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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33925/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per tardività; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alla memoria difensiva già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando conclusioni scritte e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese (nella misura ritenuta di giustizia; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 (dep. il 27 ottobre 2020) la Corte di appello di Firenze - all'esito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale e dalla parte civile Daniele TAGLIACOLLO e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28 luglio 2016, che aveva dichiarato Federico LIBERO non punibile ex art. 131-bis cod. pen. - ha affermato la penale responsabilità dello stesso l'imputato per il delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (artt. 615-ter e 61 n. 2 cod. pen.) e di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616, commi 1 e 2, cod. pen.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso in pregiudizio di Daniele TAGLIACOLLO, e ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso TAGLIACOLLO.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di seguito enunciato (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen) e contestualmente avanzando istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. 2.1.

A sostegno di detta istanza si è rappresentato che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore che assisteva l'imputato nel giudizio di secondo grado, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, cui era sottoposto sia il 30 luglio 2020, data della notifica a mezzo PEC del decreto di citazione, ‘'..."7 sia il 22 ottobre 2020 quando è stata celebrata l'udienza innanzi alla Corte ‘•-, territoriale; e che quest'ultima - appresa dell'impossibilità (rappresentata tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di partecipare al giudizio - ha nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che nulla ha rappresentato all'imputato sull'esito dell'udienza; difatti il LIBERO avrebbe avuto «conoscenza legale della sentenza di condanna» solo a seguito della notifica di essa, unitamente all'atto di precetto, a cura della parte civile il 12 aprile 2021.

La difesa ha rappresentato che, poiché «la causa giustificativa è già in atti», non ha inteso «allegare atti e provvedimenti relativi a vicende processuali facenti capo a terze persone».

In secondo luogo, si è denunciata la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al ricorrente, atteso che il procedimento era pendente «alla data del 2014».

2.2. Con il motivo di ricorso sono stati dedotti la violazione dell'art. 615- ter cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto previsto dalla norma sostanziale appena citata, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo; ed ha dedotto altresì che si sarebbe determinato a porre in essere la condotta successiva (segnatamente, quella per cui ha riportato condanna per il delitto di cui all'art. 616 cod. pen.) al solo fine di tutelare l'impresa per la quale lavorava. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cessazione deve essere respinta.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo.

1. Quanto alla detta richiesta, è dirimente osservare che: - «in tema di restituzione in termini, si verifica forza maggiore quando si manifesti un impedimento tale da rendere vano ogni sforzo umano, impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile a chi tale restituzione richiede» (Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera, Rv. 211641 - 01); - nel caso in esame non è stato documentato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che, come esposto, assisteva l'imputato - fosse ristretto nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01: «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non í m puta bili»).

Difatti, la Corte di appello ha deliberato sul gravame sentenza resa all'udienza del 22 ottobre 2020, indicando in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione e con il conseguente decorso, dalla scadenza di esso, del termine di quarantacinque (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.); dall'epigrafe della stessa pronuncia risulta soltanto che era stata comunicata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'impossibilità di quest'ultimo a partecipare all'udienza del 22 ottobre 2020 poiché sottoposto agli arresti domiciliari (con richiesta di nomina di difensore d'ufficio); e il ricorrente nulla ha offerto al riguardo, non essendo rituale il generico rimando, al fine della chiesta restituzione nel termine, agli atti del processo in relazione peraltro allo stato di detenzione del difensore dell'imputato disposto in altro procedimento.

Quanto, poi, alla mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale, è dirimente considerare che il LIBERO risulta esser stato presente nel corso del giudizio di primo grado e non anche contumace e che la sentenza che lo ha definito è stata pronunciata il 18 luglio 2016 (cfr. sentenza di primo grado), ossia successivamente alla data di entrata in vigore (il 17 maggio 2014) della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha istituito il giudizio in assenza, eliminando così l'istituto della contumacia e le garanzie che ad esso erano associate: ragion per cui nei confronti dell'imputato non risulta - a fortiori a fronte del generico assetto difensivo sul punto (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01)) - che sussistessero i presupposti perché continuasse ad applicarsi la disciplina anteriore (cfr. l'art. 15-bis

I. 76/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8595 del 28/01/2020, Gheorghe, Rv. 278493 - 01).

2. Non avendo trovato accoglimento la richiesta di rimessione in termini, il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo (art. 591, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex articolo 175 cpp e dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per tardività; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alla memoria difensiva già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando conclusioni scritte e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese (nella misura ritenuta di giustizia; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 (dep. il 27 ottobre 2020) la Corte di appello di Firenze - all'esito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale e dalla parte civile Daniele TAGLIACOLLO e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28 luglio 2016, che aveva dichiarato Federico LIBERO non punibile ex art. 131-bis cod. pen. - ha affermato la penale responsabilità dello stesso l'imputato per il delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (artt. 615-ter e 61 n. 2 cod. pen.) e di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616, commi 1 e 2, cod. pen.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso in pregiudizio di Daniele TAGLIACOLLO, e ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso TAGLIACOLLO. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di seguito enunciato (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen) e contestualmente avanzando istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. 2.1. A sostegno di detta istanza si è rappresentato che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore che assisteva l'imputato nel giudizio di secondo grado, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, cui era sottoposto sia il 30 luglio 2020, data della notifica a mezzo PEC del decreto di citazione, ‘'..."7 sia il 22 ottobre 2020 quando è stata celebrata l'udienza innanzi alla Corte ‘•-, territoriale; e che quest'ultima - appresa dell'impossibilità (rappresentata tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di partecipare al giudizio - ha nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che nulla ha rappresentato all'imputato sull'esito dell'udienza; difatti il LIBERO avrebbe avuto «conoscenza legale della sentenza di condanna» solo a seguito della notifica di essa, unitamente all'atto di precetto, a cura della parte civile il 12 aprile 2021. La difesa ha rappresentato che, poiché «la causa giustificativa è già in atti», non ha inteso «allegare atti e provvedimenti relativi a vicende processuali facenti capo a terze persone». In secondo luogo, si è denunciata la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al ricorrente, atteso che il procedimento era pendente «alla data del 2014». 2.2. Con il motivo di ricorso sono stati dedotti la violazione dell'art. 615- ter cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto previsto dalla norma sostanziale appena citata, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo; ed ha dedotto altresì che si sarebbe determinato a porre in essere la condotta successiva (segnatamente, quella per cui ha riportato condanna per il delitto di cui all'art. 616 cod. pen.) al solo fine di tutelare l'impresa per la quale lavorava. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cessazione deve essere respinta. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo. 1. Quanto alla detta richiesta, è dirimente osservare che: - «in tema di restituzione in termini, si verifica forza maggiore quando si manifesti un impedimento tale da rendere vano ogni sforzo umano, impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile a chi tale restituzione richiede» (Sez. 4, n. 1329 del 23/04/1998, Strazzera, Rv. 211641 - 01); - nel caso in esame non è stato documentato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che, come esposto, assisteva l'imputato - fosse ristretto nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01: «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non í m puta bili»). Difatti, la Corte di appello ha deliberato sul gravame sentenza resa all'udienza del 22 ottobre 2020, indicando in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione e con il conseguente decorso, dalla scadenza di esso, del termine di quarantacinque (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.); dall'epigrafe della stessa pronuncia risulta soltanto che era stata comunicata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'impossibilità di quest'ultimo a partecipare all'udienza del 22 ottobre 2020 poiché sottoposto agli arresti domiciliari (con richiesta di nomina di difensore d'ufficio); e il ricorrente nulla ha offerto al riguardo, non essendo rituale il generico rimando, al fine della chiesta restituzione nel termine, agli atti del processo in relazione peraltro allo stato di detenzione del difensore dell'imputato disposto in altro procedimento. Quanto, poi, alla mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale, è dirimente considerare che il LIBERO risulta esser stato presente nel corso del giudizio di primo grado e non anche contumace e che la sentenza che lo ha definito è stata pronunciata il 18 luglio 2016 (cfr. sentenza di primo grado), ossia successivamente alla data di entrata in vigore (il 17 maggio 2014) della legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha istituito il giudizio in assenza, eliminando così l'istituto della contumacia e le garanzie che ad esso erano associate: ragion per cui nei confronti dell'imputato non risulta - a fortiori a fronte del generico assetto difensivo sul punto (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01)) - che sussistessero i presupposti perché continuasse ad applicarsi la disciplina anteriore (cfr. l'art. 15-bis I. 76/2014; Sez. 1, Sentenza n. 8595 del 28/01/2020, Gheorghe, Rv. 278493 - 01). 2. Non avendo trovato accoglimento la richiesta di rimessione in termini, il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo (art. 591, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta l'istanza ex articolo 175 cpp e dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile c
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