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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 30211/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Giuseppe il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 9/22 in data 31/01/2022 del Tribunale di Taranto, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi; udita la discussione dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 31/01/2022, il Tribunale di Taranto, accoglieva il riesame in relazione al solo capo C (artt. 110, 648 cod. pen.) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rigettando nel resto il ricorso del sunnominato nonché quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

I tre indagati risultano indiziati, oltre che per il capo C, anche per i capi A (artt. 110, 56, 628, comma 3, n. 1 cod. pen.), B (artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7

I. 895/1967), D (artt. 110 cod. pen., 23, comma 4,

I. 110/1975), E (artt. 110 cod. pen., 2

I. 895/1967) ed F (artt. 110, 648 cod. pen.), in relazione ai quali era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18/01/2022.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente: -Violazione di legge in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. (primo motivo): le coordinate geografiche indicano, quale luogo dell'arresto degli indagati, quello di [OSCURATO:PERSONA] (BR).

Ne consegue che la competenza per territorio doveva essere radicata in capo al Tribunale di Brindisi e non a quello dì Taranto. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. (secondo motivo): il ricorrente si è limitato a dare un passaggio al coindagato Petronelli senza nemmeno lontanamente immaginare quello che sarebbe accaduto, per cui lo stesso è estraneo a tutti i reati contestati. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (terzo motivo): la ritenuta compatibilità tra gli elementi valorizzati dal giudicante e la contestata azione delittuosa mal si concilia con il dettato normativo di cui all'art. 56 cod. pen., non essendo riscontrabili nel caso di specie i requisiti della idoneità e della univocità degli atti alla consumazione della rapina.

Il Tribunale è incorso nell'evidente errore di confondere l'idoneità dell'atto con l'idoneità dei mezzi: i mezzi possono ritenersi idonei alla commissione di un reato, ma gli atti non possono qualificarsi tali secondo quanto stabilito dall'art. 56 cod. pen., poiché non rilevano di per sé l'univoca direzione degli stessi, tant'è che, per ricostruire l'ipotizzata ipotesi criminosa, si è attinto ad altro materiale di indagine, in particolare con riferimento ai movimenti del furgone portavalori della Cosmopol, la cui aggressione è rimasta appunto un'ipotesi.

I suddetti elementi non consentono di esprimere, in modo univoco, una chiara e definita azione criminosa dal momento che sarebbero stati potenzialmente idonei a conseguire una pluralità di altri, diversi, risultati criminosi.

Ne deriva che il ricorrente dovrà essere chiamato a rispondere solo degli atti compiuti fino all'intervento delle forze dell'ordine, fotografati in quel momento e che corrispondono alle precise descrizioni legali delle fattispecie criminose che si sono effettivamente realizzate (come, la detenzione illegale di armi, il furto o la ricettazione dell'auto).

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente: -Violazione di legge in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. (primo motivo): le coordinate geografiche indicano, quale luogo dell'arresto degli indagati, quello di [OSCURATO:PERSONA] (BR).

Ne consegue che la competenza per territorio doveva essere radicata in capo al Tribunale di Brindisi e non a quello di Taranto. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (secondo motivo): la ritenuta compatibilità tra gli elementi valorizzati dal giudicante e la contestata azione delittuosa mal si concilia con il dettato normativo di cui all'art. 56 cod. pen., non essendo riscontrabili nel caso di specie i requisiti della idoneità e della univocità degli atti alla consumazione della rapina.

Il Tribunale è incorso nell'evidente errore di confondere l'idoneità dell'atto con l'idoneità dei mezzi: i mezzi possono ritenersi idonei alla commissione di un reato, ma gli atti non possono qualificarsi tali secondo quanto stabilito dall'art. 56 cod. pen., poiché non rilevano di per sé l'univoca direzione degli stessi, tant'è che, per ricostruire l'ipotizzata ipotesi criminosa, si è attinto ad altro materiale di indagine, in particolare con riferimento ai movimenti del furgone portavalori della Cosmopol, la cui aggressione è rimasta appunto un'ipotesi.

I suddetti elementi non consentono di esprimere, in modo univoco, una chiara e definita azione criminosa dal momento che sarebbero stati potenzialmente idonei a conseguire una pluralità di altri, diversi, risultati criminosi.

Ne deriva che il ricorrente dovrà essere chiamato a rispondere solo degli atti compiuti fino all'intervento delle forze dell'ordine, fotografati in quel momento e che corrispondono alle precise descrizioni legali delle fattispecie criminose che si sono effettivamente realizzate (come, la detenzione illegale di armi, il furto o la ricettazione dell'auto).

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta il ricorrente: -Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto: non si era tenuto nel giusto conto che l'autovettura del Filomena era rimasta sempre ferma in un terreno agricolo della provincia di Brindisi, ove era stato accertato il furto della stessa. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (secondo motivo): la possibile rapina al portavalori risulta essere solo una lontana ipotesi investigativa, non essendovi in atti alcun elemento o indizio in tal senso (non solo un avvistamento e pedinamento del furgone portavalori, ma nemmeno l'esistenza di un piano, sia pure rudimentale in tal senso, da parte di taluni degli arrestati); in particolare, la sola circostanza che il Bianchini venisse trovato sul luogo ove gli operanti sono intervenuti, non può essere considerato quale "grave indizio di colpevolezza" in relazione all'ipotetica rapina. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (terzo motivo): il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Bianchini avesse contezza dalla provenienza illecita del mezzo.

Contrariamente a quanto descritto nell'ordinanza impugnata, le modalità con cui il Bianchini veniva "arrestato" risultano del tutto diverse, in quanto lo stesso, al momento dell'intervento degli operanti, era in attesa del Petronelli nella propria autovettura. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2, 4, 7,

I. 895/1967, 23, comma 4,

I. 110/1975, 273 cod. proc. pen. (quarto motivo): il Tribunale, in maniera manifestamente illogica, ha ritenuto configurarsi i reati di cui ai capi b), c) ed e), sulla sola scorta del rinvenimento in un muro a secco, nei pressi dell'autovettura Fiat 500, di una busta nera contenente due pistole, di cui il Bianchini non aveva comunque alcuna comprovata disponibilità. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata (quinto motivo): il Tribunale si è limitato a riproporre in modo acritico le valutazioni operate dal giudice per le indagini preliminari in sede di ordinanza custodiale, nonostante le numerose eccezioni proposte.

Il pericolo di reiterazione è stato ritenuto sulla base di elementi palesemente congetturali e stereotipati; del tutto assente risulta la valutazione sulla concreta probabilità di reiterazione della condotta e sull'attualità del pericolo.

6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Lamentano i ricorrenti: -Violazione degli artt. 8, 9, 21 e 27 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (primo motivo). -Violazione degli artt. 56, 628 cod. pen. e 191, 192, 271 e 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (secondo motivo): l'ordinanza impugnata, commettendo un evidente errore di diritto, incentra l'analisi della struttura del tentativo esclusivamente sul requisito dell'idoneità, piuttosto che su entrambi gli elementi essenziali dell'art.56 cod. pen., ossia la direzione non univoca degli atti e l'idoneità degli stessi. -Violazione degli artt. 192, 273 cod. proc. pen., 624 e 648 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (terzo motivo): nello specifico, le giustificazioni offerte dall'indagato, in uno con la contiguità temporale e all'indicazione del luogo in cui la vettura era parcheggiata, giustificano la richiesta derubricazione nel reato dì furto. -Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 99, 648 (capo sub c), 47, comma 12 ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al Petronelli (quarto motivo): si censura l'erronea valutazione del Tribunale che ha escluso l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo c) nei confronti del Petronelli, solo perché questi sarebbe un recidivo reiterato, senza tener conto invece che, nei confronti del sunnominato, alla data di commissione del "nuovo crimine" non risultava essere già stato dichiarato recidivo ed inoltre che lo stesso, all'esito positivo del disposto affidamento in prova al servizio sociale, si era visto estinguere ogni effetto penale derivante dalle precedenti condanne. -Violazione degli artt. 191, 192, 271 e 273 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al Filomena (quinto motivo): si censura l'ordinanza impugnata che è rimasta del tutto silente in ordine alle doglianze difensive sollevate dal ricorrente, in particolare senza tener conto della sua condotta, di valenza neutra, del tutto incoerente rispetto alla contestazione cautelare mossa. -Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191, 271 e 273 cod. proc. pen. in relazione ai capi b), c), d) ed e) d'imputazione (sesto motivo): si censura l'ordinanza impugnata che ha omesso di considerare come, nei confronti degli indagati, non vi era alcuna prova della disponibilità delle armi oggetto di sequestro. -Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (settimo motivo): si evidenzia come sia il Filomena che il Petronelli sono soggetti gravati da precedenti penali assai datati e le esigenze cautelari ritenute ben potrebbero essere fronteggiate con la meno grave misura degli arresti domiciliari.

In tal senso, depongono a favore di tutti gli indagati l'assenza di precedenti penali per evasione o violazione di misure di prevenzione; inoltre, per i ricorrenti, è già stata testata la puntuale osservanza delle misure alternative, avendo gli stessi fruito con esito positivo di un periodo di affidamento in prova al servizio sociale e di un lungo periodo di arresti domiciliari senza violazioni di sorta. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati limitatamente al comune motivo proposto in ordine alla competenza territoriale del giudice adito.

2. A fronte di talune deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, appare opportuno evidenziare in premessa quali sono i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti in materia di libertà personale adottati dal giudice del riesame.

Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (tra cui, l'individuazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate), trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere rilevato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte, come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame, pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Fondato è il primo motivo.

Il Tribunale del riesame, nel disattendere la censura di incompetenza territoriale del giudice adito, dopo aver premesso che "la descrizione del fatto non permette di individuare un collegamento univoco tra la localizzazione ... ed il momento esatto (sosta-arrivo-successiva ripartenza), di un'auto in movimento", ha evidenziato che l'autovettura oggetto di monitoraggio "fosse in movimento e la brevissima distanza dal punto in cui è stata localizzata ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (313 metri), costituiscono elementi idonei a far ritenere che il fatto si sia verificato nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per come indicato dalla polizia giudiziaria".

3.1.1. L'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, a favore di quello di Brindisi, invero, appare indiscutibilmente acclarata sulla base dell'annotazione di polizia giudiziaria del 14/01/2022 delle ore 22,00, in cui gli operanti danno atto di aver raggiunto il preciso punto geografico (con le seguenti coordinate: lat. 40.4574333, long. 17.526075) che, alla luce degli accertamenti svolti, corrisponde alla zona di campagna ove gli indagati sono stati arrestati, collocata in agro di [OSCURATO:PERSONA] (BR), ricompresa nel circondario del Tribunale di Brindisi.

Va, peraltro, evidenziato che, pur considerando indeterminato il luogo del reato più grave (tentata rapina), ritenuta la connessione ex art. 12, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non poteva non trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza (Sez.

U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330), secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati residuati (nella specie, il reato di cui alla legge armi, contestato agli imputati come commesso ed accertato in [OSCURATO:PERSONA]).

In ogni caso, sempre in applicazione della citata giurisprudenza, anche sulla base dell'applicazione dei criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen., tra cui quello di residenza degli indagati, doveva essere necessariamente individuata la competenza del tribunale brindisino.

3.1.2. Fermo quanto precede, allorquando - come nella fattispecie - il giudice dell'impugnazione rileva l'incompetenza di quello che ha applicato la misura ha il dovere - nei limiti dei poteri cognitivi attribuitigli dalla legge processuale a seconda che si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità - di verificare ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate (Sez.

U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092; in precedenza, nello stesso senso, Sez. 2, n. 34782 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 35630 del 14/06/2017, Battistutti, non mass.).

Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, dall'esame dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare, come si procederà a verificare attraverso l'esame delle altre doglianze sollevate dalle difese, si individuano, a carico di tutti gli indagati, sia i descritti gravi indizi di colpevolezza che le già valutate esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adozione della misura (giustificata dalle preoccupanti modalità seriali dell'azione e dalla radicata capacità a delinquere di tutti i correi, tutti pluripregiudicati specifici), con la conseguenza che sia il provvedimento impugnato che l'ordinanza genetica vanno annullati esclusivamente in relazione al profilo della competenza territoriale, mantenendo gli stessi la loro efficacia ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, dep. 2015, Ladogana, Rv. 262939, in fattispecie del tutto assimilabile, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinché quest'ultimo rimetta gli atti all'organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare).

3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Di contro, le doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse, attraverso la proposizione di censure in fatti, tendono a prospettare un'alternativa - e, come tale, non consentita nella presente sede - rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della relativa pronuncia.

3.3. Infondato è il terzo motivo.

3.3.1. Rileva preliminarmente il Collegio come questa Suprema Corte abbia più volte riconosciuto che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi" (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) ed ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; v. anche, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589).

Infatti, anche un cd.

"atto preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione per l'appunto ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto.

In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti c.d. esecutivi ovvero anche di quelli c.d. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito dell'idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la sua attuazione (Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Alfano, Rv. 250421).

3.3.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la decisione impugnata dimostri di aver fatto buon governo di questi principi e corretta risulta la qualificazione giuridica attribuita dai giudici del merito ai fatti contestati di cui al capo A).

Del tutto condivisibilmente, il Tribunale ha, infatti, evidenziato come gli atti posti in essere dagli indagati avessero fatto fondatamente ritenere che gli stessi, avendo approntato il piano criminoso in ogni dettaglio ed avendo successivamente iniziato ad attuarlo, avessero attribuito all'azione comune la significativa ed univoca probabilità di conseguire l'obiettivo programmato.

3.3.3. Invero, l'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, d'altro canto, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr., Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963).

A tal fine, saranno, quindi, esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia, attraverso una condotta di desistenza volontaria (art. 56, terzo comma, cod. pen.) o di recesso attivo (art. 56, quarto comma, cod. pen.) (cfr., Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106), condotte - queste ultime - che nessuno degli odierni indagati risulta aver tenuto.

Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento da parte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente.

Del pari, riprova della bontà della tesi soggettiva, può trarsi dall'art. 49, secondo comma, cod. pen., che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione" e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso.

Per tali motivi deve, quindi, essere ribadito il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; in altre parole, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., Sez. 2, n. 47295 del 14/09/2018, Marijanovic, non mass.; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644; Sez. 2, n. 20795 del 15/04/2016, Scaccioni, non mass.; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006).

3.3.4. A tali considerazioni, nel caso concreto, deve peraltro aggiungersi che gli atti posti in essere dagli indagati erano giunti ad uno stadio che potrebbe comunque già essere ritenuto di esecuzione.

In tal senso, il Tribunale ha perspicuamente osservato che "le circostanze fattuali emerse, quali il luogo di ritrovo dei tre soggetti circa quaranta minuti prima dell'arrivo del furgone portavalori Cosmopol, le armi, gli indumenti, gli strumenti di travisamento del volto, la presenza di un'auto rubata, i chiodi, il possesso da parte del Petronelli di un telefono "citofono", monitorato già in fase di indagine avente ad oggetto una precedente rapina, sempre ad un portavalori, sono tutti elementi dotati di una elevata significatività ed univocità, dimostrandosi assolutamente compatibili con la contestata azione delittuosa.

A corroborare la valenza criminosa degli atti descritti al capo A) della imputazione vi sono le contraddizioni che si riscontrano nelle dichiarazioni rese dagli indagati in sede dì interrogatorio di convalida; si valorizza in tal senso anche la reazione che hanno avuto i tre soggetti nel momento in cui è stato intimato loro l'alt dalla polizia che ha proceduto al loro arresto".

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Fondato è il primo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo

3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Infondato è il secondo motivo per le ragioni indicate nel precedente paragrafo

3.3. del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo di ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Fondato è il primo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo

3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Infondato è il secondo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo

3.3. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'omologo motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Manifestamente infondati sono sia il terzo che il quarto motivo, trattabili unitariamente per l'identità del vizio che li caratterizza.

Anche qui - parimenti alla situazione descritta nel paragrafo

3.2. - si è al cospetto di censure che si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle evidenze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Invero, secondo i consolidati principi della Suprema Corte, il provvedimento di merito non può essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Filizzola, Rv. 280601).

5.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo.

Il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed í principi di diritto, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone e sviluppa censure che riguardano una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ai fini dell'enunciato giudizio sulle esigenze di tutela della collettività e sull'adeguatezza della misura adottata, operando in calce un riferimento del tutto generico, perché non supportato da alcuna deduzione a conforto, in relazione all'età (settantanni) del Bianchini (v., ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata persistenza delle esigenze cautelari valutate nella loro concreta attualità.

Invero, si legge nel provvedimento impugnato: "le specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché la personalità degli indagati costituiscono elementi che rendono attuale e concreto il pericolo che possano commettere gravi delitti della stessa specie.

La professionalità delle azioni loro ascritte permette di ritenere i tre indagati soggetti pericolosi e giustifica il tipo di misura (ndr., custodia in carcere), assolutamente idonea e proporzionata all'entità del fatto ...".

Va detto, infine, che il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio- ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216): orientamento giurisprudenziale che si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).

6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Fondato è il primo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo

3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Infondato è il secondo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo

3.3. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento al - sostanzialmente identico - motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.3. Manifestamente infondati sono sia il terzo che il quinto che il sesto motivo di ricorso, trattabili unitariamente per l'identità del vizio che li caratterizza.

Richiamate le considerazioni svolte al paragrafo

2. del considerato in diritto in ordine al giudizio sulla gravità indiziaria, evidenzia il Collegio come, ancòra una volta, si è al cospetto di censure che si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle evidenze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Invero, secondo i consolidati principi della Suprema Corte, il provvedimento di merito non può essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Filizzola, Rv. 280601).

6.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

L'ordinanza impugnata ha parzialmente accolto il ricorso nell'interesse del Filomena in relazione al capo c) dell'imputazione provvisoria, riconoscendo come nei confronti del sunnominato, recidivo semplice, per detto reato (ricettazione dell'arma revolver marca [OSCURATO:PERSONA] s.a., commessa nel novembre 2013), fosse decorso il termine di prescrizione, pari ad anni otto.

Ad opposte conclusioni, in relazione a detta incolpazione, il Tribunale è pervenuto con riferimento alle posizioni del Petronelli e del Bianchini in ragione delle contestate recidive qualificate (recidivo specifico reiterato, il primo; recidivo specifico, reiterato, infraquinquennale, il secondo). [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione del Tribunale affermando che, in tanto può evocarsi lo status di recidivo nelle varie "forme" previste dall'art. 99 cod. pen., in quanto le condanne utilizzate come "precedenti" siano passate in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa sì riferisce.

Invero, assume il ricorrente che, dal certificato penale del Petronelli, non emerge che alla data del reato presupposto fosse stato già dichiarato recidivo ed inoltre risulta che le condanne riportate dal Petronelli sono estinte per ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato i propri assunti devolvendo al giudice di legittimità un'attività di accertamento di circostanze in fatto (date delle precedenti condanne e dei fatti ivi accertati, avvenuta ammissione alla misura alternativa alla detenzione, indicazione delle condanne di riferimento, effettivo compimento del disposto affidamento in prova) non espletabili nella presente sede.

6.5. Manifestamente infondato è il settimo motivo.

Si richiamano le ragioni indicate nel precedente paragrafo

5.4. del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento al - sostanzialmente sovrapponibile - motivo svolto nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

7. Alla presente pronuncia di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta competenza consegue altresì:- l'annullamento dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18/01/2022, sempre limitatamente alla ritenuta competenza; - la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Brindisi; - l'ordine di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.

Nel resto, i ricorsi vanno rigettati. [OSCURATO:PERSONA] eseguirà gli adempimenti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18/01/2022, limitatamente alla ritenuta competenza; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi e dispone la trasmissione degli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Giuseppe il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 9/22 in data 31/01/2022 del Tribunale di Taranto, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi; udita la discussione dei difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31/01/2022, il Tribunale di Taranto, accoglieva il riesame in relazione al solo capo C (artt. 110, 648 cod. pen.) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rigettando nel resto il ricorso del sunnominato nonché quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. I tre indagati risultano indiziati, oltre che per il capo C, anche per i capi A (artt. 110, 56, 628, comma 3, n. 1 cod. pen.), B (artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 895/1967), D (artt. 110 cod. pen., 23, comma 4, I. 110/1975), E (artt. 110 cod. pen., 2 I. 895/1967) ed F (artt. 110, 648 cod. pen.), in relazione ai quali era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18/01/2022. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -Violazione di legge in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. (primo motivo): le coordinate geografiche indicano, quale luogo dell'arresto degli indagati, quello di [OSCURATO:PERSONA] (BR). Ne consegue che la competenza per territorio doveva essere radicata in capo al Tribunale di Brindisi e non a quello dì Taranto. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. (secondo motivo): il ricorrente si è limitato a dare un passaggio al coindagato Petronelli senza nemmeno lontanamente immaginare quello che sarebbe accaduto, per cui lo stesso è estraneo a tutti i reati contestati. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (terzo motivo): la ritenuta compatibilità tra gli elementi valorizzati dal giudicante e la contestata azione delittuosa mal si concilia con il dettato normativo di cui all'art. 56 cod. pen., non essendo riscontrabili nel caso di specie i requisiti della idoneità e della univocità degli atti alla consumazione della rapina. Il Tribunale è incorso nell'evidente errore di confondere l'idoneità dell'atto con l'idoneità dei mezzi: i mezzi possono ritenersi idonei alla commissione di un reato, ma gli atti non possono qualificarsi tali secondo quanto stabilito dall'art. 56 cod. pen., poiché non rilevano di per sé l'univoca direzione degli stessi, tant'è che, per ricostruire l'ipotizzata ipotesi criminosa, si è attinto ad altro materiale di indagine, in particolare con riferimento ai movimenti del furgone portavalori della Cosmopol, la cui aggressione è rimasta appunto un'ipotesi. I suddetti elementi non consentono di esprimere, in modo univoco, una chiara e definita azione criminosa dal momento che sarebbero stati potenzialmente idonei a conseguire una pluralità di altri, diversi, risultati criminosi. Ne deriva che il ricorrente dovrà essere chiamato a rispondere solo degli atti compiuti fino all'intervento delle forze dell'ordine, fotografati in quel momento e che corrispondono alle precise descrizioni legali delle fattispecie criminose che si sono effettivamente realizzate (come, la detenzione illegale di armi, il furto o la ricettazione dell'auto). 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -Violazione di legge in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. (primo motivo): le coordinate geografiche indicano, quale luogo dell'arresto degli indagati, quello di [OSCURATO:PERSONA] (BR). Ne consegue che la competenza per territorio doveva essere radicata in capo al Tribunale di Brindisi e non a quello di Taranto. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (secondo motivo): la ritenuta compatibilità tra gli elementi valorizzati dal giudicante e la contestata azione delittuosa mal si concilia con il dettato normativo di cui all'art. 56 cod. pen., non essendo riscontrabili nel caso di specie i requisiti della idoneità e della univocità degli atti alla consumazione della rapina. Il Tribunale è incorso nell'evidente errore di confondere l'idoneità dell'atto con l'idoneità dei mezzi: i mezzi possono ritenersi idonei alla commissione di un reato, ma gli atti non possono qualificarsi tali secondo quanto stabilito dall'art. 56 cod. pen., poiché non rilevano di per sé l'univoca direzione degli stessi, tant'è che, per ricostruire l'ipotizzata ipotesi criminosa, si è attinto ad altro materiale di indagine, in particolare con riferimento ai movimenti del furgone portavalori della Cosmopol, la cui aggressione è rimasta appunto un'ipotesi. I suddetti elementi non consentono di esprimere, in modo univoco, una chiara e definita azione criminosa dal momento che sarebbero stati potenzialmente idonei a conseguire una pluralità di altri, diversi, risultati criminosi. Ne deriva che il ricorrente dovrà essere chiamato a rispondere solo degli atti compiuti fino all'intervento delle forze dell'ordine, fotografati in quel momento e che corrispondono alle precise descrizioni legali delle fattispecie criminose che si sono effettivamente realizzate (come, la detenzione illegale di armi, il furto o la ricettazione dell'auto). 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: -Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto: non si era tenuto nel giusto conto che l'autovettura del Filomena era rimasta sempre ferma in un terreno agricolo della provincia di Brindisi, ove era stato accertato il furto della stessa. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 628 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (secondo motivo): la possibile rapina al portavalori risulta essere solo una lontana ipotesi investigativa, non essendovi in atti alcun elemento o indizio in tal senso (non solo un avvistamento e pedinamento del furgone portavalori, ma nemmeno l'esistenza di un piano, sia pure rudimentale in tal senso, da parte di taluni degli arrestati); in particolare, la sola circostanza che il Bianchini venisse trovato sul luogo ove gli operanti sono intervenuti, non può essere considerato quale "grave indizio di colpevolezza" in relazione all'ipotetica rapina. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 cod. pen., 273 cod. proc. pen. (terzo motivo): il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il Bianchini avesse contezza dalla provenienza illecita del mezzo. Contrariamente a quanto descritto nell'ordinanza impugnata, le modalità con cui il Bianchini veniva "arrestato" risultano del tutto diverse, in quanto lo stesso, al momento dell'intervento degli operanti, era in attesa del Petronelli nella propria autovettura. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2, 4, 7, I. 895/1967, 23, comma 4, I. 110/1975, 273 cod. proc. pen. (quarto motivo): il Tribunale, in maniera manifestamente illogica, ha ritenuto configurarsi i reati di cui ai capi b), c) ed e), sulla sola scorta del rinvenimento in un muro a secco, nei pressi dell'autovettura Fiat 500, di una busta nera contenente due pistole, di cui il Bianchini non aveva comunque alcuna comprovata disponibilità. -Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata (quinto motivo): il Tribunale si è limitato a riproporre in modo acritico le valutazioni operate dal giudice per le indagini preliminari in sede di ordinanza custodiale, nonostante le numerose eccezioni proposte. Il pericolo di reiterazione è stato ritenuto sulla base di elementi palesemente congetturali e stereotipati; del tutto assente risulta la valutazione sulla concreta probabilità di reiterazione della condotta e sull'attualità del pericolo. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lamentano i ricorrenti: -Violazione degli artt. 8, 9, 21 e 27 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (primo motivo). -Violazione degli artt. 56, 628 cod. pen. e 191, 192, 271 e 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (secondo motivo): l'ordinanza impugnata, commettendo un evidente errore di diritto, incentra l'analisi della struttura del tentativo esclusivamente sul requisito dell'idoneità, piuttosto che su entrambi gli elementi essenziali dell'art.56 cod. pen., ossia la direzione non univoca degli atti e l'idoneità degli stessi. -Violazione degli artt. 192, 273 cod. proc. pen., 624 e 648 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (terzo motivo): nello specifico, le giustificazioni offerte dall'indagato, in uno con la contiguità temporale e all'indicazione del luogo in cui la vettura era parcheggiata, giustificano la richiesta derubricazione nel reato dì furto. -Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 99, 648 (capo sub c), 47, comma 12 ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al Petronelli (quarto motivo): si censura l'erronea valutazione del Tribunale che ha escluso l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo c) nei confronti del Petronelli, solo perché questi sarebbe un recidivo reiterato, senza tener conto invece che, nei confronti del sunnominato, alla data di commissione del "nuovo crimine" non risultava essere già stato dichiarato recidivo ed inoltre che lo stesso, all'esito positivo del disposto affidamento in prova al servizio sociale, si era visto estinguere ogni effetto penale derivante dalle precedenti condanne. -Violazione degli artt. 191, 192, 271 e 273 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento al Filomena (quinto motivo): si censura l'ordinanza impugnata che è rimasta del tutto silente in ordine alle doglianze difensive sollevate dal ricorrente, in particolare senza tener conto della sua condotta, di valenza neutra, del tutto incoerente rispetto alla contestazione cautelare mossa. -Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191, 271 e 273 cod. proc. pen. in relazione ai capi b), c), d) ed e) d'imputazione (sesto motivo): si censura l'ordinanza impugnata che ha omesso di considerare come, nei confronti degli indagati, non vi era alcuna prova della disponibilità delle armi oggetto di sequestro. -Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (settimo motivo): si evidenzia come sia il Filomena che il Petronelli sono soggetti gravati da precedenti penali assai datati e le esigenze cautelari ritenute ben potrebbero essere fronteggiate con la meno grave misura degli arresti domiciliari. In tal senso, depongono a favore di tutti gli indagati l'assenza di precedenti penali per evasione o violazione di misure di prevenzione; inoltre, per i ricorrenti, è già stata testata la puntuale osservanza delle misure alternative, avendo gli stessi fruito con esito positivo di un periodo di affidamento in prova al servizio sociale e di un lungo periodo di arresti domiciliari senza violazioni di sorta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati limitatamente al comune motivo proposto in ordine alla competenza territoriale del giudice adito. 2. A fronte di talune deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, appare opportuno evidenziare in premessa quali sono i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti in materia di libertà personale adottati dal giudice del riesame. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (tra cui, l'individuazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate), trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere rilevato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte, come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame, pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Fondato è il primo motivo. Il Tribunale del riesame, nel disattendere la censura di incompetenza territoriale del giudice adito, dopo aver premesso che "la descrizione del fatto non permette di individuare un collegamento univoco tra la localizzazione ... ed il momento esatto (sosta-arrivo-successiva ripartenza), di un'auto in movimento", ha evidenziato che l'autovettura oggetto di monitoraggio "fosse in movimento e la brevissima distanza dal punto in cui è stata localizzata ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (313 metri), costituiscono elementi idonei a far ritenere che il fatto si sia verificato nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per come indicato dalla polizia giudiziaria". 3.1.1. L'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, a favore di quello di Brindisi, invero, appare indiscutibilmente acclarata sulla base dell'annotazione di polizia giudiziaria del 14/01/2022 delle ore 22,00, in cui gli operanti danno atto di aver raggiunto il preciso punto geografico (con le seguenti coordinate: lat. 40.4574333, long. 17.526075) che, alla luce degli accertamenti svolti, corrisponde alla zona di campagna ove gli indagati sono stati arrestati, collocata in agro di [OSCURATO:PERSONA] (BR), ricompresa nel circondario del Tribunale di Brindisi. Va, peraltro, evidenziato che, pur considerando indeterminato il luogo del reato più grave (tentata rapina), ritenuta la connessione ex art. 12, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non poteva non trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330), secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati residuati (nella specie, il reato di cui alla legge armi, contestato agli imputati come commesso ed accertato in [OSCURATO:PERSONA]). In ogni caso, sempre in applicazione della citata giurisprudenza, anche sulla base dell'applicazione dei criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen., tra cui quello di residenza degli indagati, doveva essere necessariamente individuata la competenza del tribunale brindisino. 3.1.2. Fermo quanto precede, allorquando - come nella fattispecie - il giudice dell'impugnazione rileva l'incompetenza di quello che ha applicato la misura ha il dovere - nei limiti dei poteri cognitivi attribuitigli dalla legge processuale a seconda che si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità - di verificare ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092; in precedenza, nello stesso senso, Sez. 2, n. 34782 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 35630 del 14/06/2017, Battistutti, non mass.). Ritiene il Collegio che, nella fattispecie, dall'esame dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare, come si procederà a verificare attraverso l'esame delle altre doglianze sollevate dalle difese, si individuano, a carico di tutti gli indagati, sia i descritti gravi indizi di colpevolezza che le già valutate esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adozione della misura (giustificata dalle preoccupanti modalità seriali dell'azione e dalla radicata capacità a delinquere di tutti i correi, tutti pluripregiudicati specifici), con la conseguenza che sia il provvedimento impugnato che l'ordinanza genetica vanno annullati esclusivamente in relazione al profilo della competenza territoriale, mantenendo gli stessi la loro efficacia ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, dep. 2015, Ladogana, Rv. 262939, in fattispecie del tutto assimilabile, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinché quest'ultimo rimetta gli atti all'organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare). 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Di contro, le doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse, attraverso la proposizione di censure in fatti, tendono a prospettare un'alternativa - e, come tale, non consentita nella presente sede - rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della relativa pronuncia. 3.3. Infondato è il terzo motivo. 3.3.1. Rileva preliminarmente il Collegio come questa Suprema Corte abbia più volte riconosciuto che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi" (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) ed ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; v. anche, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589). Infatti, anche un cd. "atto preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione per l'appunto ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti c.d. esecutivi ovvero anche di quelli c.d. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito dell'idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la sua attuazione (Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Alfano, Rv. 250421). 3.3.2. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la decisione impugnata dimostri di aver fatto buon governo di questi principi e corretta risulta la qualificazione giuridica attribuita dai giudici del merito ai fatti contestati di cui al capo A). Del tutto condivisibilmente, il Tribunale ha, infatti, evidenziato come gli atti posti in essere dagli indagati avessero fatto fondatamente ritenere che gli stessi, avendo approntato il piano criminoso in ogni dettaglio ed avendo successivamente iniziato ad attuarlo, avessero attribuito all'azione comune la significativa ed univoca probabilità di conseguire l'obiettivo programmato. 3.3.3. Invero, l'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, d'altro canto, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr., Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963). A tal fine, saranno, quindi, esclusi solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente, atteso che costui ha solo un modo per dimostrare di avere receduto dal proposito criminoso: ossia, attraverso una condotta di desistenza volontaria (art. 56, terzo comma, cod. pen.) o di recesso attivo (art. 56, quarto comma, cod. pen.) (cfr., Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106), condotte - queste ultime - che nessuno degli odierni indagati risulta aver tenuto. Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Quanto detto trova, peraltro, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen. che, nel prevedere il caso di desistenza dell'azione e di impedimento da parte dell'agente dell'evento determinato dagli atti esecutivi veri e propri, confermano i due livelli del tentativo punibile sanzionati in modo differente. Del pari, riprova della bontà della tesi soggettiva, può trarsi dall'art. 49, secondo comma, cod. pen., che esclude la punibilità per "l'inidoneità dell'azione" e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso. Per tali motivi deve, quindi, essere ribadito il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo; in altre parole, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., Sez. 2, n. 47295 del 14/09/2018, Marijanovic, non mass.; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644; Sez. 2, n. 20795 del 15/04/2016, Scaccioni, non mass.; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006). 3.3.4. A tali considerazioni, nel caso concreto, deve peraltro aggiungersi che gli atti posti in essere dagli indagati erano giunti ad uno stadio che potrebbe comunque già essere ritenuto di esecuzione. In tal senso, il Tribunale ha perspicuamente osservato che "le circostanze fattuali emerse, quali il luogo di ritrovo dei tre soggetti circa quaranta minuti prima dell'arrivo del furgone portavalori Cosmopol, le armi, gli indumenti, gli strumenti di travisamento del volto, la presenza di un'auto rubata, i chiodi, il possesso da parte del Petronelli di un telefono "citofono", monitorato già in fase di indagine avente ad oggetto una precedente rapina, sempre ad un portavalori, sono tutti elementi dotati di una elevata significatività ed univocità, dimostrandosi assolutamente compatibili con la contestata azione delittuosa. A corroborare la valenza criminosa degli atti descritti al capo A) della imputazione vi sono le contraddizioni che si riscontrano nelle dichiarazioni rese dagli indagati in sede dì interrogatorio di convalida; si valorizza in tal senso anche la reazione che hanno avuto i tre soggetti nel momento in cui è stato intimato loro l'alt dalla polizia che ha proceduto al loro arresto". 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Fondato è il primo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Infondato è il secondo motivo per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 3.3. del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo di ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] svolto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Fondato è il primo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Infondato è il secondo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 3.3. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'omologo motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Manifestamente infondati sono sia il terzo che il quarto motivo, trattabili unitariamente per l'identità del vizio che li caratterizza. Anche qui - parimenti alla situazione descritta nel paragrafo 3.2. - si è al cospetto di censure che si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle evidenze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Invero, secondo i consolidati principi della Suprema Corte, il provvedimento di merito non può essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Filizzola, Rv. 280601). 5.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed í principi di diritto, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone e sviluppa censure che riguardano una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ai fini dell'enunciato giudizio sulle esigenze di tutela della collettività e sull'adeguatezza della misura adottata, operando in calce un riferimento del tutto generico, perché non supportato da alcuna deduzione a conforto, in relazione all'età (settantanni) del Bianchini (v., ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata persistenza delle esigenze cautelari valutate nella loro concreta attualità. Invero, si legge nel provvedimento impugnato: "le specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché la personalità degli indagati costituiscono elementi che rendono attuale e concreto il pericolo che possano commettere gravi delitti della stessa specie. La professionalità delle azioni loro ascritte permette di ritenere i tre indagati soggetti pericolosi e giustifica il tipo di misura (ndr., custodia in carcere), assolutamente idonea e proporzionata all'entità del fatto ...". Va detto, infine, che il Tribunale risulta essersi conformato al pienamente condiviso orientamento di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio- ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264), atteso che la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216): orientamento giurisprudenziale che si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Fondato è il primo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento all'identico motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Infondato è il secondo motivo, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 3.3. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento al - sostanzialmente identico - motivo svolto nel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Manifestamente infondati sono sia il terzo che il quinto che il sesto motivo di ricorso, trattabili unitariamente per l'identità del vizio che li caratterizza. Richiamate le considerazioni svolte al paragrafo 2. del considerato in diritto in ordine al giudizio sulla gravità indiziaria, evidenzia il Collegio come, ancòra una volta, si è al cospetto di censure che si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle evidenze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Invero, secondo i consolidati principi della Suprema Corte, il provvedimento di merito non può essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Filizzola, Rv. 280601). 6.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. L'ordinanza impugnata ha parzialmente accolto il ricorso nell'interesse del Filomena in relazione al capo c) dell'imputazione provvisoria, riconoscendo come nei confronti del sunnominato, recidivo semplice, per detto reato (ricettazione dell'arma revolver marca [OSCURATO:PERSONA] s.a., commessa nel novembre 2013), fosse decorso il termine di prescrizione, pari ad anni otto. Ad opposte conclusioni, in relazione a detta incolpazione, il Tribunale è pervenuto con riferimento alle posizioni del Petronelli e del Bianchini in ragione delle contestate recidive qualificate (recidivo specifico reiterato, il primo; recidivo specifico, reiterato, infraquinquennale, il secondo). [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione del Tribunale affermando che, in tanto può evocarsi lo status di recidivo nelle varie "forme" previste dall'art. 99 cod. pen., in quanto le condanne utilizzate come "precedenti" siano passate in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa sì riferisce. Invero, assume il ricorrente che, dal certificato penale del Petronelli, non emerge che alla data del reato presupposto fosse stato già dichiarato recidivo ed inoltre risulta che le condanne riportate dal Petronelli sono estinte per ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato i propri assunti devolvendo al giudice di legittimità un'attività di accertamento di circostanze in fatto (date delle precedenti condanne e dei fatti ivi accertati, avvenuta ammissione alla misura alternativa alla detenzione, indicazione delle condanne di riferimento, effettivo compimento del disposto affidamento in prova) non espletabili nella presente sede. 6.5. Manifestamente infondato è il settimo motivo. Si richiamano le ragioni indicate nel precedente paragrafo 5.4. del considerato in diritto a cui si rimanda, con riferimento al - sostanzialmente sovrapponibile - motivo svolto nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7. Alla presente pronuncia di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta competenza consegue altresì:- l'annullamento dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18/01/2022, sempre limitatamente alla ritenuta competenza; - la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Brindisi; - l'ordine di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Nel resto, i ricorsi vanno rigettati. [OSCURATO:PERSONA] eseguirà gli adempimenti di cui in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 18/01/2022, limitatamente alla ritenuta competenza; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi e dispone la trasmissione degli at
Sentenza Cassazione n. 30211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris