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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 34545/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12302/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1485/2020 , depositata il 3/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne un decreto che a veva ingiunto a Rodolfo e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 11.169,70, a titolo di residuo del credito vantato in relazione al contratto di finanziamento erogato per l’acquisto di una autovettura da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Tale credito, nella prospettazione della ricorrente, era stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva appunto finanziato l’acquisto dell’autovettura da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato garantito con fideiussione dal padre [OSCURATO:PERSONA].

In relazione al finanziamento [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato una polizza assicurativa presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volta a garantire il pagamento delle rate del finanziamento in caso di sopravvenuta impossibilità di adempimento a causa di una serie di eventi, tra i quali la perdita del lavoro a seguito di licenziamento.

Rodolfo e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione a vverso il citato decreto, contestando l’avvenuta estinzione del credito in base alla polizza assicurativa, la mancata comunicazione di cessione del credito da parte di Volkswagen e la mancanza agli atti della prova della cessione.

Con la sentenza n. 134/2020 il Tribunale di Chieti accoglieva l’opposizione e revocavail decreto ingiuntivo.

2. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n. 1485/2020 la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame,revocando il decreto ingiuntivo (nel frattempo i Pagliari avevano effettuato versamenti) e condannando i Pagliari al pagamento della somma di euro 8.257,40, oltre interessi, a titolo di residuo dovuto.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Rodolfo e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svoltodifese.

Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio, deposita no anche memoria prima dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione alla carenza della titolarità del rapporto dedotto, ed error in procedendo di cui al capo

5.4.6. della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito escluso che, per effetto dell’assicurazione accessoria al finanziamento, il debito residuo fosse stato estinto, nonostante la parte opposta non avesse contestato le circostanze addotte dalle parti opponenti in merito all’estinzione del debito da parte dell’assicurazione.

Il motivo è infondato.

Come ha sottolineato la Corte d’appello, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l’effettiva estinzione del debito residuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della denuncia di sinistro.

In realtà, [OSCURATO:PERSONA] avevasì provato di avere provveduto a denunciare alla compagnia assicurativa l’avvenuta perdita dell’impiego e avevaprodotto in giudizio la comunicazione da parte della Cardif di “accettazione domanda liquidazione sinistro del 21 giugno 2015”, ma non aveva provato che la compagnia di assicurazione avessepagato il credito residuo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sua posizione.

L’avvenuta estinzione del credito fatto valere con la domanda monitoria costituiva, infatti, fatto estintivo della domanda medesima e la prova del medesimo spettava pertanto, in base all’art. 2697 c.c., agli opponenti, oggi ricorrenti. 2) Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1325, 1326 c.c., 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, per avere la Corte distrettuale ritenuto raggiunta la prova della cessione del credito e della sua pronta notificazione ai debitori ceduti.

Anche questo motivo è infondato.

Quanto alla prova della cessione del credito la Corte d’appello ha considerato la produzione del contratto di finanziamento e la nota del 10 gennaio 2017, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], di comunicazione al debitore ceduto dell’avvenuta cessione pro soluto del credito a [OSCURATO:PERSONA], nota nella quale si comunicava che “ogni vostro pagamento successivo alla data di cessione […] dovrà essere eseguito esclusivamente a favore di [OSCURATO:PERSONA]”, nonché la nota a firma del legale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2018, inviata al debitore e al suo fideiussore con raccomandata ricevuta il 19 giugno 2018, con la quale, precisato di essere divenuta titolare della posizione creditoria come da allegata comunicazione di cessione, si sollecitava il pagamento.

L’opposta, a fronte delle contestazioni mosse dai ricorrenti, ha poi prodotto ulteriore documentazione, ossia copia della proposta di contratto quadro di cessione di crediti tra [OSCURATO:PERSONA] ed Essegibi; copia dell’accettazione da parte di Essegibi dell’acquisto di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui è causa; l’elenco sottoscritto da Volkswagen dei crediti ceduti, tra i quali il credito vantato nei confronti dei ricorrenti.

La Corte d’appello, ritenuta quindi raggiunta la prova della cessione in favore di Essegibi del credito in esame, ha poi osservato come i rilievi dei ricorrenti, in ordine alla mancata dimostrazione della ricezione da parte loro della nota del 10 gennaio 2017 contenente comunicazione della cessione del credito, andasserodisattesi.

Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, l’art. 1264 c.c. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, cosicché la notificazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (v. al riguardo Cass. n. 5869/2014) e può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. n. 25317/2025).

Nel caso in esame – ad avviso del giudice d’appello – pur non risultan d o dimostrati l’invio tramite raccomandata e la relativa ricezione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito di cui alla nota del 10 gennaio 2017, è pacifico che i ricorrenti ebbero entro il successivo mese di agosto 2017 comunicazione della cessione del credito da parte della cessionaria Essegibi, come si evince dalla nota di risposta inviata da [OSCURATO:PERSONA] alla Essegibi.

La Corte d’appello, alla quale spettava l’accertamento della prova della cessione del credito e della sua notificazione, ha ampiamente motivato il proprio convincimento, convincimento supportato da plurimi argomenti confermativi che è, pertanto insindacabile , da parte di questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso deve,pertanto, essere rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta per la decisione accelerata del ricorso, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v., al riguardo,l’ordinanza delle S ezioni unite n. 28540/2023).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12302/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1485/2020 , depositata il 3/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne un decreto che a veva ingiunto a Rodolfo e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 11.169,70, a titolo di residuo del credito vantato in relazione al contratto di finanziamento erogato per l’acquisto di una autovettura da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Tale credito, nella prospettazione della ricorrente, era stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva appunto finanziato l’acquisto dell’autovettura da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato garantito con fideiussione dal padre [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al finanziamento [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato una polizza assicurativa presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volta a garantire il pagamento delle rate del finanziamento in caso di sopravvenuta impossibilità di adempimento a causa di una serie di eventi, tra i quali la perdita del lavoro a seguito di licenziamento. Rodolfo e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione a vverso il citato decreto, contestando l’avvenuta estinzione del credito in base alla polizza assicurativa, la mancata comunicazione di cessione del credito da parte di Volkswagen e la mancanza agli atti della prova della cessione. Con la sentenza n. 134/2020 il Tribunale di Chieti accoglieva l’opposizione e revocavail decreto ingiuntivo. 2. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n. 1485/2020 la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame,revocando il decreto ingiuntivo (nel frattempo i Pagliari avevano effettuato versamenti) e condannando i Pagliari al pagamento della somma di euro 8.257,40, oltre interessi, a titolo di residuo dovuto. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Rodolfo e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svoltodifese. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio, deposita no anche memoria prima dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione alla carenza della titolarità del rapporto dedotto, ed error in procedendo di cui al capo 5.4.6. della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito escluso che, per effetto dell’assicurazione accessoria al finanziamento, il debito residuo fosse stato estinto, nonostante la parte opposta non avesse contestato le circostanze addotte dalle parti opponenti in merito all’estinzione del debito da parte dell’assicurazione. Il motivo è infondato. Come ha sottolineato la Corte d’appello, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l’effettiva estinzione del debito residuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della denuncia di sinistro. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] avevasì provato di avere provveduto a denunciare alla compagnia assicurativa l’avvenuta perdita dell’impiego e avevaprodotto in giudizio la comunicazione da parte della Cardif di “accettazione domanda liquidazione sinistro del 21 giugno 2015”, ma non aveva provato che la compagnia di assicurazione avessepagato il credito residuo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sua posizione. L’avvenuta estinzione del credito fatto valere con la domanda monitoria costituiva, infatti, fatto estintivo della domanda medesima e la prova del medesimo spettava pertanto, in base all’art. 2697 c.c., agli opponenti, oggi ricorrenti. 2) Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1325, 1326 c.c., 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, per avere la Corte distrettuale ritenuto raggiunta la prova della cessione del credito e della sua pronta notificazione ai debitori ceduti. Anche questo motivo è infondato. Quanto alla prova della cessione del credito la Corte d’appello ha considerato la produzione del contratto di finanziamento e la nota del 10 gennaio 2017, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], di comunicazione al debitore ceduto dell’avvenuta cessione pro soluto del credito a [OSCURATO:PERSONA], nota nella quale si comunicava che “ogni vostro pagamento successivo alla data di cessione […] dovrà essere eseguito esclusivamente a favore di [OSCURATO:PERSONA]”, nonché la nota a firma del legale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2018, inviata al debitore e al suo fideiussore con raccomandata ricevuta il 19 giugno 2018, con la quale, precisato di essere divenuta titolare della posizione creditoria come da allegata comunicazione di cessione, si sollecitava il pagamento. L’opposta, a fronte delle contestazioni mosse dai ricorrenti, ha poi prodotto ulteriore documentazione, ossia copia della proposta di contratto quadro di cessione di crediti tra [OSCURATO:PERSONA] ed Essegibi; copia dell’accettazione da parte di Essegibi dell’acquisto di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui è causa; l’elenco sottoscritto da Volkswagen dei crediti ceduti, tra i quali il credito vantato nei confronti dei ricorrenti. La Corte d’appello, ritenuta quindi raggiunta la prova della cessione in favore di Essegibi del credito in esame, ha poi osservato come i rilievi dei ricorrenti, in ordine alla mancata dimostrazione della ricezione da parte loro della nota del 10 gennaio 2017 contenente comunicazione della cessione del credito, andasserodisattesi. Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, l’art. 1264 c.c. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, cosicché la notificazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (v. al riguardo Cass. n. 5869/2014) e può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. n. 25317/2025). Nel caso in esame – ad avviso del giudice d’appello – pur non risultan d o dimostrati l’invio tramite raccomandata e la relativa ricezione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito di cui alla nota del 10 gennaio 2017, è pacifico che i ricorrenti ebbero entro il successivo mese di agosto 2017 comunicazione della cessione del credito da parte della cessionaria Essegibi, come si evince dalla nota di risposta inviata da [OSCURATO:PERSONA] alla Essegibi. La Corte d’appello, alla quale spettava l’accertamento della prova della cessione del credito e della sua notificazione, ha ampiamente motivato il proprio convincimento, convincimento supportato da plurimi argomenti confermativi che è, pertanto insindacabile , da parte di questa Corte di legittimità. II. Il ricorso deve,pertanto, essere rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta per la decisione accelerata del ricorso, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v., al riguardo,l’ordinanza delle S ezioni unite n. 28540/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors
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