CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 41571/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5-12463/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso con il quale si impugna, in punto di trattamento sanzionatorio e responsabilità, la decisione pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è ammissibile in quanto i motivi proposti, oltre a non essere consentiti in sede di legittimità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, in tema di concordato in appello, non sono consentite le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, ovverosia quando la pena sia diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (cfr. Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); che, nella specie, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinuncia in appello ed i vizi attinenti alla determinazione della pena non sono trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta in quanto la pena concordata in relazione all'estorsione aggravata tentata rientra nella specie e nei limiti edittali di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 629, secondo comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.