CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 30539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O.PROVA. [OSCURATO:PERSONA].2497 COD. CIV.. PRESUPPOSTI. Dott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 26229/2019 Dott.[OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 26229 /20 19 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i , giusta procur a speciale allegata a l ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]Acquedotto del Peschiera n. 96, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Siracusa, alla via Unione Sovietica n. 4, in persona dellegale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Siracusa, al [OSCURATO:PERSONA] n. 195, e di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Siracusa, alla via Filisto n. 82,tutti rappresentati e difes i , giustaprocura speciale a pposta a margine del controricorso , da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio elettivamente domicilia no in Roma , alla viaSan Tommaso d’Aquino n. 6 ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) . - controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Siracusa, alla via Filisto n. 80, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con sede in Siracusa, alla via [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Siracusa, alla via Filisto n. 82, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Siracusa, alla via Unione Sovietica n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Siracusa, alla via Unione Sovietica n. 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Siracusa, al [OSCURATO:PERSONA] n. 163/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., già con sede in Siracusa, alla via Unione Sovietica n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Siracusa, alla via Filisto n. 80, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]. ALFREDO, con sede in Caltagirone (CT), alla via P. Umberto n.151, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - avverso la sentenza, n. cron. 1293 /20 19 , de l la [OSCURATO:PERSONA] pubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 23 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], ConcettaCatanzaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’omonima impresa, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edHelios Costruzioni, esponendo che: i ) con sentenza della Corte di Appello di Catania del 24 luglio 2012, n. 1215 (resa nel procedimento n.r.g. 482/07, ad oggetto “esatto adempimento contratto di compravendita e risarcimento danni”), [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva costruito, in Siracusa, il complesso residenziale denominato “[OSCURATO:PERSONA]” e venduto le singole unità immobiliari agli odierni attori, era stata condannata a pagare, in loro favore, le somme meglio specificate nell'atto di citazione, per un totale complessivo di € 598.423,66; ii ) la società debitrice era rimasta inadempiente all’obbligazione di pagamento suddetta; iii) nelle more del giudizio, con scrittura privata stipulata il 17 marzo 2011 con tutti i menzionati attori, [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che quale amministratore unico e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si era obbligato a tenere indenne i primi, acquirenti degli immobili descritti, da ogni maggiore onere che gli stessi avevano e/o avrebbero subito per liberare i rispettivi immobili dall’azione esecutiva intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria delcredito del [OSCURATO:SOCIETA]. (da mutuo fondiario garantito da ipoteca concesso alla società costruttrice/venditrice [OSCURATO:SOCIETA].); iv) anche l’obbligazione assunta dai costituiti garanti con quella scrittura era rimasta inadempiuta; v) tra [OSCURATO:PERSONA] ed i componenti del nucleo suo familiare (la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed i figli Alessandro, Gabriele, Cristina ed [OSCURATO:PERSONA]) esisteva una società di fatto nella forma di holding familiare, in quanto avente ad oggetto la direzione ed il coordinamento di una serie di imprese (società di capitali ed imprese individuali) facenti capo tutte ai componenti del nucleo familiare anzidetto, sicché sussistevano i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità exart. 2497 cod. civ., atteso che, avendo la indicata società di fatto holding Lanza agito nell'interesse imprenditoriale proprio (piuttosto che di quello proprio ed esclusivo delle società da essa dirette e controllate, tra cui [OSCURATO:SOCIETA].), la stessa doveva ritenersi, in base alla citata norma, direttamente responsabile nei confronti dei creditori delle società controllate e, in particolare, verso quelli di [OSCURATO:SOCIETA]., odierni istanti. 1.1. Chiesero, pertanto, di: a) ritenere e dichiarare la sussistenza di una società di fatto tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed i loro figli Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la direzione e gestione delle tredici società ed imprese convenute in giudizio; b) ritenere e dichiarare che la detta società di fatto, svolgendo l’attività di direzione e gestione in spregio ai princìpi di corretta gestione imprenditoriale delle indicate società, era responsabile, in via sussidiaria, per tutte le obbligazioni delle società dominate e nei confronti di tutti i relativi creditori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 cod. civ.; c) ritenere e dichiarare, comunque, che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata ed era una società diretta e gestita dalla ridetta società di fatto holding Lanza e che la stessa non aveva adempiuto all'obbligazione risarcitoria mediante il pagamento delle somme dovute ai concludenti tutti ed era impossibilitata a corrisponderle con mezzi propri; d) ritenere e dichiarare, conseguentemente, che la ripetuta società di fatto e, pertanto, i suoi soci, costituenti l’intera compagine familiare Lanza, personalmente ed in solido tra loro, erano obbligati a soddisfare tutti gli attori di ogni loro ragione creditoria vantata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con accessori di legge, condannandoli, in solido, al pagamento delle somme indicate in narrativa; e) condannare, in ogni caso, anche ex art. 2043 cod. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. e tutti i convenuti persone fisiche, quali soci di fatto della rilevata società, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, anche morali, patiti dagli attori, determinati in una percentuale dell’80% dell’importo dovuto, siccome per ciascuno indicato, ovvero da quantificarsi in quell’altra maggiore o minore somma ritenuta equa. 1.2. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], deducendo la non definitività della sentenza della Corte di Appello di Catania del 24 luglio 2012, perché impugnata con ricorso per cassazione, e l'insussistenza di qualsivoglia holding familiare stante l'autonomia giuridica ed economica esistente tra le varie società ed imprese convenute in giudizio. Altrettanto fecero: i) [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ii) [OSCURATO:PERSONA], anche quale liquidatrice e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nonché [OSCURATO:PERSONA], anche quale amministratore unico e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; iii) [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Rimasero contumaci, invece, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 1.4. L’adito tribunale di Catania, con sentenza del 14 luglio 2016, n. 4151, ritenne infondate le domande attrici per difetto di prova dell’esistenza di una società di fatto tra i componenti del nucleo familiare Lanza e quanto alla configurabilità di una holding familiare. Rilevò, inoltre, che chi invochi la responsabilità ex art. 2497 cod. civ. deve allegare e provare gli elementi costitutivi di tale fattispecie, ossia la sussistenza di una situazione di direzione e coordinamento in capo alla controparte, le concrete modalità di esercizio di tale attività in tesi illegittima, l’evento dannoso (ossia la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società controllata), laddove, nella specie, le condotte asseritamente antigiuridiche poste in essere dalla holding erano rimaste sul piano delle mere affermazioni difensive di parte attrice senza alcun concreto. 2. Il gravame promosso dagli originari attori contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Catania con sentenza del 5 giugno 2019, n. 1293, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., IC.O.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] edHelios [OSCURATO:SOCIETA]., e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. Alfredo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e del [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato dal Tribunale di Siracusa il 26 luglio 2016). 2.1. In particolare, quella corte, disattendendo le corrispondenti doglianze degli appellanti: i) ritenne che il petitum della loro domanda era stato correttamente inquadrato dal primo giudice, il quale aveva ampiamente motivato la verificata carenza probatoria in ordine all’esistenza della dedotta società di fatto holding familiare ed alla integrazione dei presupposti occorrenti per l’affermazione di responsabilità exart. 2497 cod. civ.; ii) rilevò che nessun elemento di prova idoneo a dimostrare l’esistenza della invocata società di fatto alla stregua dei richiamati insegnamenti di legittimità era stato addotto dagli istanti, ed altrettanto doveva dirsi quanto al loro assunto circa il carattere di holdingdi detta società ed alla invocata responsabilità ex art.2497 cod. civ.; iii) opinò che non potesse affermarsi la responsabilità aquiliana dei convenuti persone fisiche (ossia i sei componenti del nucleo familiare Lanza), per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dagli appellanti a seguito dell'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., una volta esclusa la sussistenza tra i primi di una società di fatto holding direttamente responsabile, ai sensi dell’art. 2497 cod. civ., nei confronti dei creditori di [OSCURATO:SOCIETA].; iv) rimarcò che nessuna specifica circostanza riconducibile alle “gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione”, di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., era stata prospettata dagli appellanti. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, corredati da sintetica memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Sono rimasti solo intimati, invece, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. Alfredo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed il [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e/o errata applicazione degli artt. 111 della Cost., 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrive al giudice a quodi aver redatto una motivazione apparente per non avere esplicato le ragioni del rigetto delle censure ed avere omesso ogni riferimento alle prove acquisite in giudizio. Parimenti apparente ed apodittica, inoltre, doveva considerarsi la motivazione utilizzate al fine di escludere l’ammissione dei mezzi di prova richiesti, benché espressamente volti a dimostrare i presupposti di fatto dallo stesso giudice ritenuti –sebbene erroneamente – necessari ai fini del decidere. 1.1. Una siffatta doglianza si rivela infondata. 1.2. Giova premettere che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 5 giugno 2019) ha ridotto ormai al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", – tutte fattispecie qui concretamente insussistenti –esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.n. 26704 del 2023; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass.n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022 ha puntualizzato, inoltre, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”. 1.3. In particolare, il vizio di motivazione apparente della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. 1.3.1. Un simile vizio, tuttavia, – da apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 26704 del 2023; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017) – è palesemente insussistente nella fattispecie in esame, atteso che la corte distrettuale ha chiaramente spiegato le ragioni del rigetto delle domande degli appellanti e della mancata ammissioni dei mezzi istruttori su cui questi ultimi avevano ivi ancora insistito, fondate su rilievo che nessun elemento di prova idoneo a dimostrare l’esistenza della invocata società di fatto allastregua dei richiamati insegnamenti di legittimità era stato addotto dagli istanti («La produzione documentale effettuata dagli attori comprende le visure camerali storiche e la scrittura privata del 17.03.2011, le prime indicative soltanto dell’esistenza di una pluralità di società ed imprese individuali [in tutto tredici] facenti capo al geom. [OSCURATO:PERSONA] ed alla moglie ed ai figli del medesimo, aventi oggetto sociale nemmeno corrispondente l’uno all’altra […]; la seconda della costituzione di una garanzia rilasciata, in favore degli attori odierni appellanti, da [OSCURATO:PERSONA] a titolo personale, oltre che della stessa società debitrice [[OSCURATO:SOCIETA].] e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [anch’essa amministrata da [OSCURATO:PERSONA]].Tali documenti, stanti l’autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuna società, all’evidenza non dimostrano l’esercizio congiunto di un’attività imprenditoriale e, nemmeno, attesa l’evidenziata diversità di oggetto sociale, il perseguimento di un medesimo scopo e la configurabilità diuna unitarietà operativa delle varie società. Al detto quadro probatorio nulla potrebbe aggiungere l’espletamento della prova per testi articolata da parte attrice […] dal momento che, alla stregua dei capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, II termine, c.p.c. di parte attrice, la dedotta prova per testi potrebbe, al più, comprovare una compartecipazione dei componenti il nucleo familiare Lanza nell’attività di vendita degli immobili edificati da [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza, questa, ben compatibile con il rapporto parentale», come chiaritodalla ivi richiamata Cass. n. 23 del 2007. Cfr. pag. 8-9 della sentenza impugnata). Altrettanto doveva dirsi, inoltre, quanto al loro assunto circa il carattere di holding di detta società ed alla invocata responsabilità exart. 2497 cod. civ. («Peraltro, non bastando la prova dell’esistenza di una società di fatto tra i componenti del nucleo familiare Lanza, l'assunto attoreo avrebbe richiesto l'ulteriore prova che la detta società avesse carattere di holding, che l’art. 2497, comma primo, c.c. definisce come la società che esercita “attività di direzione e coordinamento di società”. All'uopo si richiede l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di altre società e che la detta attività –di sola gestione del gruppo [cd. holding pura] ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria [ cd. holding operativa ] – presenti obbiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e per le sue componenti, causalmente ricollegabili all’attività medesima [Cass. n. 5520/17; cfr. Cass., SU, n. 25275/06]. Di tale peculiare connotazione della holding di tipo personale, e della sussistenza, in capo alla medesima, di una situazione di direzione e coordinamento nei termini sopra indicati, nessuna prova hanno fornito gli odierni appellanti ai di là di generiche edindimostrate deduzioni. Né può trovare accoglimento la richiesta, reiterata in questa sede dai medesimi, relativa all’ammissione di una c.t.u contabile previa emanazione di un ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti delle società odierne appellate avente ad oggetto la documentazione contabile delle medesime […]. È chiaro, infatti, che la suddetta richiesta, finalizzata [nell’ottica di parte appellante] ad accertare l’esistenza di commistioni patrimoniali e/o la scambio di risorse o beni tra le società del “[OSCURATO:PERSONA], è, per come formulata, meramente esplorativa e, come tale, inammissibile, […], non mancandosi di rilevare, inoltre, che la documentazione suindicata [come specificata nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado]non potrebbe, comunque, essere dichiarata di alcuna utilità ai fini dell’accertamento di quanto sostenuto dagli attori». Cfr. pag. 9-10 della medesima sentenza). 1.4. Resta solo da ricordare, infine, che, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4874 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass.n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass.n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass.n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato «Errata applicazione degli articoli 2497 e 2497-sexies e segg. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», contesta alla corte etnea di aver disatteso gli insegnamenti sanciti dalla giurisprudenza di legittimità per la corretta applicazione degli articoli citati, supponendo erroneamente necessaria – ai fini della responsabilità risarcitoria della holding familiare, per i danni arrecati ai creditori di società che dirigeva e controllava –la prova dell’affectio societatis, della spendita del nome, del fondo comune, etc.. Prova che erroneamente è stata posta a carico dei creditori della società –ritenendosi “non operante”, nella fattispecie, l’inversione dell’onere della prova sancita dall’art. 2497- sexies cod. civ. – pur risultando il suo capitale interamente in testa ai componenti della famiglia che l’amministrava e che ne aveva documentalmente decretato il suo fallimento per milioni di Euro per mala gestio.2.1. Questa censura si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle argomentazioni tutte di cui appresso. 2.2. Giova ricordare, innanzitutto, che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (unico invocato nel motivo suddetto) può rivestire la forma della violazione di legge –intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato – e della falsa applicazione di norme di diritto, quest’ultima intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che –come si è già accennato nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, oltre che nel precedente § 1.3.1. di questa motivazione – la corte catanese ha chiaramente rimarcato che nessun elemento di prova idoneo a dimostrare l’esistenza della invocata società di fatto, alla stregua dei richiamati insegnamenti di legittimità, era stato addotto dagli istanti, e che altrettanto doveva dirsi quanto al loro assunto circa il carattere di holding di detta società ed alla invocata respon sabilità ex art.2497 cod. civ.. La stessa, inoltre, ha specificato che «l’art. 2497-sexies c.c. dispone che “Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.” Affinché si possa discutere di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. occorre, dunque, in via alternativa, o una società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci della controllata oppure un potere di controllo esercitato della controllante nei modi specificamente previsti dall’art. 2359 cit. Tale ultima norma nel dettare la definizione normativa di società controllante e società controllata, indica espressamente tre criteri affinché una determinata società possa dirsi controllata da un’altra, e segnatamente: a) che la controllante disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata; b) che la stessa disponga comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria della controllata; c) che le società in questione siano avvinte da particolari vincoli contrattuali in forza dei quali l'una risulti assoggettata all'influenza dominante dell’altra. Il che significa che il rapporto società controllante-società controllata, in presenza del quale si presume fino a prova contraria (ex art. 2497-sexies c.c.) esercizio di un'attività di direzione e coordinamento della controllante sulla controllata, richiede o una formale partecipazione societaria (nella rilevante misura indicata dall’art. 2359 c.c.) ovvero l'esistenza di un formale vincolo contrattuale. Solo in presenza di tali condizioni la presunzioneiuris tantum dirsi operante, caso nel quale la parte convenuta che voglia andare esente dalla responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. avrà l'onere di dimostrare che non sussiste l'esercizio di alcuna attività di direzione e coordinamento. Da quanto premesso discende che parte odierna appellante non può invocare a proprio favore la presunzioneex art. 2497 - sexies c.c., né lamentare che il giudice di primo grado abbia ignorato tale disposto normativo, non avendo la stessa dimostrato – ciò che ricadeva nell’ambito dell'onere probatorio su di essa incombente – la sussistenza di almeno una delle condizioni alternativamente previste dall’art. 2359 c.c., in difetto delle quali la presunzione posta dall’art. 2497-sexies c.c. non può con evidenza operare. Non va, peraltro, sottaciuto che spettava a parte attrice –contrariamente è quanto dalla stessa erroneamente sostenuto – provare la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'insorgere della responsabilità ex art. 2497 c.c., quali l’abusivo ed illegittimo esercizio dell’attivi di direzione e coordinamento (in quanto esercitata dalla controllante nell'interesse proprio o altrui anziché in quello proprio ed esclusivo della controllata) e la conseguente produzione di un danno consistente nella lesione della integrità del patrimonio della controllata ([OSCURATO:SOCIETA].) determinante l’impossibilità per quest’ultima di soddisfare le ragioni dei creditori odierni appellanti. Di nessuno di tali presupposti gli odierni appellanti hanno fornito prova, e nemmeno della condizione (richiesta dal comma terzo del citato 2497 c.c.) consistente nell'avere preventivamente escusso con esito negativo il patrimonio della società “controllata” loro debitricediretta» (cfr. pag. 10 - 11 della sentenza impugnata). 2.4. Merita di essere ricordato, poi, che, per aversi una società di fatto – la cui nozione non è esplicitata nel codice civile –è sufficiente l'esistenza di una causa lucrativa e di un accordo, anche solo verbale, nonché la ricognizione dei criteri di cui all'art. 2247 cod. civ., ossia l'intenzionale esercizio in comune tra i soci di un'attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari beni o servizi (cfr. Cass. n. 6835 del 2021; Cass. n. 19234 del 2020, secondo cui l’esistenza di una società di fatto postula «la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività»). 2.4.1. La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato pure che: i) «la prova dell'esteriorizzazione del vincolo societario nelle società di fatto tra consanguinei deve essere rigorosa, nel senso che, mentre per le società di fatto la mancanza della prova scritta del contratto non impedisce al giudice l'accertamento aliunde dell'esistenza di una struttura societaria con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici, all'esito di un'attenta valutazione, quanto ai rapporti tra i soci, del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale, la prova del vincolo societario tra consanguinei deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale» (cfr. Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 15543 del 2013; Cass. n. 3163 del 1999); ii) il problema della spendita del nome si pone al finedi stabilire la fallibilità della società di fatto in ragione della sua specifica responsabilità imprenditoriale per le obbligazioni assunte, non anche l'esistenza della società medesima. «La quale esiste, come impresa commerciale, per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo oggi esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ.» (cfr. in motivazione, Cass. n. 15346 del 2016); iii) il presupposto di un’azione risarcitoria intrapresa nei confronti di una società di fatto holdingpoggia sul rilievo che questa risponde non solo delle obbligazioni volontariamente assunte in nome proprio, ma anche delle obbligazioni risarcitorie derivanti dall’avere esercitato l’attività direttiva in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria ed imprenditoriale: in tale secondo caso, l’obbligazione risarcitoria sorge nei confronti dei creditori dellesocietà “figlie” per il solo fatto che l’agire illecito abbia causato il danno all’integrità patrimoniale della società diretta e coordinata, tale da renderne il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7262 del 2023; Cass. n. 15346 del 2016). 2.4.1. La recente Cass. n. 7930 del 2023, inoltre, ha puntualizzato, opportunamente e condivisibilmente, che l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 cod. civ. «può essere rivolta nei confronti delle società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime. Exart. 2497-sexies cod. civ. si presume, salvo prova cont raria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.. Quest’ultima norma considera società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ed infine quelle che sonosotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa». 2.5. Con tutti questi princìpi, dunque, si rivelano assolutamente coerenti le affermazioni, in diritto, della corte catanese laddove, dando atto della mancanza in atti di elementi idonei a fornire positivamente le corrispondenti dimostrazioni, ha ritenuto insussistente la invocata società di fatto tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed i loro figli Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la direzione e gestione delle tredici società ed imprese convenute in giudizio, altresì negando, conseguentemente, la configurabilità dello svolgimento, da parte di tale (in realtà indimostrata) società di fatto, di un’attività di direzione e gestione in spregio ai princìpi di corretta gestione imprenditoriale delle indicate società. Detta corte, in altri termini, non ha errato nell’applicare le norme suddette quando ha escluso che ricorressero, nella fattispecie, per le ragioni già esposte, le condizioni per configurare la società di fatto come invocata dagli attori/appellanti, una responsabilità ex art. 2497 cod. civ. degli originari convenuti e per applicare le presunzioni scaturenti dal combinato disposto degli artt. 2497-sexies e 2359, comma 1, n. 3, cod. civ.. Quest’ultima disposizione esige, peraltro, inequivocabilmente, un vincolo contrattuale, che, nel caso concreto, neppure i ricorrenti assumono esistesse, riconoscendo chiaramente, nelle loro argomentazioni, di aver dedottoun mero vincolo di fatto –qui, però, rimasto indimostrato – scaturente da un co llegamento con le società asseritamente eterodirette. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] non intende escludere che l’attività di direzione e coordinamento, esercitata attraverso un controllo esterno, possa sussistere pure di fatto, anche in casi non riconducibili alle presunzioni di cui al citato combinato disposto exartt. 2497-sexies e 2359 cod. civ.. 2.6.1. Le norme citate lo consentono e, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in tema di azione risarcitoria del curatore nei confronti della società controllante di quella fallita, nel contesto precedente all'introduzione dell'art. 2497 cod. civ., ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la tutela del ceto creditorio della società eterodiretta, che abbia patito la diminuzione del patrimonio a causa dell'attività di abuso di direzione e coordinamento della capogruppo,poteva passare dall'art. 2043 cod. civ. e dalla clausola generale del neminem laedere(cfr. Cass. n. 14876 del 2022). Ancora, con la sentenza del 7 ottobre 2019, n. 24943, questa Corte ha riconosciuto che gli artt. 2497 e seguenti del codice civile sono norme ispirate al principio di effettività, nel senso che disciplinano la dinamica di un fatto, e precisamente il fatto dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente influenza sulle società assoggettate. Non diversamente ha opinato il supremo giudice amministrativo allorché ha affermato che l'influenza dominante consiste nella concreta capacità di determinare gli esiti assembleari mediante la concomitanza di una serie di elementi fattuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14.12.2020, n. 7972). 2.6.2. Tuttavia, come opportunamente precisato dalla già citata Cass. n. 7930 del 2023, «l’accertamento di questo fatto è devoluto al giudice del merito», che, nella specie, vi ha provveduto con ampia motivazione, spiegando analiticamente –come si è già riferito in precedenza – le ragioni per le quali i vari elementi prospettati dagli attori/appellanti non giustificavano tali conclusioni, né, ancor prima, la configurabilità di una società di fatto come quella ancora oggi invocata dagli odierni ricorrenti. Si è in presenza, quindi, di un accertamento (negativo) di fatto, scaturito dalla valutazione delle prove, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale nei ristretti limiti attualmente consentiti del cd. minimo costituzionale exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ossia per omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti. Tale mezzo, però, qui è precluso dalla presenza di una doppia decisione conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., per le stesse ragioni inerenti le questioni di fatto, perlomeno relativamente alle questioni riguardanti la invocata (ma rimasta indimostrata) società di fatto e la responsabilità di quest’ultima per eterodirezione. 2.7. I ricorrenti insistono oggi nel sostenere che gli elementi istruttori dedotti avrebbero giustificato l’affermazione della sussistenza della società di fatto da essi invocata e della sua responsabilità per eterodirezione, mostrando così di mirare ad ottenere, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, sul punto, di quanto sancito dal giudice di merito, totalmente dimenticando, però, che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come si è già anticipato, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrastocon le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n.13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); iii) nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass.n. 11176 del 2017). Né potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n.11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023). 2.8. Ragioni di completezza, infine, impongono di correggere, giusta l’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., l’affermazione della corte territoriale secondo cui l’art. 2497, comma 3, cod. civ. richiede, come condizione (di cui, nella specie, gli appellanti non avevano fornito dimostrazione) per l’esercizio dell’azione, l'avere «preventivamente escusso con esito negativo il patrimonio della società “controllata” loro debitrice diretta» (cfr. pag. 10-11 della sentenza impugnata). Questa Corte, infatti, ha già chiarito che «L'art. 2497, comma 3, cod. civ. non prevede una condizione di procedibilità dell'azione contro la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della società controllata, del patrimonio di questa o dalla previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l'obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati dall'abuso dell'attività di direzione e coordinamento»(cfr. Cass. n. 29139 del 2017). 3. Il terzo motivo di ricorso, recante «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», contesta alla corte di appello di avere omesso di valutare: a) il documentale fatto che l’intero capitale della società diretta debitrice, così come quello di tutte le società convenute, appartiene per intero ai componenti della famiglia, i quali hanno sempre detenuto anche la legale rappresentanza di tutte le loro società; b) l’abusivo ed illegittimo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; c) l’enormità dei danni anche morali subiti dai ricorrenti, ritenendoli non imputabili ai componenti della famiglia per la dichiarata erronea insussistenza della società di fatto tra gli stessi. 3.1. Pure questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 3.2. Invero, giova premettere che il già menzionato testo novellato (e qui applicabile ratione temporis) dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27505 del 2023; Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 3.2.1. È utile rammentare, poi, che: i) Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti; ii) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è data la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete (cfr. Cass. n. 10599 del 2021); iii) «Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un fatto controverso e decisivo della lite e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che laratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (cfr. Cass. n. 31999 del 2022); iv) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass.n. 18695 del 2021); v) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al novellato testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. 3.3. Nel caso di specie, l’assunto dei ricorrenti secondo cui «la Corte di appello, confermando immotivatamente l’erronea valutazione del Giudice di prime cure, ha altresì omesso di esaminare il pur rilevato documentale fatto che l’intero capitale sociale della società debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., così come quello di tutte le altre società convenute, appartiene ed è sempre appartenuto nel tempo a membri della famiglia Lanza-Perticone, i quali nel tempo ne hanno sempre detenuto anche la legale rappresentanza» (cfr. pag. 35 del ricorso) si rivela assolutamente carente di qualsivoglia specificazione circa il quando ed il come la documentazione cui sembra fare riferimento (nemmeno puntualizza tipologia e concreto contenuto) sia stata prodotta nel corso dei gradi di merito. Il tutto ricordandosi, peraltro, che la corte distrettuale ha dato atto che «La produzione documentale effettuata dagli attori comprende le visure camerali storiche e la scrittura privata del 17.03.2011, le prime indicative soltanto dell’esistenza di una pluralità di società ed imprese individuali [in tutto tredici] facenti capo al geom. [OSCURATO:PERSONA] ed alla moglie ed ai figli del medesimo, aventi oggetto sociale nemmeno corrispondente l’uno all’altra […]; la seconda della costituzione di una garanzia rilasciata, in favore degli attori odierni appellanti, da [OSCURATO:PERSONA] a titolo personale, oltre che della stessa società debitrice [[OSCURATO:SOCIETA].] e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [anch’essa amministrata da [OSCURATO:PERSONA]]. Tali documenti, stanti l’autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuna società, all’evidenza non dimostrano l’esercizio congiunto di un’attività imprenditoriale e, nemmeno, attesa l’evidenziata diversità di oggetto sociale, il perseguimento di un medesimo scopo e la configurabilità di una unitarietà operativa delle varie società» (cfr. pag. 8-9 della sentenza impugnata). 3.4. La corte territoriale, inoltre – contrariamente a quanto lamentato dalla doglianza in esame –non ha affatto omesso di valutare « l’abusivo ed illegittimo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento» e «l’enormità dei danni anche morali subiti dai ricorrenti, ritenendoli non imputabili ai componenti della famiglia per la dichiarata erronea insussistenza della società di fatto tra gli stessi», ma ha considerato del tutto insussistente il primo di tali aspetti, così dimostrando di averlo logicamente valutato, sebbene in negativo, giungendo a conclusioni diverse (ed evidentemente non gradite) da quelle oggi auspicate dai ricorrenti. Parimenti ha negato la configurabilità della società di fatto come da questi ultimi invocata, sicché qualsivoglia altra considerazione circa il secondo di quei profili perde rilevanza. 3.5. Resta solo da aggiungere, dunque, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022), altresì ribadendosi che la valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito. 4. Il quarto motivo di ricorso, infine, lamenta la «Erronea applicazione degli artt. 92 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non avere la corte di appello quantomeno compensato le spese di lite stante la giudizialmente accertata illegittimità dei comportamenti, anche processuali, dei conventi tutti e la loro perpetrata truffa ai danni dei ricorrenti. 4.1. Esso si rivela inammissibile exart. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 4.1.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che: i) il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr., ex multis, Cass. n. 9785 del 2022; Cass. n. 13356 del 2021; Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 15787 del 2000); ii) la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27691 del 2023; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), etanto non è dato cogliere dal motivo all'esame. Esso, inoltre, omette di considerare che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (cfr., ex multis, Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003). In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 2019). 5. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, a carico dei primi , in via solidale e regolate da l principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei menzionati ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dai costituitisi contror