Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09663/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.4205/2019R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via XXIV Maggio n.43, (pec [OSCURATO:EMAIL]). –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente- e Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore tributi r.g. n.4205/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.3088/2018,pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018e non notificata.

Lette le conclusioni delsostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Sentito il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rinvio a nuovo ruolo, in subordine riportandosi alle proprie conclusioni scritte.

Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate, che hanno chiesto concordemente rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre articolati motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e l’Agenzia delle entrate riscossione, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3088/2018, pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018 e non notificata, che ha rigettato gli appelli riuniti del contribuente e dell’ufficio.

2. In primo grado, la C.t.p. di Milanoaveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che gli importi riportati nelle cartelle di pagamento impugnate andassero rideterminati dall’ufficio in considerazione dell’annullamento, con sentenza di primo grado confermata in appello, degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda “Mokark” per gli anni in contestazione (2005 e 2006), applicando le aliquote progressive dell’imposta.

3. Avverso la suddetta sentenza avevano proposto distinti appelli, poi riuniti, sia il contribuente, che chiedeva l’annullamento totale delle r.g. n.4205/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartelle impugnate, sia l’amministrazione finanziaria, che sosteneva la correttezza della riliquidazione dell’imposta e degli sgravi effettuati nel corso del primo grado di giudizio, in quanto non aveva alcun rilievo il venir meno degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda “Mokark” senza una sentenza definitiva sul punto.

La C.t.r., con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, rimettendo all’Amministrazione finanziaria la rideterminazione dell’imposta, tenendo conto, nella determinazione della base imponibile e dell’aliquota di imposta, del principio di progressività fiscale.

4. Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni scritte.

Parte contribuente ha depositato istanza di estinzione parziale del giudizio in relazione alle somme oggetto di adesione alla rottamazione ex art.1, comma 241, l.197/2022, il cui pagamento dichiara essere ancora in corso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo , il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto dei requisiti essenziali di forma-contenuto (in particolare, per essere la motivazione meramente apparente), per violazione degli arti 156, comma 2, c.p.c., 132, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. 546/1992.

Secondo il contribuente, la motivazione della sentenza della C.t.r. si rivela del tutto inidonea a fornire una giustificazione in ordine ai motivi di appello che avevano ad oggetto la nullità della cartella di pagamento per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento r.g. n.4205/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del contribuente. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 del c.p.c., in ordine ai diversi vizi di illegittimità della cartella di pagamento dedotti nel ricorso introduttivo e devoluti dal contribuente all'esame della Commissione tributaria regionale.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto la persistente validità delle cartelle di pagamento a seguito della sentenza di annullamento parziale degli avvisi di accertamento ad esse propedeutici.

2.1. Preliminarmente, non può farsi a meno di rilevare che la questione relativa alla possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rottamazione per la quale i pagamentisiano ancora in corso è stata rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 25 febbraio 2025 n. 5830, pubblicata in data 5 marzo 2025, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Pertanto il ricorso va rinviato a nuovo ruo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.4205/2019R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via XXIV Maggio n.43, (pec [OSCURATO:EMAIL]). –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec [OSCURATO:EMAIL]). -controricorrente- e Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore tributi r.g. n.4205/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.3088/2018,pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018e non notificata. Lette le conclusioni delsostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rinvio a nuovo ruolo, in subordine riportandosi alle proprie conclusioni scritte. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle entrate, che hanno chiesto concordemente rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre articolati motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e l’Agenzia delle entrate riscossione, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3088/2018, pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018 e non notificata, che ha rigettato gli appelli riuniti del contribuente e dell’ufficio. 2. In primo grado, la C.t.p. di Milanoaveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che gli importi riportati nelle cartelle di pagamento impugnate andassero rideterminati dall’ufficio in considerazione dell’annullamento, con sentenza di primo grado confermata in appello, degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda “Mokark” per gli anni in contestazione (2005 e 2006), applicando le aliquote progressive dell’imposta. 3. Avverso la suddetta sentenza avevano proposto distinti appelli, poi riuniti, sia il contribuente, che chiedeva l’annullamento totale delle r.g. n.4205/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartelle impugnate, sia l’amministrazione finanziaria, che sosteneva la correttezza della riliquidazione dell’imposta e degli sgravi effettuati nel corso del primo grado di giudizio, in quanto non aveva alcun rilievo il venir meno degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda “Mokark” senza una sentenza definitiva sul punto. La C.t.r., con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, rimettendo all’Amministrazione finanziaria la rideterminazione dell’imposta, tenendo conto, nella determinazione della base imponibile e dell’aliquota di imposta, del principio di progressività fiscale. 4. Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni scritte. Parte contribuente ha depositato istanza di estinzione parziale del giudizio in relazione alle somme oggetto di adesione alla rottamazione ex art.1, comma 241, l.197/2022, il cui pagamento dichiara essere ancora in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo , il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuta al difetto dei requisiti essenziali di forma-contenuto (in particolare, per essere la motivazione meramente apparente), per violazione degli arti 156, comma 2, c.p.c., 132, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. 546/1992. Secondo il contribuente, la motivazione della sentenza della C.t.r. si rivela del tutto inidonea a fornire una giustificazione in ordine ai motivi di appello che avevano ad oggetto la nullità della cartella di pagamento per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento r.g. n.4205/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del contribuente. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 del c.p.c., in ordine ai diversi vizi di illegittimità della cartella di pagamento dedotti nel ricorso introduttivo e devoluti dal contribuente all'esame della Commissione tributaria regionale. 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto la persistente validità delle cartelle di pagamento a seguito della sentenza di annullamento parziale degli avvisi di accertamento ad esse propedeutici. 2.1. Preliminarmente, non può farsi a meno di rilevare che la questione relativa alla possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rottamazione per la quale i pagamentisiano ancora in corso è stata rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 25 febbraio 2025 n. 5830, pubblicata in data 5 marzo 2025, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Pertanto il ricorso va rinviato a nuovo ruo
Sentenza Cassazione n. 09663/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris