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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 10785/2022

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ORDINANZA sul ricorso 31535/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; (1“, rt cft intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto del Tribunale di Cagliari, comunicato il 24 luglio 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello staffis di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]:

3. In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'àrt. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).

Infatti non risulta nessuna procura alle liti, allegata al ricorso.

4. 11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'assenza di attività difensiva della parte intimata.

5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli_ altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. .1i sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente(~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rinca e, a norma. del comma 1 -bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2021.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 31535/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; (1“, rt cft intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto del Tribunale di Cagliari, comunicato il 24 luglio 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello staffis di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 3. In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'àrt. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti non risulta nessuna procura alle liti, allegata al ricorso. 4. 11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'assenza di attività difensiva della parte intimata. 5. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli_ altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. .1i sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente(~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rinca e, a norma. del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 15 ottobre 2021. Il P
Decreto Cassazione n. 10785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris