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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 22066/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20235-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrenti– e [OSCURATO:PERSONA] L. MANETTI – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 1539/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza n. 88/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza, in rigetto dei ricorsi, riuniti, avverso avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2008; le società contribuenti resistono con controricorso, è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] L. Manetti – H. Roberts C. p.a., terzo chiamato nel giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA]

1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato rinuncia al ricorso (ritualmente notificata) relativamente all’avviso di accertamento IRAP, nonché istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione all’avviso di accertamento IRES dal momento che la direzione provinciale di Piacenza dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneaveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6; 1.2 tale definizione si estende alla società [OSCURATO:SOCIETA]. condebitore solidale, ai sensi del comma 14 del citato art. 6;

3. alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite, anche secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio; spese compensate .

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20235-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrenti– e [OSCURATO:PERSONA] L. MANETTI – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 1539/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza n. 88/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza, in rigetto dei ricorsi, riuniti, avverso avvisi di accertamento [OSCURATO:PERSONA] 2008; le società contribuenti resistono con controricorso, è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] L. Manetti – H. Roberts C. p.a., terzo chiamato nel giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato rinuncia al ricorso (ritualmente notificata) relativamente all’avviso di accertamento IRAP, nonché istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione all’avviso di accertamento IRES dal momento che la direzione provinciale di Piacenza dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneaveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6; 1.2 tale definizione si estende alla società [OSCURATO:SOCIETA]. condebitore solidale, ai sensi del comma 14 del citato art. 6; 3. alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite, anche secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio; spese compensate . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte
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