CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 31872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8092/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIET À COOPERATIVA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 1084/2020depositata il 09/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo che R.G. 8092/2021 Cron. Rep. C.C. 3/10/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. fosse condannata al pagamento dell’indennizzo di polizza, a causa del furto della sua auto; che si costituì in giudizio la società di assicurazione proponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse l’eccezione di arbitrato dando atto della clausola compromissoria sottoscritta dal contraente e rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 9 ottobre 2020, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; che la Cattolica assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato che, con atto del 5 luglio 2023, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato raggiunto tra le parti un accordo transattivo, per cui è cessata la materia del contendere; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio