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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03146/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18753-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, Via ()lindo Maiagndi S, presso In studio dell'[OSCURATO:PERSONA] FERRISE che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].CO-[OSCURATO:PERSONA], già Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] nonché quadro Direttivo di II° livello, [OSCURATO:PERSONA] SOMMA, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ANGELETTI, rappresentata 02/3,21 e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ADRIANO; -45C 1 - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 1267/2018 del TRIBUNALE di SASSARI, ‘111c: depositata il 7/12/2018 e dell'ordinanza del 13 maggio 2020 della (CDT d ì ,APPELLO CAr:LIARI, sezione distaccata di SASSARI; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerate del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di comolessivi quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1267/18, del 7 dicembre 2018, del Tribunale di Sassari e dell'ordinanza del 13 maggio 2020 (comunicata il 15 maggio 2020) con cui la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile - a norma degli artt. 348-bis, comma 1, e 348-ter, commi 1 e 2, cod. proc. civ. - il gravame esperito dalla predetta società avverso tale sentenza, che ne aveva dichiarato irt.rnrnissibile l'opposizione ex art. 615 cod. proc. ci v. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (divenuta, dapprima, Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., ed infine AM.CO- [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), condannando anche l'allora opponente ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di avere promosso opposizione all'esecuzione, lamentando la nullità del pignoramento immobiliare disposto a suo carico, stante la dedotta impignorabilità, nella sua totalità, del bene staggito; e ciò in relazione al fatto che esso risultava edificato, in parte, su terreno non di proprietà della opponente, bensì di un terzo, precisamente di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva la società SGA, nella sua qualità di creditrice procedente, che contesta \,'2.3 l'opposizione promossa ed evidenziava che il Fadda aveva, ripetutamente, proposto opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., iniziative sempre rigettate in sede cautelare e mai riassunte in sede di merito.

Eccepiva l'opposta, altresì, in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione promossa dalla Eltrò, non essendo la stessa legittimata a far valere l'impignorabilità di un bene, perché di proprietà di un terzo.

L'adito Tribunale dichiarava inammi:ssibile l'opposizione proposta, ritenendo la Eltrò carente di interesse ad agire ex art.100 cod. proc. civ., condannandola, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche a norma dell'ad. 96 's d• proc. civ., per lite temeraria.

Esperito gravame, il giudice di appello ne ha dichiarato l'inammissibilità, stante la non ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso.

3. Avverso entrambi i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione la società Eltrò, sulla base - come detto - di quattro motivi, due dei quali indirizzati avverso la sentenza resa in prime cure, gli altri due avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello.

3.1. Con il primo motivo, indirizzato avverso l'ordinanza dì inammissibilità del gravame, è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione elo falsa applicazione dciriIi nril- '2AR-h/e n enneennti ricillimr1- 1Rn d^nri nrnr M —FM M'MI1 MI Le M./IJ %..S.O n.1%... • I V .

Lamenta la ricorrente che il giudice di appello ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità non il giorno dell'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., bensì a distanza di circa tre mesi, e dunque dopo che la trattazione della causa aveva avuto già inizio (richiamando, al riguardo, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2016, n. 14696), e senza aver sentito le parti sull'eccezione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.

3.2. Con il secondo rnoti:,,e„ .;;.brnp,re indirizzato l'ordinanza della Corte sarda, è denunciata - nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 348-bis cod. proc. civ., oltre a carenza e/o omessa motivazione in ordine alla ragionevole infondatezza del gravame.

Si censura l'ordinanza per avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza avere. motivato in merito alla ragionevole infondatezza dello stesso, limitandosi semplicemente ad affermare che il debitore esecutato non è legittimato a sollevare l'eccezione dì appartenenza dell'immobile ad un terzo, né ha interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. cìv., non ricevendo alcuna utilità dalla eventuale liberazione dell'immobile altrui.

3.3. Il terzo motivo, indirizzato contro la pronuncia resa in prime cure, denuncia - ex art. 360, commai 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione delle norme relative alla procedura esecutiva, di quelle relative all'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e alla legittimazione attiva ad agire, oltre a omessa e contraddittoria motivazione, censurando, su tali basi, la statuizione in merito al difetto di interesse ad agire della parte opponente.

Si censura la sentenza per non avere valutato gli elementi probatori evidenziati, attestanti l'interesse ad agire della Eltrò, in particolare rivelando l'esistenza di irregolarità ediliziie del fabbricato, che potrebbero esporre l'odierna ricorrente a responsabilità verso l'aggiudicatario.

3.4. Il quarto motivo, sempre indirizzato contro la pronuncia resa dal Tribunale sassarese, denuncia la violazione eiro falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ.. censurando la stal:uizione di condanna per lite temeraria disposta dalla sentenza, stante l'assenza della malafede.

Si assume, in particolare, che il primo giudice avrebbe "confuso le persone", visto che la condanna è stata comminata sul presupposto che il legale rappresentante della società, Ing.

Fadda, avesse "già svolto opposizione personalmente".

4. Ha resistito all'impugnazione, con controricorso, Am.co, per chiedere che la stessa sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

6.1.1. In via preliminare, va ribadito che - secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv. 638368-01) - è possibile esperire ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile l'appello, a norma rhtt I i 1.119 1I L.. 348-bis, comrna l, e 348-ter, corrìrni e 2, cod. proc. civ., allorché siano fatti valere vizi suoi propri, di violazione di norme processuali, tale essendo, almeno astrattamente, la duplice doglianza prospettata con il presente motivo.

Senonché, la prima censura - quella secondo cui deve ritenersi "irrituale" la riserva assunta dalla Corte sarda sulla eccezione di inammissibilità dell'appello, per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento - risulta non fondata.

Un recentissimo arresto di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 2022, n. 28630, non maissimata) ha, infatti, confermato la possibilità, per il giudice del gravame, di riservare la decisione su tale eccezione (nel medesimo senso si veda pure Cass. Sez. 3, ord. 12 gennaio 2021, n. 270, Rv. 6602:12-01), essendosi ribadito che le (sole) "condizioni per la legittima adozione della ordinanza di inammissibilità dell'appello sono quelle della pronuncia in limine litis, prima che si dia inizio alla trattazione della causa, nel contraddittorio delle parti, e previa segnalazione della stessa alle parti", sicché "il collegio può pronunciare l'ordinanza ex art 348-bis cod. proc. civ. anche in una udienza anteriore a quella ex art. 350 cod. proc. civ. o fissata ex art. 351, terzo comma, cod. proc. civ. a fini inibitori" ma "purché ciò avvenga dopo la verifica della regolarità del contraddittorio" (Cass. Sez. 3, sent. 36 giugno 2020, n. 12887, Rv. 658020-01) "e prima della trattazione nel merito della causa" (Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2016, n. 14696, Rv. 641445-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 20 luglio 2018, n. 19333, Rv. 650283-01; Cass.

Se2:.

Lav., sent. 10 qiugno 2020, n. 10409, Rv. 657870-01).

Quanto, poi, alla seconda censura, quella relativa all'assenza di contraddittorio (che ben potrebbe, come detto, in astratto integrare violazione di legge processuale), essa è inammissibile.

Dalla lettura dell'ordinanza, mentre risulta che l'appellata ebbe ad eccepire l'inammissibilità del gravame per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento (o meglio, "per manifesta infondatezza" dello stesso), nulla emerge in merito alla circostanza che le parti siano state "sentite".

Sul punto, deve rilevarsi che questo giudice di legittimità ha interpretato in chiave "deformalizzata" la necessità che le parti siano sentite.

Si è, infatti, evidenziato che l'art. 348-ter cod. proc. civ.

"utilizza una locuzione che non impone l'espletamento di apposita e strutturata fase processuale nel quale svolgere il contraddittorio fra le parti al riguardo, bensì lumeggia la sola necessità di assumere il loro parere sul punto, quando ritengano di esporlo" (sicché "ciò che assume dirimente rilievo è che la questione sia stata sottoposta tempestivamente alle parti per stimolare il loro apporto al riguardo, non anche che si svolga formale interpello delle stesse con necessaria espressa loro presa di posizione al riguardo"), esigendo, così, non che "in concreto le parti discutano avanti la Corte la questione de qua, bensì che siano ste.te poste in grado di farlo" (Cass.

Se z. 3, sent. n. 286.30 del 2022, cit.).

La ricorrente, tuttavia, pur lamentando l'assenza di contraddittorio, non riproduce - almeno nella misura necessaria ad evidenziare tale circostanza - il verbale dell'udienza del 28 febbraio 2020, all'esito della quale il giudice di appello ebbe a dichiarare inammissibile il gravame, limitandosi ad allegarlo al ricorso, ciò, c.he rende inammissibile la censura, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2021, n. 3570, non massimata, in part. §§ 9.1.1., che a supporto di tale conclusione ric:hiama l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità"; Cass. Sez.

Un., sent. 27 dicembre 2019„ n. 34469.

R ,. 6.56488-01).

Una conferma, del resto, che la riproduzione del verbale fosse necessaria, è costituita anche dal recentissimo arresto di questa Corte gìà più volte citato (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. n. 28630 del 2022, in particolare § 15, pp. 8-9), nel quale si configura una sorta di "presunzione" di svolgimento del contraddittorio, "a meno che non risulti espressamente il contrario dal corpo del verbale stesso".

6.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

6.2.1. Esso, invero, non fa valere vizi processuali "propri" dell'ordinanza della Corte sarda, così ponendosi al di fuori dei casi in cui è consentita - secondo il già citato arresto delle Sezioni Unite - l'autonoma irnpugnabilità della stessa, Acido i ,..ndo, oltretutto, un vizio di motivazione, il quale sicuramente fuoriesce dalla possibilità di esperire il ricorso per cassazione (cfr..

Cass. Sez.

Un., sent. n. 1914 del 2016, cit., in particolare la massima Rv. 638369-01).

6.3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

6.3.1. Nello scrutinarlo occorre muovere dal consolidato orientamento di questa Corte, posto dal Tribunale di Sassari a fondamento della propria decisione, secondo cui "deve escludersi t-ht2 il debitore esecutato enneca proporre opposiziorie all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensì dell'art. 100 8 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 1965, n. 2109, Rv. 314016-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 ottobre 1968, n. 974, Rv. 332357-01; Cass. Sez. 3„ sent. 8 aprile 1971„ n. 1052.

Rv. 351069-01; Cass• Sez. 3, sent. 28 luglio 1997, n. 7059, iv. 506317-01; Cass. Sez. 3, ord. 19 aprile 2010, n. 9202, Rv. 612645-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8684, Rv. 643706-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2022, n. 21976, non massi mata) .

Siffatto principio deve essere egualmente applicato allorché - come nella specie - l'opponente ponga a fondamento della propria iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ.„ quale unico motivo, il difetto di proprietà esclusiva del bene staggito, esito, questo, che s'impone anche in ragione del fatto che, in tema di esproprìazione immobiliare dì un bene indiviso, "l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento della quota di proprietà del comproprietario debitore non comporta l'inesistenza del pignoramento" (Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 1998, n. 12315, Dv. 521411-01).

6.4. Infine, neppure il quarto motivo è fondato.

6.4.1. Sul punto, infatti, è sufficiente ribadire che "l'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato" (Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222, Rv. 664188-01), mentre, nella specie, non è denunciata l'esistenza di un vizio motivazionale, ovviamente nei ristretti limiti in cui essa è ormai ammessa (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01 e successive).7.

Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8• In ragione de! rigetto de! ricorso, strssiste, a carico delle. ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società AM.CO-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 10.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, com.ma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza deì presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18753-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, Via ()lindo Maiagndi S, presso In studio dell'[OSCURATO:PERSONA] FERRISE che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].CO-[OSCURATO:PERSONA], già Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] nonché quadro Direttivo di II° livello, [OSCURATO:PERSONA] SOMMA, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] ANGELETTI, rappresentata 02/3,21 e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ADRIANO; -45C 1 - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 1267/2018 del TRIBUNALE di SASSARI, ‘111c: depositata il 7/12/2018 e dell'ordinanza del 13 maggio 2020 della (CDT d ì ,APPELLO CAr:LIARI, sezione distaccata di SASSARI; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerate del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di comolessivi quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1267/18, del 7 dicembre 2018, del Tribunale di Sassari e dell'ordinanza del 13 maggio 2020 (comunicata il 15 maggio 2020) con cui la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile - a norma degli artt. 348-bis, comma 1, e 348-ter, commi 1 e 2, cod. proc. civ. - il gravame esperito dalla predetta società avverso tale sentenza, che ne aveva dichiarato irt.rnrnissibile l'opposizione ex art. 615 cod. proc. ci v. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (divenuta, dapprima, Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., ed infine AM.CO- [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), condannando anche l'allora opponente ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di avere promosso opposizione all'esecuzione, lamentando la nullità del pignoramento immobiliare disposto a suo carico, stante la dedotta impignorabilità, nella sua totalità, del bene staggito; e ciò in relazione al fatto che esso risultava edificato, in parte, su terreno non di proprietà della opponente, bensì di un terzo, precisamente di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva la società SGA, nella sua qualità di creditrice procedente, che contesta \,'2.3 l'opposizione promossa ed evidenziava che il Fadda aveva, ripetutamente, proposto opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., iniziative sempre rigettate in sede cautelare e mai riassunte in sede di merito. Eccepiva l'opposta, altresì, in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione promossa dalla Eltrò, non essendo la stessa legittimata a far valere l'impignorabilità di un bene, perché di proprietà di un terzo. L'adito Tribunale dichiarava inammi:ssibile l'opposizione proposta, ritenendo la Eltrò carente di interesse ad agire ex art.100 cod. proc. civ., condannandola, oltre che al pagamento delle spese di lite, anche a norma dell'ad. 96 's d• proc. civ., per lite temeraria. Esperito gravame, il giudice di appello ne ha dichiarato l'inammissibilità, stante la non ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso. 3. Avverso entrambi i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione la società Eltrò, sulla base - come detto - di quattro motivi, due dei quali indirizzati avverso la sentenza resa in prime cure, gli altri due avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello. 3.1. Con il primo motivo, indirizzato avverso l'ordinanza dì inammissibilità del gravame, è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione elo falsa applicazione dciriIi nril- '2AR-h/e n enneennti ricillimr1- 1Rn d^nri nrnr M —FM M'MI1 MI Le M./IJ %..S.O n.1%... • I V . Lamenta la ricorrente che il giudice di appello ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità non il giorno dell'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., bensì a distanza di circa tre mesi, e dunque dopo che la trattazione della causa aveva avuto già inizio (richiamando, al riguardo, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2016, n. 14696), e senza aver sentito le parti sull'eccezione di inammissibilità ex artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. 3.2. Con il secondo rnoti:,,e„ .;;.brnp,re indirizzato l'ordinanza della Corte sarda, è denunciata - nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 348-bis cod. proc. civ., oltre a carenza e/o omessa motivazione in ordine alla ragionevole infondatezza del gravame. Si censura l'ordinanza per avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza avere. motivato in merito alla ragionevole infondatezza dello stesso, limitandosi semplicemente ad affermare che il debitore esecutato non è legittimato a sollevare l'eccezione dì appartenenza dell'immobile ad un terzo, né ha interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. cìv., non ricevendo alcuna utilità dalla eventuale liberazione dell'immobile altrui. 3.3. Il terzo motivo, indirizzato contro la pronuncia resa in prime cure, denuncia - ex art. 360, commai 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione delle norme relative alla procedura esecutiva, di quelle relative all'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e alla legittimazione attiva ad agire, oltre a omessa e contraddittoria motivazione, censurando, su tali basi, la statuizione in merito al difetto di interesse ad agire della parte opponente. Si censura la sentenza per non avere valutato gli elementi probatori evidenziati, attestanti l'interesse ad agire della Eltrò, in particolare rivelando l'esistenza di irregolarità ediliziie del fabbricato, che potrebbero esporre l'odierna ricorrente a responsabilità verso l'aggiudicatario. 3.4. Il quarto motivo, sempre indirizzato contro la pronuncia resa dal Tribunale sassarese, denuncia la violazione eiro falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ.. censurando la stal:uizione di condanna per lite temeraria disposta dalla sentenza, stante l'assenza della malafede. Si assume, in particolare, che il primo giudice avrebbe "confuso le persone", visto che la condanna è stata comminata sul presupposto che il legale rappresentante della società, Ing. Fadda, avesse "già svolto opposizione personalmente". 4. Ha resistito all'impugnazione, con controricorso, Am.co, per chiedere che la stessa sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. 6.1.1. In via preliminare, va ribadito che - secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv. 638368-01) - è possibile esperire ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile l'appello, a norma rhtt I i 1.119 1I L.. 348-bis, comrna l, e 348-ter, corrìrni e 2, cod. proc. civ., allorché siano fatti valere vizi suoi propri, di violazione di norme processuali, tale essendo, almeno astrattamente, la duplice doglianza prospettata con il presente motivo. Senonché, la prima censura - quella secondo cui deve ritenersi "irrituale" la riserva assunta dalla Corte sarda sulla eccezione di inammissibilità dell'appello, per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento - risulta non fondata. Un recentissimo arresto di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 3 ottobre 2022, n. 28630, non maissimata) ha, infatti, confermato la possibilità, per il giudice del gravame, di riservare la decisione su tale eccezione (nel medesimo senso si veda pure Cass. Sez. 3, ord. 12 gennaio 2021, n. 270, Rv. 6602:12-01), essendosi ribadito che le (sole) "condizioni per la legittima adozione della ordinanza di inammissibilità dell'appello sono quelle della pronuncia in limine litis, prima che si dia inizio alla trattazione della causa, nel contraddittorio delle parti, e previa segnalazione della stessa alle parti", sicché "il collegio può pronunciare l'ordinanza ex art 348-bis cod. proc. civ. anche in una udienza anteriore a quella ex art. 350 cod. proc. civ. o fissata ex art. 351, terzo comma, cod. proc. civ. a fini inibitori" ma "purché ciò avvenga dopo la verifica della regolarità del contraddittorio" (Cass. Sez. 3, sent. 36 giugno 2020, n. 12887, Rv. 658020-01) "e prima della trattazione nel merito della causa" (Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2016, n. 14696, Rv. 641445-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 20 luglio 2018, n. 19333, Rv. 650283-01; Cass. Se2:. Lav., sent. 10 qiugno 2020, n. 10409, Rv. 657870-01). Quanto, poi, alla seconda censura, quella relativa all'assenza di contraddittorio (che ben potrebbe, come detto, in astratto integrare violazione di legge processuale), essa è inammissibile. Dalla lettura dell'ordinanza, mentre risulta che l'appellata ebbe ad eccepire l'inammissibilità del gravame per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento (o meglio, "per manifesta infondatezza" dello stesso), nulla emerge in merito alla circostanza che le parti siano state "sentite". Sul punto, deve rilevarsi che questo giudice di legittimità ha interpretato in chiave "deformalizzata" la necessità che le parti siano sentite. Si è, infatti, evidenziato che l'art. 348-ter cod. proc. civ. "utilizza una locuzione che non impone l'espletamento di apposita e strutturata fase processuale nel quale svolgere il contraddittorio fra le parti al riguardo, bensì lumeggia la sola necessità di assumere il loro parere sul punto, quando ritengano di esporlo" (sicché "ciò che assume dirimente rilievo è che la questione sia stata sottoposta tempestivamente alle parti per stimolare il loro apporto al riguardo, non anche che si svolga formale interpello delle stesse con necessaria espressa loro presa di posizione al riguardo"), esigendo, così, non che "in concreto le parti discutano avanti la Corte la questione de qua, bensì che siano ste.te poste in grado di farlo" (Cass. Se z. 3, sent. n. 286.30 del 2022, cit.). La ricorrente, tuttavia, pur lamentando l'assenza di contraddittorio, non riproduce - almeno nella misura necessaria ad evidenziare tale circostanza - il verbale dell'udienza del 28 febbraio 2020, all'esito della quale il giudice di appello ebbe a dichiarare inammissibile il gravame, limitandosi ad allegarlo al ricorso, ciò, c.he rende inammissibile la censura, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2021, n. 3570, non massimata, in part. §§ 9.1.1., che a supporto di tale conclusione ric:hiama l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità"; Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019„ n. 34469. R ,. 6.56488-01). Una conferma, del resto, che la riproduzione del verbale fosse necessaria, è costituita anche dal recentissimo arresto di questa Corte gìà più volte citato (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. n. 28630 del 2022, in particolare § 15, pp. 8-9), nel quale si configura una sorta di "presunzione" di svolgimento del contraddittorio, "a meno che non risulti espressamente il contrario dal corpo del verbale stesso". 6.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 6.2.1. Esso, invero, non fa valere vizi processuali "propri" dell'ordinanza della Corte sarda, così ponendosi al di fuori dei casi in cui è consentita - secondo il già citato arresto delle Sezioni Unite - l'autonoma irnpugnabilità della stessa, Acido i ,..ndo, oltretutto, un vizio di motivazione, il quale sicuramente fuoriesce dalla possibilità di esperire il ricorso per cassazione (cfr.. Cass. Sez. Un., sent. n. 1914 del 2016, cit., in particolare la massima Rv. 638369-01). 6.3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato. 6.3.1. Nello scrutinarlo occorre muovere dal consolidato orientamento di questa Corte, posto dal Tribunale di Sassari a fondamento della propria decisione, secondo cui "deve escludersi t-ht2 il debitore esecutato enneca proporre opposiziorie all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensì dell'art. 100 8 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 1965, n. 2109, Rv. 314016-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 ottobre 1968, n. 974, Rv. 332357-01; Cass. Sez. 3„ sent. 8 aprile 1971„ n. 1052. Rv. 351069-01; Cass• Sez. 3, sent. 28 luglio 1997, n. 7059, iv. 506317-01; Cass. Sez. 3, ord. 19 aprile 2010, n. 9202, Rv. 612645-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2017, n. 8684, Rv. 643706-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 luglio 2022, n. 21976, non massi mata) . Siffatto principio deve essere egualmente applicato allorché - come nella specie - l'opponente ponga a fondamento della propria iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ.„ quale unico motivo, il difetto di proprietà esclusiva del bene staggito, esito, questo, che s'impone anche in ragione del fatto che, in tema di esproprìazione immobiliare dì un bene indiviso, "l'omessa indicazione nell'atto di pignoramento della quota di proprietà del comproprietario debitore non comporta l'inesistenza del pignoramento" (Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 1998, n. 12315, Dv. 521411-01). 6.4. Infine, neppure il quarto motivo è fondato. 6.4.1. Sul punto, infatti, è sufficiente ribadire che "l'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato" (Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222, Rv. 664188-01), mentre, nella specie, non è denunciata l'esistenza di un vizio motivazionale, ovviamente nei ristretti limiti in cui essa è ormai ammessa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01 e successive).7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8• In ragione de! rigetto de! ricorso, strssiste, a carico delle. ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, alla società AM.CO-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 10.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, com.ma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza deì presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in