Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:643
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0261_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 agosto 2025 –
Tech-[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑261/23 P-DEP)
«Liquidazione delle spese»
1.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Organo giurisdizionale competente in caso d’impugnazione
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 137 e 184, §§ 1 e 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 133)
(v. punti 21‑26)
2.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa – Nozione – Onorari versati da una parte al proprio avvocato – Inclusione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 30‑41, 44‑48)
3.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di più avvocati ed esperti economisti – Irrilevanza – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento
[Regolamento di procedura della Corte, art. 144, b)]
(v. punti 42, 43)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Interessi moratori
(Regolamento di procedura della Corte, art. 91, § 2)
(v. punti 49‑51)
Dispositivo
1)
La domanda di liquidazione delle spese, nella parte in cui riguarda le spese sostenute dalla Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV nella causa T‑301/20, è irricevibile.
2)
L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] SAE e la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] SAE devono rimborsare alla Tech-[OSCURATO:PERSONA] eV nella causa C‑261/23 P è fissato in EUR 9000, maggiorati degli interessi moratori a decorrere dal giorno della notificazione della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo totale dovuto, a un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno civile del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.