CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 12.2.2010 (condanna per reato di cui all'art. art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 13.11.2009); 2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 13.2.2021 (condanna per reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 31.3.2011); 2. Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. peri., in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori come individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Risulterebbe, in particolare, dalle sentenze in esecuzione l'omogeneità dei reati, l'identità delle modalità esecutive e la limitata distanza temporale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre un anno e mezzo) e le diverse modalità esecutive (in un caso detenzione e cessione di sei grammi di cocaina, nel secondo detenzione di ben 58 ovuli contenenti hashish per complessivi 560 grammi) con il coinvolgimento di soggetti non coincidenti. Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - Z per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere Estensore