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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03915/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa e quella di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 27,000,00 di multa per i reati, unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2 cod. pen., di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commessi il 18 luglio 2003 e il secondo in un giorno successivo e collegato al sequestro in danno di [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 2003.

In particolare sono contestati ai ricorrenti due episodi di acquisto' il primo avente ad oggetto l'acquisto di 45 gr. di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] e il secondo relativo all'acquisto dal predetto Rocchigiani di circa 800 gr. di cocaina facente di un maggiore quantitativo (un chilogrammo) sequestrato al predetto.

2. Gli imputati, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., chiedono l'annullamento della sentenza.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata sul punto del coinvolgimento nei due episodi di acquisto.

I giudici del merito hanno valorizzato le dichiarazioni del verbalizzante che aveva riferito dell'esito delle indagini e delle operazioni di intercettazioni evidenziando l'interessamento dell'imputato al buon esito della successiva operazione.

Ma tale valutazione è inficiata dalla sovrapposizione del contenuto della conversazione ambientale del 19 luglio 2003, relativa alla trattativa per l'acquisto immediato di stupefacenti, ai fini del coinvolgimento dello stesso nella seconda fornitura.

La Corte di merito ha omesso, invece, la valutazione della conversazione del successivo 22 luglio 2003 (la numero 119) nella quale l'imputato manifestava la sua intenzione di incontrarsi con il venditore per il pagamento della droga acquistata il precedente 18 luglio 2003.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'episodio del 18 luglio 2003 poiché il quantitativo di droga oggetto della conversazione non è ex se incompatibile con la detenzione finalizzata all'uso esclusivamente personale né con la sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata che è stata esclusa in ragione del dato quantitativo apprezzato sulla scorta di elementi non univoci. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] denuncia l'erronea valutazione delle prove ai fini della ritenuta responsabilità in ordine all'episodio del 18 luglio 2003 potendo, invece, essere ricondotta nella fattispecie di uso personale tenuto conto dell'elevato grado di dipendenza da stupefacenti del Bachini e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ai quali erano destinati poco più di venti grammi ciascuno della droga acquistata: contraddittorie sono le conclusioni della Corte tenuto conto che per altro coimputato si è ritenuto, per un quantitativo corrispondente a circa venti grammi, sussistente l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.; né è valorizzabile, per inferirne il grado di purezza, il prezzo corrisposto per l'acquisto (75 euro al grammo) tenuto conto che sarebbe stato diviso in due e che sarebbe stato corrisposto al venditore in due tranches.

Analoghi vizi inficiano il giudizio di responsabilità anche con riferimento al secondo episodio.

La Corte di merito, come esplicitato con il secondo motivo di impugnazione, ha escluso la fondatezza della tesi difensiva che aveva evidenziato la incongruità del preteso prezzo di acquisto, decisamente inferiore a quello della droga acquistata il 18 luglio e pari a 45 euro al grammo valorizzando la qualità dello stupefacente con un'argomentazione la cui fondatezza è smentita dallo stesso verbalizzante.

In realtà la richiesta del Bachini al Rocchigiani era finalizzata a spuntare un prezzo conveniente ma non sottintendeva la presenza di terzi, l'acquirente sardo, come destinatario della droga.

Con il terzo motivo denuncia illogicità della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.I ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e sulla scorta delle note di udienza, inviate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], a confutazione delle conclusioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono proposti per motivi generici e manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Le risultanze di prova, per lo più rivenienti dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla ricostruzione della loro sequenza temporale illustrata dal verbalizzante, sono state analiticamente ricostruite ed esaminate dai giudici di merito e, come noto, la Corte di Cassazione non può operare direttamente la valutazione delle prove ma deve esaminare la struttura della motivazione della sentenza impugnata per valutarne, alla luce dei rilievi critici sviluppati nei ricorsi, la tenuta logica.

Proprio con riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione si è affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282337).

Nel caso in esame, con riferimento al contenuto delle singole conversazioni intercettate in relazione alle specifiche contestazioni, la sentenza impugnata ne ha esaminato il contenuto e la sequenza, temporale e logica, e, con precisi riferimenti al contenuto delle conversazioni e dei messaggi intervenuti con [OSCURATO:PERSONA], ne ha tratto la logica conclusione che si tratta di episodi distinti, aventi ad oggetto il primo — quello del 18 luglio 2003 - la cessione di cento grammi di cocaina e il secondo una partita di maggiore quantità rispetto alla quale veniva evocato un acquirente diverso e convenuto id prezzo di acquisto.

Evidente nella ricostruzione della sentenza impugnata (cfr. pag. 9) il coinvolgimento di entrambi gli imputati in relazione ai due episodi e, in particolare, quello del Bachini che, sebbene non presente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] la sera del 19 luglio, aveva partecipato sia alle conversazioni precedenti che ai tentativi di contattare [OSCURATO:PERSONA], dopo il suo arresto e, quindi impossibilitato a rispondere al messaggio.

Da tanto consegue la declaratoria di genericità dei motivi di ricorso rispettivamente proposti dagli imputati in punto di responsabilità. 2.Non sono censurabili neppure le argomentazioni in forza delle quali la Corte di merito ha negato la configurabilità, in relazione al reato di cui al capo a) del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (S.U., 9ezztenzet. n 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo tale connotato emergere dalla valutazione complessiva di ciascuno di essi e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.

Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.

Non si pone in contrasto con tale metodologia ricostruttiva la sentenza impugnata che, con riferimento al primo episodio, muovendo dal contenuto della conversazione intercettata e valorizzando anche l'importo del prezzo corrisposto per l'acquisto, la buona qualità dello stupefacente e la destinazione di almeno parte della droga a terzi, ha evidenziato sia la rilevanza economica dell'operazione di cessione che le concrete modalità del fatto per escludere che si tratta di fatto lieve, sottolineando lo specifico contributo degli imputati rispetto al fatto strutturalmente distinto da quello del terzo destinatario di parte della droga per la cessione al minuto.

Una conclusione ancorata a precise modalità e connotati della condotta ascritta agli imputati, che soddisfa appieno l'onere di motivazione imposto al giudice del merito ai fini della verifica della corretta sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 - sulla scorta dei descritti parametri normativi di riferimento, piuttosto che in quella lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, cit.. 3.La Corte di appello ha, infine, denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando i precedenti penali del Bachini e il giudizio di maggiore pericolosità sociale che può formularsi a suo carico tenuto conto che il reato è stato commesso durante l'esecuzione della pena in regime di semilibertà.

Le censure del ricorrente sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche che attaccano un profilo della regiudicanda rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito si rivelano, pertanto, manifestamente infondate dovendo constatarsi che la scelta punitiva è sostenuta da esauriente e logica motivazione e che la Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio i effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e valorizzando, oltre alla gravità dei fatti anche aspetti soggettivi e la pericolosità dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa e quella di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione ed euro 27,000,00 di multa per i reati, unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2 cod. pen., di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commessi il 18 luglio 2003 e il secondo in un giorno successivo e collegato al sequestro in danno di [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 2003. In particolare sono contestati ai ricorrenti due episodi di acquisto' il primo avente ad oggetto l'acquisto di 45 gr. di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] e il secondo relativo all'acquisto dal predetto Rocchigiani di circa 800 gr. di cocaina facente di un maggiore quantitativo (un chilogrammo) sequestrato al predetto. 2. Gli imputati, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata sul punto del coinvolgimento nei due episodi di acquisto. I giudici del merito hanno valorizzato le dichiarazioni del verbalizzante che aveva riferito dell'esito delle indagini e delle operazioni di intercettazioni evidenziando l'interessamento dell'imputato al buon esito della successiva operazione. Ma tale valutazione è inficiata dalla sovrapposizione del contenuto della conversazione ambientale del 19 luglio 2003, relativa alla trattativa per l'acquisto immediato di stupefacenti, ai fini del coinvolgimento dello stesso nella seconda fornitura. La Corte di merito ha omesso, invece, la valutazione della conversazione del successivo 22 luglio 2003 (la numero 119) nella quale l'imputato manifestava la sua intenzione di incontrarsi con il venditore per il pagamento della droga acquistata il precedente 18 luglio 2003. Con il secondo motivo di ricorso denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'episodio del 18 luglio 2003 poiché il quantitativo di droga oggetto della conversazione non è ex se incompatibile con la detenzione finalizzata all'uso esclusivamente personale né con la sussunzione del fatto nella fattispecie attenuata che è stata esclusa in ragione del dato quantitativo apprezzato sulla scorta di elementi non univoci. 2.2.[OSCURATO:PERSONA] denuncia l'erronea valutazione delle prove ai fini della ritenuta responsabilità in ordine all'episodio del 18 luglio 2003 potendo, invece, essere ricondotta nella fattispecie di uso personale tenuto conto dell'elevato grado di dipendenza da stupefacenti del Bachini e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ai quali erano destinati poco più di venti grammi ciascuno della droga acquistata: contraddittorie sono le conclusioni della Corte tenuto conto che per altro coimputato si è ritenuto, per un quantitativo corrispondente a circa venti grammi, sussistente l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit.; né è valorizzabile, per inferirne il grado di purezza, il prezzo corrisposto per l'acquisto (75 euro al grammo) tenuto conto che sarebbe stato diviso in due e che sarebbe stato corrisposto al venditore in due tranches. Analoghi vizi inficiano il giudizio di responsabilità anche con riferimento al secondo episodio. La Corte di merito, come esplicitato con il secondo motivo di impugnazione, ha escluso la fondatezza della tesi difensiva che aveva evidenziato la incongruità del preteso prezzo di acquisto, decisamente inferiore a quello della droga acquistata il 18 luglio e pari a 45 euro al grammo valorizzando la qualità dello stupefacente con un'argomentazione la cui fondatezza è smentita dallo stesso verbalizzante. In realtà la richiesta del Bachini al Rocchigiani era finalizzata a spuntare un prezzo conveniente ma non sottintendeva la presenza di terzi, l'acquirente sardo, come destinatario della droga. Con il terzo motivo denuncia illogicità della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.I ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e sulla scorta delle note di udienza, inviate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], a confutazione delle conclusioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono proposti per motivi generici e manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Le risultanze di prova, per lo più rivenienti dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla ricostruzione della loro sequenza temporale illustrata dal verbalizzante, sono state analiticamente ricostruite ed esaminate dai giudici di merito e, come noto, la Corte di Cassazione non può operare direttamente la valutazione delle prove ma deve esaminare la struttura della motivazione della sentenza impugnata per valutarne, alla luce dei rilievi critici sviluppati nei ricorsi, la tenuta logica. Proprio con riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione si è affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282337). Nel caso in esame, con riferimento al contenuto delle singole conversazioni intercettate in relazione alle specifiche contestazioni, la sentenza impugnata ne ha esaminato il contenuto e la sequenza, temporale e logica, e, con precisi riferimenti al contenuto delle conversazioni e dei messaggi intervenuti con [OSCURATO:PERSONA], ne ha tratto la logica conclusione che si tratta di episodi distinti, aventi ad oggetto il primo — quello del 18 luglio 2003 - la cessione di cento grammi di cocaina e il secondo una partita di maggiore quantità rispetto alla quale veniva evocato un acquirente diverso e convenuto id prezzo di acquisto. Evidente nella ricostruzione della sentenza impugnata (cfr. pag. 9) il coinvolgimento di entrambi gli imputati in relazione ai due episodi e, in particolare, quello del Bachini che, sebbene non presente all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] la sera del 19 luglio, aveva partecipato sia alle conversazioni precedenti che ai tentativi di contattare [OSCURATO:PERSONA], dopo il suo arresto e, quindi impossibilitato a rispondere al messaggio. Da tanto consegue la declaratoria di genericità dei motivi di ricorso rispettivamente proposti dagli imputati in punto di responsabilità. 2.Non sono censurabili neppure le argomentazioni in forza delle quali la Corte di merito ha negato la configurabilità, in relazione al reato di cui al capo a) del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (S.U., 9ezztenzet. n 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo tale connotato emergere dalla valutazione complessiva di ciascuno di essi e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Non si pone in contrasto con tale metodologia ricostruttiva la sentenza impugnata che, con riferimento al primo episodio, muovendo dal contenuto della conversazione intercettata e valorizzando anche l'importo del prezzo corrisposto per l'acquisto, la buona qualità dello stupefacente e la destinazione di almeno parte della droga a terzi, ha evidenziato sia la rilevanza economica dell'operazione di cessione che le concrete modalità del fatto per escludere che si tratta di fatto lieve, sottolineando lo specifico contributo degli imputati rispetto al fatto strutturalmente distinto da quello del terzo destinatario di parte della droga per la cessione al minuto. Una conclusione ancorata a precise modalità e connotati della condotta ascritta agli imputati, che soddisfa appieno l'onere di motivazione imposto al giudice del merito ai fini della verifica della corretta sussunzione del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 - sulla scorta dei descritti parametri normativi di riferimento, piuttosto che in quella lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, cit.. 3.La Corte di appello ha, infine, denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando i precedenti penali del Bachini e il giudizio di maggiore pericolosità sociale che può formularsi a suo carico tenuto conto che il reato è stato commesso durante l'esecuzione della pena in regime di semilibertà. Le censure del ricorrente sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche che attaccano un profilo della regiudicanda rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito si rivelano, pertanto, manifestamente infondate dovendo constatarsi che la scelta punitiva è sostenuta da esauriente e logica motivazione e che la Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio i effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione che non è inficiata sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e valorizzando, oltre alla gravità dei fatti anche aspetti soggettivi e la pericolosità dell'imputato. 4.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere te
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