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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03918/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha insistito nei motivi di ricorso; l i • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per usura. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la prescrizione del reato relativamente al capo L) di imputazione, risalente al 2011 e quindi estinto per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello. 1.2 II difensore eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici: la pena, escludendo l'applicazione della continuazione (pena base anni tre aumentata ad anni quattro e mesi sei per i 10 capi di imputazione) non avrebbe superato i tre anni e, pertanto, la Corte di appello non avrebbe dovuto applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; la violazione di tale principio integrava una ipotesi di illegalità della pena, che rientrava tra i casi tassativamente previsti in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

In particolare, relativamente al secondo motivo di ricorso, questa Corte è costante nell'affermare che in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve fare riferimento per determinare la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non è quella complessiva, comprensiva dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito e, quindi prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (vedi Sez.1, n. 8126 del 06/12/2017, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 272408).

A tali condivisi principi - estensibili senz'altro alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (in senso conforme, Sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, Rv. 172279), di cui pure si discute in questa sede, e che risulta essa stessa obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata (conseguendo essa, ex art. 29 cod. pen., alla condanna ad una pena della reclusione per un tempo non inferiore ad anni tre) - si è attenuta la sentenza impugnata: infatti, l'art. 29 cod.pen. prevede che "...la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque"; essendo la pena base comminata al ricorrente di anni tre, vi è stata una condanna "non inferiore a tre anni", per cui la doglianza sul punto è manifestamente infondata; analoga conclusione deve essere raggiunta in merito all'eccezione di prescrizione, visto che al ricorrente è stata contestata la recidiva reiterata specifica- Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha insistito nei motivi di ricorso; l i • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per usura. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la prescrizione del reato relativamente al capo L) di imputazione, risalente al 2011 e quindi estinto per prescrizione prima della sentenza della Corte di appello. 1.2 II difensore eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici: la pena, escludendo l'applicazione della continuazione (pena base anni tre aumentata ad anni quattro e mesi sei per i 10 capi di imputazione) non avrebbe superato i tre anni e, pertanto, la Corte di appello non avrebbe dovuto applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; la violazione di tale principio integrava una ipotesi di illegalità della pena, che rientrava tra i casi tassativamente previsti in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). In particolare, relativamente al secondo motivo di ricorso, questa Corte è costante nell'affermare che in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve fare riferimento per determinare la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non è quella complessiva, comprensiva dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito e, quindi prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (vedi Sez.1, n. 8126 del 06/12/2017, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 272408). A tali condivisi principi - estensibili senz'altro alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (in senso conforme, Sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, Rv. 172279), di cui pure si discute in questa sede, e che risulta essa stessa obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata (conseguendo essa, ex art. 29 cod. pen., alla condanna ad una pena della reclusione per un tempo non inferiore ad anni tre) - si è attenuta la sentenza impugnata: infatti, l'art. 29 cod.pen. prevede che "...la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque"; essendo la pena base comminata al ricorrente di anni tre, vi è stata una condanna "non inferiore a tre anni", per cui la doglianza sul punto è manifestamente infondata; analoga conclusione deve essere raggiunta in merito all'eccezione di prescrizione, visto che al ricorrente è stata contestata la recidiva reiterata specifica- Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in
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