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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 37934/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di furto, qualificato in sede cautelare come furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen. e, all’esito del giudizio di merito, come furto semplice ex art.624 cod. pen., cui conseguiva il proscioglimento del Ceglieper difetto di querela.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di indennizzo nonostante difettassero ab origine i presupposti di applicabilità della misura cautelare.

In particolare, osserva come fin dall’epoca in cui era stata emessa la misura cautelare (dicembre 2011) sussistesse un filone giurisprudenziale che interpretavain chiave restrittiva l’ambito applicativo della fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., consentendo di configurare un’ipotesi di ingiustizia formale desumibile sulla base dielementi già conoscibili dal giudice della cautela,legittimante l’istanza di riparazione ai sensi del comma 2 del l’art.314cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta , ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4.Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato, sulla base del principio per cui s ussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione di diversaqualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare(Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 -01).

2. Nella specie, l’ordinanza impugnata si limita a rigettare l’istanza sul presupposto della plausibile interpretazioneermeneutica del giudice della cautela, relativamente al reato oggetto di (provvisoria) contestazione, inquanto all’epoca vi era un contrasto sulla nozione di “luogo di privata dimora”, che è poi stato risolto dalle Sezioni Unite della cassazione in senso diverso rispetto a quanto stabilito in sede cautelare nel procedimento di merito.

Una simile impostazione è erronea, in quanto, in sede di riparazione, il giudice non deve sindacare l’operato del giudice della cautela ma deve valutare la sussistenza o meno di eventuali condotte ostative del richiedente , dolose o colpose, aventi effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale, dovendo stabilire, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082– 01 ).

Si tratta di una valutazione che si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia insenso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638- 01 ).

3. Si deve aggiungere, in ogni caso, che la stessa ordinanza impugnata ha riscontrato come la pronuncia di merito con cui era stato prosciolto l’interessato fosse fondata sullo stesso compendio probatoriovagliato dal giudice della cautela.

Ne discende che, vertendosi in una ipotesi di ingiustizia formale, nel caso opera il principio tracciato dall e [OSCURATO:PERSONA] , secondo cui l a circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; tuttavia, tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663 -01).

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, conformarsi a tale principio di diritto in sede di riesame dell’istanza di riparazione in questione.

4. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d' a ppello di Bari , la quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di furto, qualificato in sede cautelare come furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen. e, all’esito del giudizio di merito, come furto semplice ex art.624 cod. pen., cui conseguiva il proscioglimento del Ceglieper difetto di querela. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di indennizzo nonostante difettassero ab origine i presupposti di applicabilità della misura cautelare. In particolare, osserva come fin dall’epoca in cui era stata emessa la misura cautelare (dicembre 2011) sussistesse un filone giurisprudenziale che interpretavain chiave restrittiva l’ambito applicativo della fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen., consentendo di configurare un’ipotesi di ingiustizia formale desumibile sulla base dielementi già conoscibili dal giudice della cautela,legittimante l’istanza di riparazione ai sensi del comma 2 del l’art.314cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta , ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4.Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato, sulla base del principio per cui s ussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione di diversaqualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare(Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 -01). 2. Nella specie, l’ordinanza impugnata si limita a rigettare l’istanza sul presupposto della plausibile interpretazioneermeneutica del giudice della cautela, relativamente al reato oggetto di (provvisoria) contestazione, inquanto all’epoca vi era un contrasto sulla nozione di “luogo di privata dimora”, che è poi stato risolto dalle Sezioni Unite della cassazione in senso diverso rispetto a quanto stabilito in sede cautelare nel procedimento di merito. Una simile impostazione è erronea, in quanto, in sede di riparazione, il giudice non deve sindacare l’operato del giudice della cautela ma deve valutare la sussistenza o meno di eventuali condotte ostative del richiedente , dolose o colpose, aventi effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale, dovendo stabilire, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082– 01 ). Si tratta di una valutazione che si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia insenso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638- 01 ). 3. Si deve aggiungere, in ogni caso, che la stessa ordinanza impugnata ha riscontrato come la pronuncia di merito con cui era stato prosciolto l’interessato fosse fondata sullo stesso compendio probatoriovagliato dal giudice della cautela. Ne discende che, vertendosi in una ipotesi di ingiustizia formale, nel caso opera il principio tracciato dall e [OSCURATO:PERSONA] , secondo cui l a circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.; tuttavia, tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663 -01). Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, conformarsi a tale principio di diritto in sede di riesame dell’istanza di riparazione in questione. 4. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d' a ppello di Bari , la quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Co
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