CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23871/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 7005-2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 885 del 2021 della Corte d’appello di Milano, depositata il 27 agosto 2021 (RG 1165/2020), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); -2 - la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ilricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe regolando le spese, che possono essere integralmente compensate nel rapporto processuale con la parte controricorrente, in quanto, sulla declaratoria d’inammissibilità prefigurata nella proposta di definizione, dispiegano influenza decisiva le novità normative e il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulla portata applicativa dello ius superveniens; nessuna statuizione sulle spese si deve adottare nel rapporto processuale con la parte resistente, che si è limitata a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese tra parte ricorrente e parte controricorrente. Roma, 25agosto 2025 [OSCURATO:PERSONA]