CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 26233/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 7437-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VALDINIEVOLE, 11 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] 1 intimata Avverso la sentenza n. 8513 del 2023 del Tribunale di Roma, depositata il 3 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in virtù della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., richiamata nel ricorso per cassazione e ritualmente versata in atti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe dichiara irripetibili le spese