Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:643
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0261_INF

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 agosto 2025 – Tech-[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑261/23 P-DEP) «Liquidazione delle spese»

1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Organo giurisdizionale competente in caso d’impugnazione (Regolamento di procedura della Corte, artt. 137 e 184, §§ 1 e 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 133) (v. punti 21‑26)

2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa – Nozione – Onorari versati da una parte al proprio avvocato – Inclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 30‑41, 44‑48)

3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati ed esperti economisti – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 42, 43)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori (Regolamento di procedura della Corte, art. 91, § 2) (v. punti 49‑51) Dispositivo 1) La domanda di liquidazione delle spese, nella parte in cui riguarda le spese sostenute dalla Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV nella causa T‑301/20, è irricevibile. 2) L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] SAE e la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] SAE devono rimborsare alla Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV nella causa C‑261/23 P è fissato in EUR 9000, maggiorati degli interessi moratori a decorrere dal giorno della notificazione della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, a un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno civile del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0261_INF Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 agosto 2025 – Tech-[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑261/23 P-DEP) «Liquidazione delle spese» 1. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Organo giurisdizionale competente in caso d’impugnazione (Regolamento di procedura della Corte, artt. 137 e 184, §§ 1 e 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 133) (v. punti 21‑26) 2. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa – Nozione – Onorari versati da una parte al proprio avvocato – Inclusione [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 30‑41, 44‑48) 3. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati ed esperti economisti – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento [Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)] (v. punti 42, 43) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori (Regolamento di procedura della Corte, art. 91, § 2) (v. punti 49‑51) Dispositivo 1) La domanda di liquidazione delle spese, nella parte in cui riguarda le spese sostenute dalla Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV nella causa T‑301/20, è irricevibile. 2) L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] SAE e la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] SAE devono rimborsare alla Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV nella causa C‑261/23 P è fissato in EUR 9000, maggiorati degli interessi moratori a decorrere dal giorno della notificazione della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, a un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno civile del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris