CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 agosto 1979
Cassazione n. 16336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/08/1979 avverso l'ordinanza del 19/12/2024 della Corte d'appello di L'aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello in quanto l’impugnazione non era accompagnata dal deposito di dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. evidenziando che nell’appello era stata espressamente richiamata la “procura in atti” per tale dovendosi intendere il riferimento alla nomina rilasciata in primo grado, contenente anche l’elezione di domicilio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 158 cod. pen. censurando l’omesso rilievo da parte della Corte di appello dell’intervenuta prescrizione del reato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La nuova disciplina dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, con specifico riferimento alla necessità di indicare il domicilio dichiarato o eletto, è stata recentemente oggetto di pronuncia da parte delle Sezioni unite che, con sentenza resa all’udienza del 24 ottobre 2024, di cui si dispone della sola informazione provvisoria, hanno chiarito che la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Tale principio è sicuramente applicabile al caso di specie, posto che l’appello è stato proposto prima delle modifiche da ultimo apportate all’art. 581 cod. proc. pen., dovendosi ribadire che la novella con la quale è stato abrogato il comma 1-ter, in vigore dal 25 agosto, si applica solo per le impugnazioni proposte da tale data in poi (così l’informazione provvisoria relativa alla citata pronuncia delle Sezioni unite). 2.1. Tanto premesso, si ritiene che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello sia corretta. Nell’atto di appello, infatti, il difensore non aveva in alcun modo indicato, in maniera specifica, se e quando il suo assistito avesse già eletto o dichiarato domicilio, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo alla “procura in atti”. Tale dizione, infatti, non contiene alcun riferimento all’avvenuta elezione di domicilio contestualmente all’atto di nomina del difensore, tanto meno consente di ritenere assolto il requisito della specifica indicazione della “collocazione nel fascicolo processuale”. 3. L’inammissibilità dell’appello, nonché del presente ricorso, impediscono di esaminare l’ulteriore motivo concernente l’intervenuta prescrizione del reato prima ancora della pronuncia di inammissibilità oggetto di impugnazione. Trova applicazione, infatti, il consolidato principio giurisprudenziale – valevole anche per il grado di appello – secondo cui l’inammissibilità del ricorso non consente il valido instaurarsi del rapporto processuale e, per tale motivo, impedisce anche di rilevare d’ufficio l’eventuale prescrizione nelle more maturata. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e con