CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20974/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto le istanze avanzate da [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante di lieve entità in relazione al delitto di estorsione aggravata contestato al capo B14bis di cui alla sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. della Corte di appello di Roma del 09/03/2022, irr. il 10/01/2023; ed in subordine di rideterminazione della pena di cui alla citata sentenza per illegalità della pena del più grave reato di cui al capo B14bis (con aumento di 2/3 per la contestata recidiva), in violazione dell'art. 63 c. 4 e 64 c. 1 cod. proc. pen.. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione sia alla mancata applicazione dell'attenuante di lieve entità, sia con riferimento al mancato riconoscimento della illegalità della pena inflitta, in conseguenza dell'errore, riconosciuto dal G.E., in cui era incorsa la Corte di merito. La difesa ha presentato memoria difensiva, ulteriormente argomentando in ordine ai motivi di ricorso dedotti, e chiedendo la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.E., e comunque manifestamente infondati. 3.1. Quanto al primo motivo, il G.E., con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e pertanto insindacabile in questa sede, ha condivisibilmente denegato il riconoscimento dell'attenuante di lieve entità in relazione al delitto di estorsione aggravata contestato al capo B14bis, osservando come il fatto fosse di particolare allarme sociale, dovendo essere valutato nella sua completezza (essendo risultato inserito in un quadro associativo finalizzato al traffico di cocaina, nel quale Panzironi veniva individuato quale capo, promotore e finanziatore) e non solo in relazione all'importo provento del delitto di estorsione. 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo: la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto l'errore in cui erano incorsi i Giudici di merito nel determinare l'aumento per la recidiva contestata in misura di 2/3 anziché di 1/3„ ha tuttavia del tutto correttamente osservato come non si trattasse di applicazione di una pena illegale (ipotizzabile solo in caso di superamento del massimo della pena prevista per la fattispecie di estorsione aggravata commessa da imputato al quale è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.), pertanto non emendabile in sede esecutiva, richiamando sul punto il recente dictum delle sez. Unite n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01 per cui «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti. per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena)». 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa