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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 44119/2021

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 02/10/2019 dalla Corte di assise di appello di Palermo; /7 Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 13/01/2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, procedendo con rito abbreviato, giudicava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B, C, D, E, F, G e H della rubrica, che - riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e applicata la riduzione di pena per rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti - venivano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

2. Con sentenza emessa il 02/10/2019 la Corte di assise di appello di Palermo, pronunciandosi sull'appello presentato dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione impugnata, ritenuta non decorsa la prescrizione del reato di cui al capo E della rubrica, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 110, 575, 577, comma primo, n. 3, cod. pen., nei limiti dell'impugnazione proposta, condannava l'imputato al risarcimento dei danni provocati alle stesse parti, per la cui liquidazione venivano rimesse davanti al giudice civile competente.

Conseguiva a tali statuizioni processuali la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, della somma di 35.000,00 euro, in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della somma di 5.000,00 euro, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.

3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono richiamati, emergeva la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, che si ritenevano commessi dall'imputato nella sua qualità di affiliato all'organizzazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], su cui il ricorrente rendeva ampia confessione dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia, consentendo la ricostruzione dei relativi accadimenti criminosi.

La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le ipotesi delittuose contestategli, oltre che pacificamente ammessa dallo stesso imputato, non è controversa, atteso che su di essa entrambe le decisioni di merito si soffermavano in termini ineccepibili.

In questa cornice, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che giudicava [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, con le forme del rito abbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, dichiarava estinti per intervenuta prescrizione tutti i delitti per i quali l'imputato era stato rinviato a giudizio.

La Corte di assise di appello di Palermo, invece, pronunciandosi sull'appello proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultavano costituite per il solo delitto contestato all'imputato al capo E, relativo all'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della decisione impugnata, riteneva non decorsi i termini di prescrizione di tale reato.

L'imputato, pertanto, veniva condannato al risarcimento dei danni provocati alle stesse parti civili - per la cui liquidazione venivano rimesse davanti al giudice civile competente - e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva.

Secondo la Corte territoriale palermitana, l'esclusione del decorso dei termini prescrizionali per il reato di cui al capo E discendeva dal fatto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, i reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima della riformulazione dell'art. 157 cod. pen., dovevano ritenersi imprescrittibili, anche nelle ipotesi in cui all'imputato - analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - era stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, in conseguenza della sua apertura alla collaborazione con la giustizia.

Ne discendeva che, essendo stato commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], facendo applicazione dei principi richiamati, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite in un arresto ermeneutico espressamente richiamato nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329-01), il reato di cui al capo E, per il quale le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello, doveva ritenersi imprescrittibile, imponendo le statuizioni risarcitorie oggetto di vaglio.

Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda processuale di merito, venivano emesse le statuizioni giurisdizionali censurate dalla difesa del ricorrente.

4. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., 8 decreto- legge n. 152 del 1991, 25 Cost., 7 CEDU, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Palermo non aveva dichiarato estinto il reato di cui al capo E della rubrica e aveva ritenuto meritevoli di accoglimento, nei limiti dell'impugnazione proposta, le domande risarcitorie presentate dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vincenza Quarta ra ro.

Si deduceva, in proposito, che la Corte di assise di appello di Palermo, nell'escludere il decorso dei termini prescrizionali per il reato di cui al capo E, non aveva tenuto conto del fatto che la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.) aveva determinato un significativo overruling giurisprudenziale, producendo un pregiudizio irreparabile delle prerogative difensive dell'imputato, fondate su una prevedibile aspettava sanzionatoria, che, pur essendo garantita costituzionalmente, era stata illegittimamente disconosciuta.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la censura difensiva precedente, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., nella formulazione derivante dall'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, che era stata sollevata dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano, a fronte dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo E, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, la rivisitazione del giudizio assolutorio, che postulava una rivalutazione del compendio probatorio in senso sfavorevole al ricorrente, non riscontrabile nel caso di specie.

Con il quarto motivo di ricorso si chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni processuali relative al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dalla Corte di assise di appello di Palermo con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.612 cod. proc. pen., tenuto conto del danno grave e irreparabile prodotto nei 4 t confronti del ricorrente, alla luce della sua condizione processuale di collaboratore di giustizia, alla quale nel provvedimento censurato non si era fatto debitamente riferimento.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., 8 decreto-legge n. 152 del 1991, 25 Cost., 7 CEDU, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Palermo non aveva dichiarato estinto il delitto di cui al capo E della rubrica e aveva ritenuto meritevoli di accoglimento, nei limiti dell'impugnazione proposta, le domande risarcitorie delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di assise di appello di Palermo, escludendo il decorso dei termini prescrizionali per il delitto di cui al capo E, non aveva considerato gli effetti dell'overruling giurisprudenziale prodotto dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.), che aveva determinato un pregiudizio irreparabile dei diritti di difesa dell'imputato, fondati su una prevedibile aspettava sanzionatoria, che, pur essendo tutelata costituzionalmente, gli era stata disconosciuta. /1 Osserva il Collegio che l'esclusione del decorso dei termini prescrizionali, relativamente al delitto di cui al capo E, discendeva dal fatto che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, i reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima della riformulazione dell'art. 157 cod. pen., dovevano ritenersi imprescrittibili, nelle ipotesi - analoghe nel caso di specie - in cui all'imputato veniva riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto- legge n. 152 del 1991, in conseguenza della sua apertura alla collaborazione con la giustizia.

Ne discende che, pur essendo stato commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della riformulazione dell'art. 157 cod. pen., facendo applicazione dei principi richiamati, il reato di cui al capo E, per il quale le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vincenza 5 t Quartararo avevano proposto appello, doveva ritenersi imprescrittibile, imponendo le statuizioni risarcitorie censurate dal ricorrente.

Né sussistono questioni ermeneutiche tali da indurre a ritenere controversa l'imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, dovendosi, in proposito, richiamare l'arresto ermeneutico delle Sezioni Unite, correttamente citato dalla Corte di assise di appello di Palermo, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.).

Veniva, in questo modo, definitivamente recepito l'orientamento giurisprudenziale, che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato, secondo cui: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della

I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, Pariante, Rv. 245080-01).

D'altra parte, anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite, l'esclusione della prescrizione per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo, sebbene formalmente ed espressamente sancita solo dalla legge n. 251 del 2005, veniva ritenuta pacifica, rendendo destituite di fondamento le censure difensive sugli effetti sfavor rei dell'overruling giurisprudenziale prodotto dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.).

Né il semplice riferimento a una ragionevole aspettativa sanzionatoria può giustificare il richiamo agli effetti sfavorevoli all'imputato di un overruling giurisprudenziale, che postula un ribaltamento non prevedibile dell'interpretazione ermeneutica consolidata, non riscontrabile nel caso di specie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Hamaied, Rv. 281458-01; Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rossi, Rv. 278864-01).

Non può, in proposito, non rilevarsi, in conformità di quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.), che nel «sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell'ergastolo [...] costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili colla multa o colla reclusione; mentre, nel contempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo [.A».

Tale esclusione, al contempo, implica «l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili [...] non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate [...] con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione».

Ne discende che, nel caso di specie, non assume un rilievo decisivo l'applicazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, atteso che tale riconoscimento circostanziale non vale a modificare il regime dell'imprescrittibilità previsto per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 14 della sentenza impugnata, richiamando correttamente l'orientamento ermeneutico sopra citato (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.), evidenziava: «Sono destinati a rimanere soccombenti quei motivi illustrati dalla Difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che ha sostenuto la tesi secondo cui, prima della legge n. 251/2005, i reati imprescrittibili sarebbero stati soltanto quelli per i quali era direttamente prevista la pena dell'ergastolo [...] e non quelli per i quali la pena dell'ergastolo conseguiva per effetto di aggravanti ad effetto speciale [...]».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la censura difensiva precedente, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., nella formulazione derivante dall'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, che era stata sollevata dalla difesa del ricorrente davanti alla Corte di assise di appello di Palermo.

Osserva il Collegio che tale censura difensiva risulta smentita dalle evidenze processuali, la disamina delle quali consente di affermare che sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., la Corte territoriale palermitana si soffermava con un percorso argomentativo ineccepibile, esplicitato nel contesto delle ragioni che imponevano di ritenere imprescrittibile il delitto di cui al capo E, alle quali si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare.

In questa, pur univoca, cornice, deve richiamarsi ulteriormente la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 15107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 266396-01), secondo cui il principio dell'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, si pone «in linea con quanto affermato dalla stessa Corte europea in taluni specifici casi; difatti, con provvedimento del 12/02/2013, la Seconda Sezione della Corte Europea, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro Italia [...], rileva, rifacendosi alla pronuncia della Grande camera nel caso Scoppola c.

Italia Li, che la Corte aveva già ritenuto ragionevole l'applicazione, da parte delle giurisdizioni interne, del principio tempus regit actum con riguardo alle norme di procedura, tra le quali venivano incluse quelle sulla prescrizione [...l».

Né potrebbe essere diversamente, atteso che le regole sulla prescrizione non definiscono il trattamento sanzionatorio delle singole fattispecie di reato, costituendo una condizione preliminare per l'esercizio della potestà punitiva dello Stato, con la conseguenza che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, per «la Convenzione nulla vieta al legislatore italiano di regolare la sua applicazione ai processi in corso [...]» (Sez. 2, n. 15107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, cit.).

Queste considerazioni, che il Collegio ritiene di dovere ribadire, all'evidenza, rendono destituite di fondamento le censure di costituzionalità dell'art. 157 cod. pen., proposte dalla difesa del ricorrente in riferimento al combinato disposto degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU.

Quanto alla correlata doglianza, relativa all'omesso vaglio di costituzionalità dell'art. 157 cod. pen., deve osservarsi che - a prescindere dalla palese infondatezza della censura in questione, resa evidente dalle considerazioni già esposte - eventuali carenze motivazionali delle decisioni di merito non devono essere esaminate isolatamente, ma nel più ampio contesto della ratio decidendi che sorregge il provvedimento censurato, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camini, Rv. 277593-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 37577 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840-01).

Queste ragioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso e di ribadire la correlata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., prospettata dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello e riproposta in questa sede processuale.

4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano, a fronte dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo E, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, la rivisitazione del giudizio assolutorio, che postulava una rivalutazione del compendio probatorio in senso sfavorevole al ricorrente, non riscontrabile nel caso di specie.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che il Giudice di primo grado, pur ritenendo prescritto il reato di cui al capo E della rubrica, relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], riteneva le relative condotte illecite dimostrate, per effetto delle dichiarazioni pienamente confessorie dell'imputato, che veniva ritenuto credibile soggettivamente e attendibile, intrinsecamente ed estrinsecamente, sulla base di un percorso argomentativo congruo e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi in tema di valutazione delle chiamate in correità e in reità dei i L( collaboratori di giustizia.

Sul punto, appare indispensabile richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, pacificamente applicabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01).

Tale arresto giurisprudenziale, correttamente applicato nel caso di specie, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465-01).

In questa cornice ermeneutica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 68 della sentenza di primo grado, osservava che «l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato confessato dall'imputato sin dall'inizio della propria collaborazione, allorquando il relativo procedimento era stato archiviato [...]».

Si precisava, in particolare, che l'imputato «ha riportato le modalità di esecuzione del crimine in maniera dettagliata LA.

La dinamica da lui rappresentata collima con le risultanze acquisite nelle investigazioni [...], se non per la discrasia relativa al calibro di una delle armi impiegate che [...] non si ritiene decisiva; ancora il collaboratore ha correttamente collocato il fatto, in particolare rispetto ad altri delitti di cui si è accusato [...]; ha indicato un movente che è verosimile, in considerazione del conflitto che, a quel tempo, vi era nell'associazione criminale [...]».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si si chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni processuali relative al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dalla Corte di assise di appello di Palermo con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., tenuto conto del danno grave e irreparabile prodotto nei confronti del ricorrente, alla luce della sua condizione processuale di collaboratore di giustizia, alla quale nel provvedimento censurato non si era fatto debitamente riferimento.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, incentrato sull'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale palermitana, appare smentito dalle emergenze processuali, sulla base delle quali veniva formulato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo E della rubrica, su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 4, al quale si deve rinviare.

Si consideri, in ogni caso, che, nella sentenza impugnata, i riferimenti alle ragioni che imponevano il riconoscimento delle pretese risarcitorie avanzate dalle parti civili costituite e la liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva appaiono ineccepibili sotto il profilo motivazionale e pienamente rispettosi delle emergenze probatorie, rendendo destituite di fondamento le censure difensive relative all'istanza di sospensione dell'esecuzione richiesta ex art. 612 cod. proc. pen.

A tali considerazioni deve aggiungersi che il provvedimento con il quale il giudice di merito si pronuncia in riferimento alla concessione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva alla parte civile non è ricorribile per cassazione, in quanto, per sua natura, non può passare in giudicato e fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato in sede di definitiva liquidazione del danno patito in conseguenza del reato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non sono impugnabili con ricorso per cassazione le statuizioni relative alla concessione e alla quantificazione di una provvisionale in favore delle parti civili, trattandosi di decisioni di natura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loro natura insuscettibili di passare in giudicato e destinate a essere travolte dall'integrale liquidazione del risarcimento.

Ne consegue che le censure difensive proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con l'ultimo motivo di ricorso non possono essere scrutinate in sede di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; Sez. 2, n. 43886 del 26/4/2019, Saracino, Rv. 277711-01).

Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso.

6. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vengono liquidate in complessivi 7.000,00 euro, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 02/10/2019 dalla Corte di assise di appello di Palermo; /7 Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 13/01/2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, procedendo con rito abbreviato, giudicava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi A, B, C, D, E, F, G e H della rubrica, che - riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e applicata la riduzione di pena per rito speciale con cui si procedeva nei suoi confronti - venivano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. 2. Con sentenza emessa il 02/10/2019 la Corte di assise di appello di Palermo, pronunciandosi sull'appello presentato dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione impugnata, ritenuta non decorsa la prescrizione del reato di cui al capo E della rubrica, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 110, 575, 577, comma primo, n. 3, cod. pen., nei limiti dell'impugnazione proposta, condannava l'imputato al risarcimento dei danni provocati alle stesse parti, per la cui liquidazione venivano rimesse davanti al giudice civile competente. Conseguiva a tali statuizioni processuali la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, della somma di 35.000,00 euro, in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della somma di 5.000,00 euro, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono richiamati, emergeva la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, che si ritenevano commessi dall'imputato nella sua qualità di affiliato all'organizzazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], su cui il ricorrente rendeva ampia confessione dopo la sua apertura alla collaborazione con la giustizia, consentendo la ricostruzione dei relativi accadimenti criminosi. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le ipotesi delittuose contestategli, oltre che pacificamente ammessa dallo stesso imputato, non è controversa, atteso che su di essa entrambe le decisioni di merito si soffermavano in termini ineccepibili. In questa cornice, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che giudicava [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli ai capi A, B, C, D, E, F, G e H, con le forme del rito abbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, dichiarava estinti per intervenuta prescrizione tutti i delitti per i quali l'imputato era stato rinviato a giudizio. La Corte di assise di appello di Palermo, invece, pronunciandosi sull'appello proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che risultavano costituite per il solo delitto contestato all'imputato al capo E, relativo all'omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della decisione impugnata, riteneva non decorsi i termini di prescrizione di tale reato. L'imputato, pertanto, veniva condannato al risarcimento dei danni provocati alle stesse parti civili - per la cui liquidazione venivano rimesse davanti al giudice civile competente - e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva. Secondo la Corte territoriale palermitana, l'esclusione del decorso dei termini prescrizionali per il reato di cui al capo E discendeva dal fatto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, i reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima della riformulazione dell'art. 157 cod. pen., dovevano ritenersi imprescrittibili, anche nelle ipotesi in cui all'imputato - analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - era stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, in conseguenza della sua apertura alla collaborazione con la giustizia. Ne discendeva che, essendo stato commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], facendo applicazione dei principi richiamati, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite in un arresto ermeneutico espressamente richiamato nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329-01), il reato di cui al capo E, per il quale le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto appello, doveva ritenersi imprescrittibile, imponendo le statuizioni risarcitorie oggetto di vaglio. Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda processuale di merito, venivano emesse le statuizioni giurisdizionali censurate dalla difesa del ricorrente. 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., 8 decreto- legge n. 152 del 1991, 25 Cost., 7 CEDU, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Palermo non aveva dichiarato estinto il reato di cui al capo E della rubrica e aveva ritenuto meritevoli di accoglimento, nei limiti dell'impugnazione proposta, le domande risarcitorie presentate dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vincenza Quarta ra ro. Si deduceva, in proposito, che la Corte di assise di appello di Palermo, nell'escludere il decorso dei termini prescrizionali per il reato di cui al capo E, non aveva tenuto conto del fatto che la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.) aveva determinato un significativo overruling giurisprudenziale, producendo un pregiudizio irreparabile delle prerogative difensive dell'imputato, fondate su una prevedibile aspettava sanzionatoria, che, pur essendo garantita costituzionalmente, era stata illegittimamente disconosciuta. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la censura difensiva precedente, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., nella formulazione derivante dall'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, che era stata sollevata dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano, a fronte dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo E, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, la rivisitazione del giudizio assolutorio, che postulava una rivalutazione del compendio probatorio in senso sfavorevole al ricorrente, non riscontrabile nel caso di specie. Con il quarto motivo di ricorso si chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni processuali relative al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dalla Corte di assise di appello di Palermo con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.612 cod. proc. pen., tenuto conto del danno grave e irreparabile prodotto nei 4 t confronti del ricorrente, alla luce della sua condizione processuale di collaboratore di giustizia, alla quale nel provvedimento censurato non si era fatto debitamente riferimento. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 157 cod. pen., 8 decreto-legge n. 152 del 1991, 25 Cost., 7 CEDU, conseguente al fatto che la Corte di assise di appello di Palermo non aveva dichiarato estinto il delitto di cui al capo E della rubrica e aveva ritenuto meritevoli di accoglimento, nei limiti dell'impugnazione proposta, le domande risarcitorie delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di assise di appello di Palermo, escludendo il decorso dei termini prescrizionali per il delitto di cui al capo E, non aveva considerato gli effetti dell'overruling giurisprudenziale prodotto dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.), che aveva determinato un pregiudizio irreparabile dei diritti di difesa dell'imputato, fondati su una prevedibile aspettava sanzionatoria, che, pur essendo tutelata costituzionalmente, gli era stata disconosciuta. /1 Osserva il Collegio che l'esclusione del decorso dei termini prescrizionali, relativamente al delitto di cui al capo E, discendeva dal fatto che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, i reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima della riformulazione dell'art. 157 cod. pen., dovevano ritenersi imprescrittibili, nelle ipotesi - analoghe nel caso di specie - in cui all'imputato veniva riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto- legge n. 152 del 1991, in conseguenza della sua apertura alla collaborazione con la giustizia. Ne discende che, pur essendo stato commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della riformulazione dell'art. 157 cod. pen., facendo applicazione dei principi richiamati, il reato di cui al capo E, per il quale le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vincenza 5 t Quartararo avevano proposto appello, doveva ritenersi imprescrittibile, imponendo le statuizioni risarcitorie censurate dal ricorrente. Né sussistono questioni ermeneutiche tali da indurre a ritenere controversa l'imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, dovendosi, in proposito, richiamare l'arresto ermeneutico delle Sezioni Unite, correttamente citato dalla Corte di assise di appello di Palermo, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.). Veniva, in questo modo, definitivamente recepito l'orientamento giurisprudenziale, che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato, secondo cui: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, Pariante, Rv. 245080-01). D'altra parte, anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite, l'esclusione della prescrizione per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo, sebbene formalmente ed espressamente sancita solo dalla legge n. 251 del 2005, veniva ritenuta pacifica, rendendo destituite di fondamento le censure difensive sugli effetti sfavor rei dell'overruling giurisprudenziale prodotto dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.). Né il semplice riferimento a una ragionevole aspettativa sanzionatoria può giustificare il richiamo agli effetti sfavorevoli all'imputato di un overruling giurisprudenziale, che postula un ribaltamento non prevedibile dell'interpretazione ermeneutica consolidata, non riscontrabile nel caso di specie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021, Hamaied, Rv. 281458-01; Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rossi, Rv. 278864-01). Non può, in proposito, non rilevarsi, in conformità di quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.), che nel «sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell'ergastolo [...] costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili colla multa o colla reclusione; mentre, nel contempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo [.A». Tale esclusione, al contempo, implica «l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili [...] non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate [...] con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione». Ne discende che, nel caso di specie, non assume un rilievo decisivo l'applicazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, atteso che tale riconoscimento circostanziale non vale a modificare il regime dell'imprescrittibilità previsto per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di assise di appello di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 14 della sentenza impugnata, richiamando correttamente l'orientamento ermeneutico sopra citato (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, cit.), evidenziava: «Sono destinati a rimanere soccombenti quei motivi illustrati dalla Difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che ha sostenuto la tesi secondo cui, prima della legge n. 251/2005, i reati imprescrittibili sarebbero stati soltanto quelli per i quali era direttamente prevista la pena dell'ergastolo [...] e non quelli per i quali la pena dell'ergastolo conseguiva per effetto di aggravanti ad effetto speciale [...]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la censura difensiva precedente, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., nella formulazione derivante dall'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in riferimento agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, che era stata sollevata dalla difesa del ricorrente davanti alla Corte di assise di appello di Palermo. Osserva il Collegio che tale censura difensiva risulta smentita dalle evidenze processuali, la disamina delle quali consente di affermare che sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., la Corte territoriale palermitana si soffermava con un percorso argomentativo ineccepibile, esplicitato nel contesto delle ragioni che imponevano di ritenere imprescrittibile il delitto di cui al capo E, alle quali si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare. In questa, pur univoca, cornice, deve richiamarsi ulteriormente la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 15107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 266396-01), secondo cui il principio dell'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, si pone «in linea con quanto affermato dalla stessa Corte europea in taluni specifici casi; difatti, con provvedimento del 12/02/2013, la Seconda Sezione della Corte Europea, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro Italia [...], rileva, rifacendosi alla pronuncia della Grande camera nel caso Scoppola c. Italia Li, che la Corte aveva già ritenuto ragionevole l'applicazione, da parte delle giurisdizioni interne, del principio tempus regit actum con riguardo alle norme di procedura, tra le quali venivano incluse quelle sulla prescrizione [...l». Né potrebbe essere diversamente, atteso che le regole sulla prescrizione non definiscono il trattamento sanzionatorio delle singole fattispecie di reato, costituendo una condizione preliminare per l'esercizio della potestà punitiva dello Stato, con la conseguenza che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, per «la Convenzione nulla vieta al legislatore italiano di regolare la sua applicazione ai processi in corso [...]» (Sez. 2, n. 15107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, cit.). Queste considerazioni, che il Collegio ritiene di dovere ribadire, all'evidenza, rendono destituite di fondamento le censure di costituzionalità dell'art. 157 cod. pen., proposte dalla difesa del ricorrente in riferimento al combinato disposto degli artt. 25 Cost. e 7 CEDU. Quanto alla correlata doglianza, relativa all'omesso vaglio di costituzionalità dell'art. 157 cod. pen., deve osservarsi che - a prescindere dalla palese infondatezza della censura in questione, resa evidente dalle considerazioni già esposte - eventuali carenze motivazionali delle decisioni di merito non devono essere esaminate isolatamente, ma nel più ampio contesto della ratio decidendi che sorregge il provvedimento censurato, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camini, Rv. 277593-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 37577 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840-01). Queste ragioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso e di ribadire la correlata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 cod. pen., prospettata dalla difesa del ricorrente nel giudizio di appello e riproposta in questa sede processuale. 4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano, a fronte dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo E, pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, la rivisitazione del giudizio assolutorio, che postulava una rivalutazione del compendio probatorio in senso sfavorevole al ricorrente, non riscontrabile nel caso di specie. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che il Giudice di primo grado, pur ritenendo prescritto il reato di cui al capo E della rubrica, relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], riteneva le relative condotte illecite dimostrate, per effetto delle dichiarazioni pienamente confessorie dell'imputato, che veniva ritenuto credibile soggettivamente e attendibile, intrinsecamente ed estrinsecamente, sulla base di un percorso argomentativo congruo e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi in tema di valutazione delle chiamate in correità e in reità dei i L( collaboratori di giustizia. Sul punto, appare indispensabile richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, pacificamente applicabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151- 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01). Tale arresto giurisprudenziale, correttamente applicato nel caso di specie, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465-01). In questa cornice ermeneutica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 68 della sentenza di primo grado, osservava che «l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato confessato dall'imputato sin dall'inizio della propria collaborazione, allorquando il relativo procedimento era stato archiviato [...]». Si precisava, in particolare, che l'imputato «ha riportato le modalità di esecuzione del crimine in maniera dettagliata LA. La dinamica da lui rappresentata collima con le risultanze acquisite nelle investigazioni [...], se non per la discrasia relativa al calibro di una delle armi impiegate che [...] non si ritiene decisiva; ancora il collaboratore ha correttamente collocato il fatto, in particolare rispetto ad altri delitti di cui si è accusato [...]; ha indicato un movente che è verosimile, in considerazione del conflitto che, a quel tempo, vi era nell'associazione criminale [...]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si si chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alle statuizioni processuali relative al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dalla Corte di assise di appello di Palermo con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., tenuto conto del danno grave e irreparabile prodotto nei confronti del ricorrente, alla luce della sua condizione processuale di collaboratore di giustizia, alla quale nel provvedimento censurato non si era fatto debitamente riferimento. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, incentrato sull'incongruità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale palermitana, appare smentito dalle emergenze processuali, sulla base delle quali veniva formulato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo E della rubrica, su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 4, al quale si deve rinviare. Si consideri, in ogni caso, che, nella sentenza impugnata, i riferimenti alle ragioni che imponevano il riconoscimento delle pretese risarcitorie avanzate dalle parti civili costituite e la liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva appaiono ineccepibili sotto il profilo motivazionale e pienamente rispettosi delle emergenze probatorie, rendendo destituite di fondamento le censure difensive relative all'istanza di sospensione dell'esecuzione richiesta ex art. 612 cod. proc. pen. A tali considerazioni deve aggiungersi che il provvedimento con il quale il giudice di merito si pronuncia in riferimento alla concessione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva alla parte civile non è ricorribile per cassazione, in quanto, per sua natura, non può passare in giudicato e fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato in sede di definitiva liquidazione del danno patito in conseguenza del reato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non sono impugnabili con ricorso per cassazione le statuizioni relative alla concessione e alla quantificazione di una provvisionale in favore delle parti civili, trattandosi di decisioni di natura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loro natura insuscettibili di passare in giudicato e destinate a essere travolte dall'integrale liquidazione del risarcimento. Ne consegue che le censure difensive proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con l'ultimo motivo di ricorso non possono essere scrutinate in sede di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; Sez. 2, n. 43886 del 26/4/2019, Saracino, Rv. 277711-01). Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il quarto motivo di ricorso. 6. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vengono liquidate in complessivi 7.000,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Decreto Cassazione n. 44119/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris