Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2024
ECLI:EU:C:2024:178
Testo integrale del provvedimento
62022CJ0679_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 febbraio 2024 – Commissione/Irlanda (Servizi di media audiovisivi)
(causa C‑679/22) (
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)
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1808 – Fornitura di servizi di media audiovisivi – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità»
1.
Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva che prevede per la sua attuazione che nelle disposizioni nazionali di trasposizione venga fatto riferimento alla direttiva stessa – Rilevanza – Obbligo per gli Stati membri di adottare un atto di trasposizione positivo della direttiva
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1808, art. 2)
(v. punto 31)
2.
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri
(Art. 260, § 3, TFUE)
(v. punto 68)
3.
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri
(Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1808)
(v. punti 70, 72,72‑75, 79, 81, 84, 86)
4.
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Inadempimento perdurante sino all’esame dei fatti da parte della Corte – Condanna al pagamento – Presupposto – Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza
(Art. 260, § 3, TFUE)
(v. punto 89)
5.
Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione della forma e dell’importo – Potere discrezionale della Corte – Criteri
(Art. 260, § 3, TFUE)
(v. punti 92, 93, 98)
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 2 della direttiva 2018/1808.
2)
L’Irlanda, non avendo ancora adottato, al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per trasporre nel suo diritto interno le disposizioni della direttiva 2018/1808 né, pertanto, avendo comunicato alla Commissione europea tali misure, ha persistito nel proprio inadempimento.
3)
L’Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea:
–
una somma forfettaria di importo pari a EUR 2500000;
–
nell’ipotesi in cui l’inadempimento accertato al punto 1 del dispositivo persistesse alla data di pronuncia della presente sentenza, a decorrere da tale data e sino alla cessazione di detto inadempimento da parte di tale Stato membro, una penalità giornaliera pari a EUR 10000.
4)
L’Irlanda è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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GU C 45 del 6.2.2023
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