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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:C:2025:453
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0046_INF

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 17 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA]-Schiemann/EUIPO (causa C‑46/25 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 270 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 14)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 15‑17)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 18‑22, 24‑27)

4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrarietà alla prassi decisionale dell’EUIPO – Prassi che non vincola il giudice dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 23) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Schiemann si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0046_INF Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 17 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA]-Schiemann/EUIPO (causa C‑46/25 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 270 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 14) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 15‑17) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 18‑22, 24‑27) 4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrarietà alla prassi decisionale dell’EUIPO – Prassi che non vincola il giudice dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 23) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Schiemann si farà carico delle proprie spese.
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