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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 49767/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05HYWJL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con procedura de plano 10-30038/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado impugnata, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'atti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.).

1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05HYWJL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con procedura de plano 10-30038/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado impugnata, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'atti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.
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