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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 31530/2022

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la riscossione ORDINANZA sul ricorso 24507-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - .E-C2Pki.,1 A tegNat t cDteik)17 Tgt,g3, ‘[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 27-éR - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 441 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 5 aprile 2016 e depositata il 22 aprile 2016 (R.G.N. 640/2014).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso del 9 dicembre 2013, e ha chiesto di dichiarare la nullità di tre cartelle esattoriali, sul presupposto che mai gli fossero state notificate e che fossero dunque prescritti i crediti di natura previdenziale in esse indicati.

Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1060 del 27 giugno 2014, ha ritenuto ammissibile l'azione proposta e ha accolto la domanda, dichiarando inesigibili per omessa notificazione i crediti recati dalle cartelle 09420090002910571, 09420090034213664 e 0942010002525239, delle quali il ricorrente è venuto a conoscenza dopo avere richiesto al concessionario il rilascio di un estratto di ruolo.

Il Tribunale, inoltre, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di lite e a risarcirgli il danno arrecato, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ.

2. La decisione è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata il 5 aprile 2016 e pubblicata il 22 aprile 2016 con il numero 441/2016, ha accolto il gravame e ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], con integrale compensazione delle spese d'entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha svolto i seguenti rilievi: a) l'appello è ammissibile, in quanto è sorretto da motivi specifici e da doglianze puntuali, ed è fondato con riguardo «al primo e assorbente motivo» della carenza di legittimazione passiva del concessionario; b) l'azione, pur impropriamente qualificata come «opposizione all'estratto di ruolo», si configura come «azione di merito di accertamento negativo» e vede come legittimato passivo il solo ente impositore, l'INPS, tanto più che si colloca in una «fase prodromica e anteriore alla riscossione degli importi indicati nelle cartelle» e nessun atto di esecuzione risulta compiuto; c) ne discende il rigetto dell'opposizione; d) in considerazione dei «contrasti giurisprudenziali in materia», le spese possono essere compensate tra le parti.

3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 21 ottobre 2016 e affidato a tre motivi, chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che non è stata notificata.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La causa è stata aggiornata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione rimessa con l'ordinanza interlocutoria n. 8003 del 22 marzo 2021, ed è stata posta in decisione all'adunanza camerale dell'8 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. A sostegno della richiesta di cassare la sentenza n. 441 del 2016, pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], il signor [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso, che si possono così compendiare.

1.1. Con il primo mezzo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337). [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe errato nel ritenere il concessionario sprovvisto di legittimazione passiva, in una controversia che concerne vizi imputabili proprio all'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte di contestazioni concernenti l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, attività che è appannaggio del concessionario, questi sarebbe titolare della legittimazione passiva e vanterebbe un innegabile interesse «a contraddire alla domanda».

In base all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, difatti, risponderebbe della -mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 416, secondo comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ. e imputa alla Corte territoriale di avere accolto l'eccezione relativa alla violazione del principio del contraddittorio, a dispetto della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitasi solo il giorno prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, sarebbe decaduta dalla facoltà di «proporre l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio» e tale decadenza sarebbe assoluta e inderogabile, oltre che rilevabile d'ufficio.

1.3. Con la terza doglianza, il Marvelli deduce, infine, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. e censura la sentenza impugnata per avere omesso di rimettere la causa al primo giudice, come prevede il codice di rito nel caso di violazione delle norme sul litisconsorzio necessario.

2. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dall'eccezione d'inammissibilità delle censure, formulata nel controricorso (pagine 3 e 4).2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addebita al ricorrente di aver denunciato, dietro lo schermo della violazione di legge, un erroneo apprezzamento di questioni di fatto.

Tale vizio potrebbe essere censurato dinanzi a questa Corte soltanto nei ristretti limiti tracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

2.2. L'eccezione non ha pregio.

Giova premettere, a tale riguardo, che il vizio di violazione di legge dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo alla stregua dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza. di legittimità.

S'impedirebbe altrimenti a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., sez.

I, 5 agosto 2020, n. 16700; di recente, Cass., sez. lav., 30 giugno 2022, n. 20827) e le si demanderebbe il compito d'individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

I motivi articolati dalla parte ricorrente sono specifici e completi, come conferma la stessa ampiezza delle difese svolte in replica dalla parte controricorrente, e si cimentano con la ricostruzione degli antecedenti processuali rilevanti e con la disamina della ratio decidendi della pronuncia impugnata, senza trasmodare nella richiesta di riesame della valutazione compiuta in fatto dalla Corte di merito.

Le censure mosse alla sentenza della Corte reggina sottendono un genuino problema d'interpretazione della disciplina applicabile, senza ambire a una rivalutazione dell'accertamento di fatto, peraltro non controverso tra le parti.

In questa sede si dibatte sulla sola questione, di puro diritto, della legittimazione passiva dell'ente titolare del credito o dell'agente per la riscossione.

3. Le censure, pertanto, possono essere scrutinate nel merito.

4. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha ritenuto dirimente la carenza di legittimazione passiva del concessionario in un'azione che verte sulla fondatezza delle pretese dell'ente impositore e ha osservato che tale profilo assorbe la richiesta, formulata in via di mero subordine, d'integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS (pagina 2 della sentenza).

5. Così ricostruita la ratio decidendi della pronuncia impugnata, appare priva di pregio la censura mossa con il secondo mezzo, che dev'essere esaminato in via prioritaria, poiché attiene all'irrituale esame di un'eccezione che si assume tardiva.

5.1. La parte ricorrente muove dal presupposto che la sentenza impugnata faccia leva sulla violazione del principio del contraddittorio e che tale profilo integri un'eccezione processuale in senso stretto.

Nel caso di specie, l'eccezione sarebbe tardiva, in quanto avrebbe dovuto esser formulata, a pena di decadenza, nella memoria difensiva depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 416, primo e secondo comma, cod. proc. civ.).

Tale presupposto, nondimeno, è contraddetto dalle argomentazioni della Corte territoriale, che s'incentrano sulla carenza di legittimazione passiva e lasciano impregiudicato il profilo, prospettato solo in via gradata, dell'integrazione del contraddittorio.

5.2. La legittimazione passiva, posta dalla Corte di merito a fondamento della decisione, non soggiace alle preclusioni dell'art. 416 cod. proc. civ. invocate a sostegno del motivo di ricorso.

Questa Corte, chiamata a dirimere una questione di massima di particolare importanza, ha affermato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).

L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si raccorda al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

L'attore e il convenuto devono coincidere con i soggetti che, secondo la legge chiamata a regolare il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

Poiché la materia attiene al contraddittorio e occorre prevenire una sentenza inutiliter data, s'impone la verifica di tale legittimazione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (cfr., sul punto, anche Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812), che in questa sede non viene in discussione e non è stato neppure adombrato dalla parte ricorrente come ragione ostativa.

6. [OSCURATO:SOCIETA] reggina non.è dunque incorsa nei denunciati errores in procedendo, nell'attribuire rilievo decisivo all'insussistenza della legittimazione passiva del concessionario, profilo tempestivamente eccepito in primo grado dalla parte controricorrente e comunque rilevabile d'ufficio.

Le statuizioni rese dal giudice d'appello sono immuni anche dagli errores in iudicando censurati con il primo motivo, che propugna la tesi della legittimazione passiva del concessionario, con argomenti sottoposti a revisione critica dalla giurisprudenza di legittimità.

7. Questa Corte ha di recente affermato che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, già richiamata).

Invero, è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

È questo l'aspetto che riveste rilievo decisivo.

La parte ricorrente si limita a enfatizzare l'imputabilità dei vizi denunciati all'agente per la riscossione, e non all'ente impositore, estraneo alle attività di notificazione delle cartelle, appannaggio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] profilo, tuttavia, non vale a radicare in capo al concessionario quella titolarità del rapporto sostanziale che viene in rilievo quale presupposto indefettibile in un giudizio pur sempre inerente al merito della pretesa.

Nell'affermare la legittimazione passiva del solo ente impositore, con rilievi che devono essere condivisi per la forza persuasiva degli argomenti che li avvalorano, questa Corte ha posto l'accento sulla specificità e sull'autonomia del sistema di riscossione dei crediti previdenziali (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12).

D'importanza essenziale, a tale riguardo, si rivela l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nella versione modificata dall'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265.

Alla luce del testo oggi vigente del citato art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato all'ente impositore ed è stato soppresso l'obbligo di notificazione al concessionario.

Dal menzionato dato normativo, dal quale il motivo di ricorso prescinde del tutto, trascurando di smentirne l'importanza sistematica, traspare in modo inequivocabile che titolare della pretesa, e unico legittimato a contraddire, è l'ente impositore.

Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, «entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva» (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.2.).

È proprio la previsione speciale dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, dotata di cruciale rilievo nell'inquadramento sistematico della disciplina, a regolare la legittimazione dell'ente impositore nella peculiare materia qui scrutinata.

Anche quando ha innovato la normativa in esame, il legislatore ha scelto di lasciare inalterata tale disposizione, che rispecchia la specialità della riscossione dei crediti previdenziali.

Né si può dunque ritenere che tale specialità sia implicitamente superata, in difetto di indicazioni univoche, dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12.2.).

Il ricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte, a sezioni unite, è giunta, nel dirimere la questione di massima di particolare importanza rimessa da questa sezione.

8. Nell'odierno giudizio, si controverte pur sempre sul merito della pretesa, che il ricorrente contesta.

Rispetto a tale oggetto di disputa, il concessionario resta estraneo (sentenza n. 7514 del 2022; punto 12.3.).

La carenza di legittimazione passiva è idonea di per sé a giustificare il rigetto dell'opposizione, come questa Corte a sezioni unite ha avuto occasione di precisare, escludendo l'operatività dei meccanismi d'integrazione del contraddittorio sanciti dagli artt. 102 e 107 cod. proc. civ.: «La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo» (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, punto 13).

Tale considerazione si rivela dirimente.

La difettosa instaurazione del contraddittorio verso una parte estranea al rapporto sostanziale dedotto in causa rende dunque ininfluente la questione, adombrata con il richiamo all'art. 100 cod. proc. civ., dell'interesse del concessionario a contrastare le pretese del debitore.

Merita di essere condivisa, pertanto, la statuizione della Corte di merito, nella parte in cui ha affermato la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine a contestazioni attinenti al debito contributivo del ricorrente e ha, di conseguenza, rigettato l'opposizione.

9. Posto che la ratio decidendi s'incardina - con valutazione conforme a diritto - sul difetto di legittimazione passiva del concessionario e non sul difetto d'integrità del contraddittorio, si deve dichiarare assorbito il terzo motivo.

Tale doglianza postula la sussistenza di un litisconsorzio necessario e si appunta sul diniego della rimessione della causa al primo giudice, prescritta dall'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. allorché il giudice d'appello riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio.

10. Riannodando le fila del discorso, si devono rigettare il primo e il secondo mezzo, con assorbimento della terza censura.

11. Quanto alle spese del presente giudizio, possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni dibattute.

Sulla legittimazione passiva del concessionario, solo in epoca recente, posteriore alla proposizione dell'azione, sono stati appianati i contrasti interpretativi, che hanno richiesto l'intervento chiarificatore delle sezioni unite nel marzo 2022.

12. La statuizione di complessivo rigetto del ricorso rappresenta il presupposto processuale (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), di cui si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). - P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la riscossione ORDINANZA sul ricorso 24507-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - .E-C2Pki.,1 A tegNat t cDteik)17 Tgt,g3, ‘[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 27-éR - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 441 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 5 aprile 2016 e depositata il 22 aprile 2016 (R.G.N. 640/2014). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso del 9 dicembre 2013, e ha chiesto di dichiarare la nullità di tre cartelle esattoriali, sul presupposto che mai gli fossero state notificate e che fossero dunque prescritti i crediti di natura previdenziale in esse indicati. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1060 del 27 giugno 2014, ha ritenuto ammissibile l'azione proposta e ha accolto la domanda, dichiarando inesigibili per omessa notificazione i crediti recati dalle cartelle 09420090002910571, 09420090034213664 e 0942010002525239, delle quali il ricorrente è venuto a conoscenza dopo avere richiesto al concessionario il rilascio di un estratto di ruolo. Il Tribunale, inoltre, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di lite e a risarcirgli il danno arrecato, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ. 2. La decisione è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pronunciata il 5 aprile 2016 e pubblicata il 22 aprile 2016 con il numero 441/2016, ha accolto il gravame e ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], con integrale compensazione delle spese d'entrambi i gradi di giudizio. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha svolto i seguenti rilievi: a) l'appello è ammissibile, in quanto è sorretto da motivi specifici e da doglianze puntuali, ed è fondato con riguardo «al primo e assorbente motivo» della carenza di legittimazione passiva del concessionario; b) l'azione, pur impropriamente qualificata come «opposizione all'estratto di ruolo», si configura come «azione di merito di accertamento negativo» e vede come legittimato passivo il solo ente impositore, l'INPS, tanto più che si colloca in una «fase prodromica e anteriore alla riscossione degli importi indicati nelle cartelle» e nessun atto di esecuzione risulta compiuto; c) ne discende il rigetto dell'opposizione; d) in considerazione dei «contrasti giurisprudenziali in materia», le spese possono essere compensate tra le parti. 3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 21 ottobre 2016 e affidato a tre motivi, chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che non è stata notificata. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. La causa è stata aggiornata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione rimessa con l'ordinanza interlocutoria n. 8003 del 22 marzo 2021, ed è stata posta in decisione all'adunanza camerale dell'8 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. A sostegno della richiesta di cassare la sentenza n. 441 del 2016, pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], il signor [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso, che si possono così compendiare. 1.1. Con il primo mezzo, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337). [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe errato nel ritenere il concessionario sprovvisto di legittimazione passiva, in una controversia che concerne vizi imputabili proprio all'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte di contestazioni concernenti l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, attività che è appannaggio del concessionario, questi sarebbe titolare della legittimazione passiva e vanterebbe un innegabile interesse «a contraddire alla domanda». In base all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, difatti, risponderebbe della -mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 416, secondo comma, e 420, nono comma, cod. proc. civ. e imputa alla Corte territoriale di avere accolto l'eccezione relativa alla violazione del principio del contraddittorio, a dispetto della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitasi solo il giorno prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, sarebbe decaduta dalla facoltà di «proporre l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio» e tale decadenza sarebbe assoluta e inderogabile, oltre che rilevabile d'ufficio. 1.3. Con la terza doglianza, il Marvelli deduce, infine, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. e censura la sentenza impugnata per avere omesso di rimettere la causa al primo giudice, come prevede il codice di rito nel caso di violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. 2. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dall'eccezione d'inammissibilità delle censure, formulata nel controricorso (pagine 3 e 4).2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. addebita al ricorrente di aver denunciato, dietro lo schermo della violazione di legge, un erroneo apprezzamento di questioni di fatto. Tale vizio potrebbe essere censurato dinanzi a questa Corte soltanto nei ristretti limiti tracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2.2. L'eccezione non ha pregio. Giova premettere, a tale riguardo, che il vizio di violazione di legge dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo alla stregua dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza. di legittimità. S'impedirebbe altrimenti a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16700; di recente, Cass., sez. lav., 30 giugno 2022, n. 20827) e le si demanderebbe il compito d'individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745). I motivi articolati dalla parte ricorrente sono specifici e completi, come conferma la stessa ampiezza delle difese svolte in replica dalla parte controricorrente, e si cimentano con la ricostruzione degli antecedenti processuali rilevanti e con la disamina della ratio decidendi della pronuncia impugnata, senza trasmodare nella richiesta di riesame della valutazione compiuta in fatto dalla Corte di merito. Le censure mosse alla sentenza della Corte reggina sottendono un genuino problema d'interpretazione della disciplina applicabile, senza ambire a una rivalutazione dell'accertamento di fatto, peraltro non controverso tra le parti. In questa sede si dibatte sulla sola questione, di puro diritto, della legittimazione passiva dell'ente titolare del credito o dell'agente per la riscossione. 3. Le censure, pertanto, possono essere scrutinate nel merito. 4. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha ritenuto dirimente la carenza di legittimazione passiva del concessionario in un'azione che verte sulla fondatezza delle pretese dell'ente impositore e ha osservato che tale profilo assorbe la richiesta, formulata in via di mero subordine, d'integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS (pagina 2 della sentenza). 5. Così ricostruita la ratio decidendi della pronuncia impugnata, appare priva di pregio la censura mossa con il secondo mezzo, che dev'essere esaminato in via prioritaria, poiché attiene all'irrituale esame di un'eccezione che si assume tardiva. 5.1. La parte ricorrente muove dal presupposto che la sentenza impugnata faccia leva sulla violazione del principio del contraddittorio e che tale profilo integri un'eccezione processuale in senso stretto. Nel caso di specie, l'eccezione sarebbe tardiva, in quanto avrebbe dovuto esser formulata, a pena di decadenza, nella memoria difensiva depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 416, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). Tale presupposto, nondimeno, è contraddetto dalle argomentazioni della Corte territoriale, che s'incentrano sulla carenza di legittimazione passiva e lasciano impregiudicato il profilo, prospettato solo in via gradata, dell'integrazione del contraddittorio. 5.2. La legittimazione passiva, posta dalla Corte di merito a fondamento della decisione, non soggiace alle preclusioni dell'art. 416 cod. proc. civ. invocate a sostegno del motivo di ricorso. Questa Corte, chiamata a dirimere una questione di massima di particolare importanza, ha affermato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si raccorda al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. L'attore e il convenuto devono coincidere con i soggetti che, secondo la legge chiamata a regolare il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Poiché la materia attiene al contraddittorio e occorre prevenire una sentenza inutiliter data, s'impone la verifica di tale legittimazione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (cfr., sul punto, anche Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812), che in questa sede non viene in discussione e non è stato neppure adombrato dalla parte ricorrente come ragione ostativa. 6. [OSCURATO:SOCIETA] reggina non.è dunque incorsa nei denunciati errores in procedendo, nell'attribuire rilievo decisivo all'insussistenza della legittimazione passiva del concessionario, profilo tempestivamente eccepito in primo grado dalla parte controricorrente e comunque rilevabile d'ufficio. Le statuizioni rese dal giudice d'appello sono immuni anche dagli errores in iudicando censurati con il primo motivo, che propugna la tesi della legittimazione passiva del concessionario, con argomenti sottoposti a revisione critica dalla giurisprudenza di legittimità. 7. Questa Corte ha di recente affermato che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, già richiamata). Invero, è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. È questo l'aspetto che riveste rilievo decisivo. La parte ricorrente si limita a enfatizzare l'imputabilità dei vizi denunciati all'agente per la riscossione, e non all'ente impositore, estraneo alle attività di notificazione delle cartelle, appannaggio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] profilo, tuttavia, non vale a radicare in capo al concessionario quella titolarità del rapporto sostanziale che viene in rilievo quale presupposto indefettibile in un giudizio pur sempre inerente al merito della pretesa. Nell'affermare la legittimazione passiva del solo ente impositore, con rilievi che devono essere condivisi per la forza persuasiva degli argomenti che li avvalorano, questa Corte ha posto l'accento sulla specificità e sull'autonomia del sistema di riscossione dei crediti previdenziali (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12). D'importanza essenziale, a tale riguardo, si rivela l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nella versione modificata dall'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265. Alla luce del testo oggi vigente del citato art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato all'ente impositore ed è stato soppresso l'obbligo di notificazione al concessionario. Dal menzionato dato normativo, dal quale il motivo di ricorso prescinde del tutto, trascurando di smentirne l'importanza sistematica, traspare in modo inequivocabile che titolare della pretesa, e unico legittimato a contraddire, è l'ente impositore. Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, «entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva» (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.2.). È proprio la previsione speciale dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, dotata di cruciale rilievo nell'inquadramento sistematico della disciplina, a regolare la legittimazione dell'ente impositore nella peculiare materia qui scrutinata. Anche quando ha innovato la normativa in esame, il legislatore ha scelto di lasciare inalterata tale disposizione, che rispecchia la specialità della riscossione dei crediti previdenziali. Né si può dunque ritenere che tale specialità sia implicitamente superata, in difetto di indicazioni univoche, dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12.2.). Il ricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte, a sezioni unite, è giunta, nel dirimere la questione di massima di particolare importanza rimessa da questa sezione. 8. Nell'odierno giudizio, si controverte pur sempre sul merito della pretesa, che il ricorrente contesta. Rispetto a tale oggetto di disputa, il concessionario resta estraneo (sentenza n. 7514 del 2022; punto 12.3.). La carenza di legittimazione passiva è idonea di per sé a giustificare il rigetto dell'opposizione, come questa Corte a sezioni unite ha avuto occasione di precisare, escludendo l'operatività dei meccanismi d'integrazione del contraddittorio sanciti dagli artt. 102 e 107 cod. proc. civ.: «La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo» (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, punto 13). Tale considerazione si rivela dirimente. La difettosa instaurazione del contraddittorio verso una parte estranea al rapporto sostanziale dedotto in causa rende dunque ininfluente la questione, adombrata con il richiamo all'art. 100 cod. proc. civ., dell'interesse del concessionario a contrastare le pretese del debitore. Merita di essere condivisa, pertanto, la statuizione della Corte di merito, nella parte in cui ha affermato la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine a contestazioni attinenti al debito contributivo del ricorrente e ha, di conseguenza, rigettato l'opposizione. 9. Posto che la ratio decidendi s'incardina - con valutazione conforme a diritto - sul difetto di legittimazione passiva del concessionario e non sul difetto d'integrità del contraddittorio, si deve dichiarare assorbito il terzo motivo. Tale doglianza postula la sussistenza di un litisconsorzio necessario e si appunta sul diniego della rimessione della causa al primo giudice, prescritta dall'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. allorché il giudice d'appello riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio. 10. Riannodando le fila del discorso, si devono rigettare il primo e il secondo mezzo, con assorbimento della terza censura. 11. Quanto alle spese del presente giudizio, possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni dibattute. Sulla legittimazione passiva del concessionario, solo in epoca recente, posteriore alla proposizione dell'azione, sono stati appianati i contrasti interpretativi, che hanno richiesto l'intervento chiarificatore delle sezioni unite nel marzo 2022. 12. La statuizione di complessivo rigetto del ricorso rappresenta il presupposto processuale (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), di cui si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). - P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver
Sentenza Cassazione n. 31530/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris