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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40790/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti di ricettazione di cui ai capi A) e B), la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di malattia della p.o., ai fini dell'integrazione del delitto di lesioni personali di cui al capo D); la manifesta illogicità della motivazione in ordine al requisito del possesso ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 707 c.p., e l'erronea applicazione della legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono reuiterativi oltre che manifestamente infondati .

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado con riguardo al delitto di ricettazione, ha correttamente motivato conformandosi al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione, in un ristretto lasso temporale, di ben due autovetture di provenienza furtiva, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito ( cfr. pag. 4) .

Rilevato che con riferimento al delitto di lesioni volontarie, la Corte a pag. 5 ha ben spiegato che la p.o., per effetto della condotta del ricorrente aveva subito una alterazione delle normali funzioni fisiologiche che ha comportato l'assunzione di terapia farmacologica, tale da integrare la nozione di malattia.

Parimenti inammissibile perché generico il motivo relativo al reato di cui all'art. 707 c.p.

La Corte territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era corretta, sussistendo l'elemento materiale e quello psicologico del reato di cui all'art. 707 c.p., atteso che il numero degli attrezzi e la naturale destinazione allo scasso, almeno di alcuni di essi, rendeva inverosimile che facessero parte della dotazione dell'auto e l'imputato fosse ignaro della loro presenza.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte poste in essere e dei numerosi e gravi precedenti penali già riportati dall'imputato.

E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.

VI n. 42688 dei 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez.

II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).

Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso, perché i motivi sui quali è fondato risultano generici e manifestamente infondati.

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / tIl Presidente ,9uigi A ostinacchio ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti di ricettazione di cui ai capi A) e B), la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di malattia della p.o., ai fini dell'integrazione del delitto di lesioni personali di cui al capo D); la manifesta illogicità della motivazione in ordine al requisito del possesso ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 707 c.p., e l'erronea applicazione della legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono reuiterativi oltre che manifestamente infondati . La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado con riguardo al delitto di ricettazione, ha correttamente motivato conformandosi al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione, in un ristretto lasso temporale, di ben due autovetture di provenienza furtiva, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito ( cfr. pag. 4) . Rilevato che con riferimento al delitto di lesioni volontarie, la Corte a pag. 5 ha ben spiegato che la p.o., per effetto della condotta del ricorrente aveva subito una alterazione delle normali funzioni fisiologiche che ha comportato l'assunzione di terapia farmacologica, tale da integrare la nozione di malattia. Parimenti inammissibile perché generico il motivo relativo al reato di cui all'art. 707 c.p. La Corte territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era corretta, sussistendo l'elemento materiale e quello psicologico del reato di cui all'art. 707 c.p., atteso che il numero degli attrezzi e la naturale destinazione allo scasso, almeno di alcuni di essi, rendeva inverosimile che facessero parte della dotazione dell'auto e l'imputato fosse ignaro della loro presenza. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte poste in essere e dei numerosi e gravi precedenti penali già riportati dall'imputato. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. VI n. 42688 dei 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il ricorso, perché i motivi sui quali è fondato risultano generici e manifestamente infondati. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / tIl Presidente ,9uigi A ostinacchio ,
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