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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29379/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con senl:enza del 16 giugno 2022, in riforma della sentenza del 26 settembre 2019 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento a titolo di recidiva è generico ed aspecifico.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata)„ fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità, coerente con le risultanze processuali e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinaziore delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei moi:ivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; «[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con senl:enza del 16 giugno 2022, in riforma della sentenza del 26 settembre 2019 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento a titolo di recidiva è generico ed aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata)„ fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità, coerente con le risultanze processuali e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinaziore delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei moi:ivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 29379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris