CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 1906/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di MAE esecutivo emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Slovacca in data 6 giugno 2021, in relazione a due reati di furto ai sensi del paragrafo 212 del codice penale n. 300, commessi nell'anno 2021, per l'esecuzione della residua pena di mesi 4 di reclusione. L'arresto provvisorio del ricorrente, avvenuto in data 28 marzo 2023, è stato convalidato dal Consigliere delegato della Corte di merito, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, tuttora in esecuzione. 2. Balaz ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione all'art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, nei termini di seguito sintetizzati. Il ricorrente invoca l'applicazione della garanzia correlata alla sua effettiva a stabile presenza in Italia, dove vive e lavora dal 2021, avendo dato dimostrazione della disponibilità di un alloggio a titolo locativo in [OSCURATO:PERSONA]Arco, ove vive col proprio nucleo familiare, composto di moglie e figli in tenera età, e della titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La difesa richiama, al riguardo, la nozione di residenza che viene in considerazione per i diversi regimi di consegna, presupponente l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo sul territorio, e la fissazione in esso della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e lamenta che le argomentazioni spese in sentenza per escludere la ricorrenza di tale presupposto collidono con la rado della disposizione, finalizzata a salvaguardare la finalità rieducativa della pena, che potrebbe essere compromessa ove la persona fosse costretta a subire una detenzione carceraria in luoghi distanti dal proprio contesto sociale, affettivo e familiare. Come stabilito da un consolidato indirizzo ermeneutico, occorre procedere, dunque, ad una verifica sostanziale, e non formale, dell'esistenza di requisiti di i /\ collegamento con il territorio, attraverso l'accertamento di più indici concretamente sintomatici di un reale radicamento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che il d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 (recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo e procedure di consegna), ha modificato, tra gli altri, l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, sicché non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282911; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260). Alla luce di tale premessa, ed in presenza di una motivazione della sentenza di merito tutt'altro che apparente, non sono deducibili i lamentati vizi motivazionali. 3. Il ricorso non attinge la soglia di ammissibilità neppure in relazione alla prospettata violazione di legge. Il motivo dedotto è al riguardo aspecifico, perché reiterativo di analoga doglianza proposta innanzi alla Corte di appello che ha dato ad esso compiuto riscontro argomentativo, e comunque manifestamente infondato. L'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 10 del 2021, prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna per il mandato di arresto a fini esecutivi, quando ne sia destinatario il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni (sempre che la Corte di appello disponga che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia conformemente al diritto interno). Della garanzia non sussistono all'evidenza, nella specie, i presupposti di applicabilità. Pensata nell'ottica di implementare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati dell'Unione, ma nel rispetto del finalismo rieducativo della pena - valore costituzionalmente presidiato ex art. 27 Cost. - che potrebbe risultare compromesso ove la persona fosse costretta a subire una detenzione carceraria in luoghi distanti dal proprio contesto sociale, affettivo e familiare, la garanzia è stata rimodulata in termini decisamente più restrittivi rispetto al passato, postulando un requisito oggettivo, di residenza o dimora legittima ed effettiva, per un periodo almeno quinquennale. Sul punto, questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di "almeno cinque anni", essendosi valutato che la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, e neppure con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, Hathazi, Rv. 281271). Ciò sul presupposto che la Corte di giustizia dell'Unione europea (con sentenza 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08) ha da tempo ritenuto conforme all'art. 4, n. 6, della [OSCURATO:PERSONA] 2002/584/GAI, l'analoga normativa vigente nell'ordinamento dei [OSCURATO:PERSONA]. Muovendo dalla premessa che la ratio di tale disposizione sia quella di «accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata, una volta scontata la pena» e che gli Stati membri devono inoltre rispettare l'art. 12, par. 1, del Trattato CE (ora art. 18 TFUE), che vieta «ogni discriminazione» in base alla nazionalità, secondo la Corte di Lussemburgo è compatibile con tali disposizioni una normativa nazionale sulla cui base l'autorità giudiziaria competente, da un lato, rifiuta di eseguire un mandato di arresto in executivis nei riguardi di un suo cittadino, e, dall'altro, subordina il rifiuto, quando si tratta del cittadino di un altro Stato membro titolare di un diritto di soggiorno (art. 18, par. 1, TCE, ora trasposto nell'art. 21 TFUE), alla condizione che quest'ultimo abbia legalmente soggiornato in via continuativa per cinque anni nello Stato membro di esecuzione. Si è ritenuto in definitiva legittimo che gli Stati nazionali perseguano la finalità del reinserimento sociale soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato «un sicuro grado» di inserimento pregresso. 4. Nella specie, il ricorrente è cittadino slovacco e ha documentato la presenza nel territorio dello Stato solo dal 2021, come risulta dal contratto di locazione dell'immobile ove vive col proprio nucleo familiare, datato 28 marzo 2021, mentre il contratto di lavoro a tempo indeterminato reca la data del 1 giugno 2022. La documentazione è stata dunque già valutata dalla Corte come del tutto inidonea a comprovare una più risalente presenza del ricorrente in Italia.Né vi è modo di ritenere, in presenza di requisiti normativi definiti e stringenti, che il collegamento con il territorio italiano che il ricorrente ha potuto dimostrare ne assimili ad ogni effetto la posizione a quella di un cittadino italiano, come argomentato dalla difesa. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma che si indica nel dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla canc