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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2023

Cassazione n. 36376/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 604/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 777/2017 depositata il04/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Cuneo pronunciata nell’ambito di un giudizio di divisione, avverso la quale l’appello proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.348 bis c.p.c.; - le parti intimate non hanno svolto attività difensiva; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile; - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere espressamente conferita per il giudizio di cassazione; - essa non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata per il giudizio di primo grado o per il giudizio d’appello (ex multis Cassazione civile sez.

II, 22/11/2019, n.30553; Cassazione civile sez.

III, 21/11/2017, n.27540); - nel caso di specie, il difensore non era munito di procura speciale,in quanto la procura allegata al ricorso è antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello; - non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva; - nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, come novellato dalla legge n. 228/2012, relativa al raddoppio del contributo unificato, e deve trovare applicazione il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, grava sullo stesso e non sulla parte la pronuncia relativa alle spese processuali, anche in riferimento all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Cassazione civile sez.

VI, 09/12/2019, n.32008; Cassazione civile sez.

I, 21/09/2015, n.18577).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18 dicembre 2023.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 604/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 777/2017 depositata il04/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Cuneo pronunciata nell’ambito di un giudizio di divisione, avverso la quale l’appello proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.348 bis c.p.c.; - le parti intimate non hanno svolto attività difensiva; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile; - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere espressamente conferita per il giudizio di cassazione; - essa non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata per il giudizio di primo grado o per il giudizio d’appello (ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, n.30553; Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n.27540); - nel caso di specie, il difensore non era munito di procura speciale,in quanto la procura allegata al ricorso è antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello; - non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva; - nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, come novellato dalla legge n. 228/2012, relativa al raddoppio del contributo unificato, e deve trovare applicazione il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, grava sullo stesso e non sulla parte la pronuncia relativa alle spese processuali, anche in riferimento all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32008; Cassazione civile sez. I, 21/09/2015, n.18577). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18 dicembre 2023. Il
Sentenza Cassazione n. 36376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris