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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 04276/2026

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n. 12356/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio dichiara di essere elettivamente domiciliato in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in virtù di procura speciale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 9785/16, depositata in data 9 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], autotrasportatore, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l’avviso di accertamento n.

Oggetto: Irpef, Irap e Iva 2008 – Accertamento analitico-induttivo – Studi di settore - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 –Estinzione.

TF9010702700/2013, con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2008, l’Amministrazione finanziaria, rideterminati i chilometri percorsi dal contribuente con i suoi automezzi, aveva rilevato, sia nel predetto anno che nei due successivi, la non congruità del reddito dichiarato rispetto ai ricavi e l’inferiorità di questi ultimi al valore minimo dello studio di settore, con grave antieconomicità dell’attività e presunzione di redditi occulti.

Inoltre, il contribuente risultava dante causa in una donazione di fabbricato per un valore dichiarato di euro 31.500,00 ed altresì proprietario di terreni e fabbricati nel Comune di Salerno.

L’Ufficio aveva, pertanto, provveduto a quantificare maggiori imposte ai fini Irpef, Irap, Iva e contributi Inps, per complessivi euro 78.369,00, oltre interessi e sanzioni per euro 31.772,00.

Il contribuente, a sostegno del ricorso, lamentava il difetto di motivazione dell’atto impositivo, in quanto fondato esclusivamente sull’applicazione degli studi di settore, strumento induttivo più volte riconosciuto illegittimo dai giudici tributari, e negava che la donazione denotasse capacità contributiva, essendo stata fatta alla moglie per sottrarre l’immobile alle pretese risarcitorie di terzi.

La CTP accoglieva il ricorso.

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, la quale rigettava il gravame.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In data 11/12/2025 il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio per l’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR rilevato il vizio di contraddittorio nella fase procedimentale e l’inattendibilità dei calcoli effettuati dall’Ufficio in ordine alla percentuale di viaggi a vuoto, sebbene tali doglianze non fossero state sollevate dal contribuente con il ricorso originario.

2. Con il secondo motivo si assume la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR: a) non considerato che il contribuente non aveva né allegato né provato fatti significativi idonei a sottrarre la propria impresa all’applicabilità di uno “standard” di accertamento; b) motivato in modo illogico in ordine al rinvenimento, nella documentazione di parte, della prova che il percorso a vuoto fosse pari al 100%, laddove lo stesso poteva ammontare al massimo al 50%.

Peraltro, le schede del carburante erano inattendibili in quanto compilate dallo stesso contribuente ed in contrasto con le indicazioni confessorie di quest’ultimo; c) motivato in modo illogico laddove aveva sostenuto che l’Ufficio aveva provveduto alla rideterminazione del reddito sulla sola base di un’operazione matematica, senza tener conto che, in mancanza di elementi forniti dal contribuente, nient’altro l’Ufficio avrebbe potuto fare.

3. Con il terzo motivo si assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR, in caso di ritenuta inesattezza dei calcoli dell’Ufficio, provveduto a rideterminare la pretesa fiscale sulla base dei nuovi calcoli prospettati dal medesimo Ufficio in sede di appello.

4. Con il quarto motivo si assume la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e la falsa applicazione dell’art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, conv. in legge n. 427/1993, nonché la violazione dell’art. 2730 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che, trattandosi di accertamento di tipo analitico-induttivo, in quanto condotto sui dati della contabilità aziendale, non era richiesto il previo contraddittorio, né vi era la necessità di giustificare lo scostamento da un “modello normale” di tipo standardizzato, non avendo peraltro il contribuente fornito alcun concreto elemento idoneo a superare le presunzioni su cui l’accertamento era fondato.

5. Preliminarmente occorre rilevare che, nelle more del presente giudizio, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv., con modif., dalla legge n. 136/2018, presentando la relativa domanda (protocollo di ricezione n. 0928331) in data 30/05/2019 (e dunque entro il termine del 31/05/2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6).

Il contribuente ha, altresì, provveduto al versamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento del condono, come si evince dalle 20 ricevute F24 di pagamento delle rate.

L’Ufficio non ha notificato (entro il 31/07/2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato, entro il 31/12/2020, istanza di trattazione (il comma 13 del citato art. 6 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).

6. Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo, nonché la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 12356/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio dichiara di essere elettivamente domiciliato in Salerno, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in virtù di procura speciale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 9785/16, depositata in data 9 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], autotrasportatore, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l’avviso di accertamento n. Oggetto: Irpef, Irap e Iva 2008 – Accertamento analitico-induttivo – Studi di settore - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 –Estinzione. TF9010702700/2013, con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2008, l’Amministrazione finanziaria, rideterminati i chilometri percorsi dal contribuente con i suoi automezzi, aveva rilevato, sia nel predetto anno che nei due successivi, la non congruità del reddito dichiarato rispetto ai ricavi e l’inferiorità di questi ultimi al valore minimo dello studio di settore, con grave antieconomicità dell’attività e presunzione di redditi occulti. Inoltre, il contribuente risultava dante causa in una donazione di fabbricato per un valore dichiarato di euro 31.500,00 ed altresì proprietario di terreni e fabbricati nel Comune di Salerno. L’Ufficio aveva, pertanto, provveduto a quantificare maggiori imposte ai fini Irpef, Irap, Iva e contributi Inps, per complessivi euro 78.369,00, oltre interessi e sanzioni per euro 31.772,00. Il contribuente, a sostegno del ricorso, lamentava il difetto di motivazione dell’atto impositivo, in quanto fondato esclusivamente sull’applicazione degli studi di settore, strumento induttivo più volte riconosciuto illegittimo dai giudici tributari, e negava che la donazione denotasse capacità contributiva, essendo stata fatta alla moglie per sottrarre l’immobile alle pretese risarcitorie di terzi. La CTP accoglieva il ricorso. 2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, la quale rigettava il gravame. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In data 11/12/2025 il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio per l’intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR rilevato il vizio di contraddittorio nella fase procedimentale e l’inattendibilità dei calcoli effettuati dall’Ufficio in ordine alla percentuale di viaggi a vuoto, sebbene tali doglianze non fossero state sollevate dal contribuente con il ricorso originario. 2. Con il secondo motivo si assume la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR: a) non considerato che il contribuente non aveva né allegato né provato fatti significativi idonei a sottrarre la propria impresa all’applicabilità di uno “standard” di accertamento; b) motivato in modo illogico in ordine al rinvenimento, nella documentazione di parte, della prova che il percorso a vuoto fosse pari al 100%, laddove lo stesso poteva ammontare al massimo al 50%. Peraltro, le schede del carburante erano inattendibili in quanto compilate dallo stesso contribuente ed in contrasto con le indicazioni confessorie di quest’ultimo; c) motivato in modo illogico laddove aveva sostenuto che l’Ufficio aveva provveduto alla rideterminazione del reddito sulla sola base di un’operazione matematica, senza tener conto che, in mancanza di elementi forniti dal contribuente, nient’altro l’Ufficio avrebbe potuto fare. 3. Con il terzo motivo si assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR, in caso di ritenuta inesattezza dei calcoli dell’Ufficio, provveduto a rideterminare la pretesa fiscale sulla base dei nuovi calcoli prospettati dal medesimo Ufficio in sede di appello. 4. Con il quarto motivo si assume la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e la falsa applicazione dell’art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, conv. in legge n. 427/1993, nonché la violazione dell’art. 2730 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che, trattandosi di accertamento di tipo analitico-induttivo, in quanto condotto sui dati della contabilità aziendale, non era richiesto il previo contraddittorio, né vi era la necessità di giustificare lo scostamento da un “modello normale” di tipo standardizzato, non avendo peraltro il contribuente fornito alcun concreto elemento idoneo a superare le presunzioni su cui l’accertamento era fondato. 5. Preliminarmente occorre rilevare che, nelle more del presente giudizio, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv., con modif., dalla legge n. 136/2018, presentando la relativa domanda (protocollo di ricezione n. 0928331) in data 30/05/2019 (e dunque entro il termine del 31/05/2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6). Il contribuente ha, altresì, provveduto al versamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento del condono, come si evince dalle 20 ricevute F24 di pagamento delle rate. L’Ufficio non ha notificato (entro il 31/07/2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato, entro il 31/12/2020, istanza di trattazione (il comma 13 del citato art. 6 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio). 6. Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo, nonché la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate. Così dec
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