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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13502/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18.05.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vercelli in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), 186 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Carisio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con memoria del 14 settembre 2023 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che il primo motivo di ricorso„ volto a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente disattesa dalla Corte di merito.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone„ Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui sono state ritenute decisive la gravità del fatto ( essersi messo alla guida di un mezzo pesantein condizioni di ebbrezza su un'autostrada ad elevato traffico su cui ben poteva raggiungere velocità elevata con conseguente elevato pericolo per gli utenti della strada) e l'abitudine all'alcol, comprovata dal fatto che l'accertamento era avvenuto in orario mattutino, in quanto logica e coerente, non può essere censurata.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto in quanto reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente disattesa dalla Corte di merito.

I giudici hanno osservato, con motivazione coerente e logica, che l'imputato era gravato da precedenti e che non sussistevano elementi tali da giustificare una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18.05.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vercelli in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), 186 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Carisio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con memoria del 14 settembre 2023 ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso„ volto a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente disattesa dalla Corte di merito. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone„ Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui sono state ritenute decisive la gravità del fatto ( essersi messo alla guida di un mezzo pesantein condizioni di ebbrezza su un'autostrada ad elevato traffico su cui ben poteva raggiungere velocità elevata con conseguente elevato pericolo per gli utenti della strada) e l'abitudine all'alcol, comprovata dal fatto che l'accertamento era avvenuto in orario mattutino, in quanto logica e coerente, non può essere censurata. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto in quanto reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente disattesa dalla Corte di merito. I giudici hanno osservato, con motivazione coerente e logica, che l'imputato era gravato da precedenti e che non sussistevano elementi tali da giustificare una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis