Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49622/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, in data 12 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'estraneità del reo al reato presupposto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4 sulla mancanza di prova della colpevolezza in relazione al furto presupposto); ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si critica la mancanza di motivazione in punto di trattamento circostanziale, è privo dei requisiti di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, sull'esclusione della sussistenza delle attenuanti invocate, speciale e comune, sottolineando la mancanza di prova dell'esiguo valore dell'autovettura ricettata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, in data 12 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'estraneità del reo al reato presupposto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4 sulla mancanza di prova della colpevolezza in relazione al furto presupposto); ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si critica la mancanza di motivazione in punto di trattamento circostanziale, è privo dei requisiti di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di argomentazione connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 4, sull'esclusione della sussistenza delle attenuanti invocate, speciale e comune, sottolineando la mancanza di prova dell'esiguo valore dell'autovettura ricettata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novem
Sentenza Cassazione n. 49622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris