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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 26353/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12564/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE AVELLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 10090/2018 depositata i l 21/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino e del Comune di Avellino, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 1451/2016 con cui è stato accolto ilricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso gli avvisi di accertamento n. 63/2015 ICI 2009, 2010 e 2011 (per un valore complessivo di euro 193.073,00, di cui 81.679,30 per ICI, oltre sanzioni ed interessi) con i quali l’[OSCURATO:SOCIETA] , in qualità di concessionario, aveva ingiunto il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2009 al 201 1 relativamente alla unità immobiliare fg. 3 4 , part. 41 8 , cat B/4del comune di Avellino, sulla base del mancato riconoscimento del diritto alla esenzione.

2. Avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui hannoresistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Avellino.

3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta del 12/7/2024, chiedendo di accogliere il primo motivo di ricorso, rigett are il secondo e dichiarareinammissibile il terzo .

4. Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, in data 19/07/2024 le difese di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta transazione contenente concorde impegno alla rinuncia,di tutte le parti, anche al presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 4 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1 c. 161 l. 296/2006, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c. 53 d.l. 223/2006 convertito in legge 248/2006 per “errores in iudicando”, deducendo la intervenuta prescrizione dell’ICI per l’annualità 2009.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta una pluralità di violazioni di legge, ed in particolare: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. 504/1992;b) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, c. 1, lett. i), d.lgs. 267/2000; d) violazione e falsa applicazione della legge n. 23/2011; e) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 85 legge n. 56/2014, per errores in iudicando.

Contesta in particolare che la CTR avrebbe errato in quanto l’immobile sarebbe destinato esclusivamente a compiti istituzionali, ivi compresi l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio del medico competente della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, che costituirebbero uso diretto ed immediato dell’immobile, diversamente da quanto affermato dalla CTR, con ciò rientrando nella esenzione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38, c. 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, per illegittimità della gara, chiedendo di accertare incidentalmente la illegittimità della gara che ha portato all’assegnazione della concessione, nonché la illegittimità della successiva transazione intercorsa tra Comune e Asso servizi sr., con conseguente disapplicazione di tali atti.

4. I controricorrenti hanno formulato i propri rilievi.

5. Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, il P.G. ha formulato requisitoria scritta, ma le difese della [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di transazione contenente impegno di tutte le parti a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto sia dalle parti personalmente (nel caso degli enti, tramite i rispettivi rappresentanti legali), che dai relativi difensori.

6. In conformità all’art. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, e deve darsi atto che, con riferimento alle spese, le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione.

7. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez.

T., 4 maggio 2023, n. 11672).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12564/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE AVELLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 10090/2018 depositata i l 21/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino e del Comune di Avellino, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 1451/2016 con cui è stato accolto ilricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso gli avvisi di accertamento n. 63/2015 ICI 2009, 2010 e 2011 (per un valore complessivo di euro 193.073,00, di cui 81.679,30 per ICI, oltre sanzioni ed interessi) con i quali l’[OSCURATO:SOCIETA] , in qualità di concessionario, aveva ingiunto il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2009 al 201 1 relativamente alla unità immobiliare fg. 3 4 , part. 41 8 , cat B/4del comune di Avellino, sulla base del mancato riconoscimento del diritto alla esenzione. 2. Avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Avellino ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, cui hannoresistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Avellino. 3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta del 12/7/2024, chiedendo di accogliere il primo motivo di ricorso, rigett are il secondo e dichiarareinammissibile il terzo . 4. Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, in data 19/07/2024 le difese di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta transazione contenente concorde impegno alla rinuncia,di tutte le parti, anche al presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 4 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 1 c. 161 l. 296/2006, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c. 53 d.l. 223/2006 convertito in legge 248/2006 per “errores in iudicando”, deducendo la intervenuta prescrizione dell’ICI per l’annualità 2009. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta una pluralità di violazioni di legge, ed in particolare: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. 504/1992;b) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, c. 1, lett. i), d.lgs. 267/2000; d) violazione e falsa applicazione della legge n. 23/2011; e) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 85 legge n. 56/2014, per errores in iudicando. Contesta in particolare che la CTR avrebbe errato in quanto l’immobile sarebbe destinato esclusivamente a compiti istituzionali, ivi compresi l’[OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio del medico competente della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, che costituirebbero uso diretto ed immediato dell’immobile, diversamente da quanto affermato dalla CTR, con ciò rientrando nella esenzione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38, c. 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, per illegittimità della gara, chiedendo di accertare incidentalmente la illegittimità della gara che ha portato all’assegnazione della concessione, nonché la illegittimità della successiva transazione intercorsa tra Comune e Asso servizi sr., con conseguente disapplicazione di tali atti. 4. I controricorrenti hanno formulato i propri rilievi. 5. Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, il P.G. ha formulato requisitoria scritta, ma le difese della [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di transazione contenente impegno di tutte le parti a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto sia dalle parti personalmente (nel caso degli enti, tramite i rispettivi rappresentanti legali), che dai relativi difensori. 6. In conformità all’art. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, e deve darsi atto che, con riferimento alle spese, le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione. 7. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
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