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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35538/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 14 febbraio 2017, ha dichiarato non doversi pro- cedere in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. per intervenuta prescrizione e ha ridotto a mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato raggiungi- mento della soglia di tentativo punibile, avendo il DUBenedetto compiuto meri atti preparatori non punibili (tentativo dell'imputato di alzare la saracinesca di un box adiacente a quello della propria abitazione, che restava alzato a 50 cm. di altezza perché la serratura restava chiusa).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 707 cod. pen. per inidoneità delle chiavi normali detenute dall'imputato allo scasso o alla contraffazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come pre- paratori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente ap- prontato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644).

In un sistema di diritto penale del fatto, l'univocità degli atti deve altresì risolversi in un'immediata loro prossimità spaziale e temporale alla consumazione del reato, cioè all'attivazione del processo che, senza alcuna più possibilità di intervento dell'agente, è destinato a sfociare nella produzione dell'evento, al fine di evitare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Occorre l'esistenza di qualche elemento concreto, costituente una manifestazione esteriore della volontà di delin- quere, dal quale emerga il passaggio all'azione, per non incorrere nel rischio di punire una mera intenzione criminosa.Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla vio- lenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della con- dotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla non- ché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'a- gente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterio- ramento della stessa (Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Piva, Rv. 281927; in appli- cazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione, come tentativo di furto aggravato, della condotta del ricorrente consistita nel frantumare, con una violenta gomitata, il finestrino di un'autovettura parcheggiata in un'area di sosta sita sul greto di un fiume, per poi allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto, non appena sopraggiunta altra autovettura; Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491).

La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suddetti principi, attribuendo va- lore di prove logiche - e non di mere coincidenze - agli elementi acquisiti: essa, infatti, ha correttamente rilevato che la condotta del Dibenedetto era diretta in modo inequivocabile a sottrarre i beni presenti all'interno del box e non semplicemente a danneggiarlo per chissà quale ragione, in quanto la finalità della condotta e le moda- lità dell'azione non lasciavano dubbi circa la sua intenzione di appropriarsi dei beni lasciati all'interno del locale.

Alla luce delle modalità dell'azione sopra descritte, il reato non poteva essere riqualificato nella più lieve fattispecie criminosa del danneggiamento.

A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito.

L'imputato non ha fornito un valido motivo per giustificare la sua presenza sul posto, apparendo palese, invece, in base a quanto indicato dalla Corte barese, l'im- minenza dell'azione criminosa o lo stadio avanzato della medesima.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, in base a quanto riportato nella sentenza impugnata, il Dibenedetto aveva forzato la saracine- sca del garage, in misura tale da renderne impossibile il normale utilizzo, perché rimasto aperto all'altezza di cm. 50 e "storto".

La persona offesa, pertanto, aveva dovuto effettuare un intervento di manutenzione irprtgi, per ripristinare il meccani- smo di funzionamento; si dava atto, peraltro, del possesso da parte dell'imputato di un passepartout.

Non emerge, quindi, che non si trattasse di una chiave genuina o di uno stru- mento atto ad aprire o a sforzare serrature, per cui il motivo di ricorso con cui si contesta la pronunzia di non doversi procedere in relazione al reato ex art. 707 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione va ritenuto manifestamente infondato.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 14 febbraio 2017, ha dichiarato non doversi pro- cedere in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. per intervenuta prescrizione e ha ridotto a mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro trecento di multa la pena inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato raggiungi- mento della soglia di tentativo punibile, avendo il DUBenedetto compiuto meri atti preparatori non punibili (tentativo dell'imputato di alzare la saracinesca di un box adiacente a quello della propria abitazione, che restava alzato a 50 cm. di altezza perché la serratura restava chiusa). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 707 cod. pen. per inidoneità delle chiavi normali detenute dall'imputato allo scasso o alla contraffazione. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come pre- paratori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente ap- prontato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644). In un sistema di diritto penale del fatto, l'univocità degli atti deve altresì risolversi in un'immediata loro prossimità spaziale e temporale alla consumazione del reato, cioè all'attivazione del processo che, senza alcuna più possibilità di intervento dell'agente, è destinato a sfociare nella produzione dell'evento, al fine di evitare un'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità. Occorre l'esistenza di qualche elemento concreto, costituente una manifestazione esteriore della volontà di delin- quere, dal quale emerga il passaggio all'azione, per non incorrere nel rischio di punire una mera intenzione criminosa.Ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla vio- lenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della con- dotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla non- ché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'a- gente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterio- ramento della stessa (Sez. 4, n. 37532 del 09/06/2021, Piva, Rv. 281927; in appli- cazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione, come tentativo di furto aggravato, della condotta del ricorrente consistita nel frantumare, con una violenta gomitata, il finestrino di un'autovettura parcheggiata in un'area di sosta sita sul greto di un fiume, per poi allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto, non appena sopraggiunta altra autovettura; Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491). La Corte territoriale ha fatto buon governo dei suddetti principi, attribuendo va- lore di prove logiche - e non di mere coincidenze - agli elementi acquisiti: essa, infatti, ha correttamente rilevato che la condotta del Dibenedetto era diretta in modo inequivocabile a sottrarre i beni presenti all'interno del box e non semplicemente a danneggiarlo per chissà quale ragione, in quanto la finalità della condotta e le moda- lità dell'azione non lasciavano dubbi circa la sua intenzione di appropriarsi dei beni lasciati all'interno del locale. Alla luce delle modalità dell'azione sopra descritte, il reato non poteva essere riqualificato nella più lieve fattispecie criminosa del danneggiamento. A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito. L'imputato non ha fornito un valido motivo per giustificare la sua presenza sul posto, apparendo palese, invece, in base a quanto indicato dalla Corte barese, l'im- minenza dell'azione criminosa o lo stadio avanzato della medesima. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, in base a quanto riportato nella sentenza impugnata, il Dibenedetto aveva forzato la saracine- sca del garage, in misura tale da renderne impossibile il normale utilizzo, perché rimasto aperto all'altezza di cm. 50 e "storto". La persona offesa, pertanto, aveva dovuto effettuare un intervento di manutenzione irprtgi, per ripristinare il meccani- smo di funzionamento; si dava atto, peraltro, del possesso da parte dell'imputato di un passepartout. Non emerge, quindi, che non si trattasse di una chiave genuina o di uno stru- mento atto ad aprire o a sforzare serrature, per cui il motivo di ricorso con cui si contesta la pronunzia di non doversi procedere in relazione al reato ex art. 707 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione va ritenuto manifestamente infondato. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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