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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08117/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso oposto da ecei.v.1 CarusonelPietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bellona in relazione ai reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

2. Avverso la ordinanza di convalida dell'arresto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Carusone deducendo:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 349 cod. proc. pen. e 11

I. n. 191/78 in relazione alla arbitrarietà dell'arresto in flagranza in quanto i fatti che hanno dato luogo al procedimento scaturiscono da una condotta palesemente pretestuosa dei militari operanti che, nonostante la pregressa conoscenza del Carusone, si sono da questi recati chiedendogli reiteratamente l'esibizione dei documenti di riconoscimento, nonostante avesse ottemperato alla richiesta di spostare il motoveicolo il cui parcheggio aveva determinato le proteste di un condomino.

Alla ingiustificata richiesta di esibire i documenti seguiva l'altrettanto ingiustificata richiesta di seguire i Carabinieri in Caserma.

Cosicchè l'arresto del ricorrente risulta essere stato operato con tanta violenza e imprudenza come si desume anche dalla frattura del braccio con necessità di gessatura dello stesso ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo violazione ed omessa applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. la cui ricorrenza, in costanza dei fatti sopra rappresentati e trattandosi di una resistenza passiva a fronte di un'azione sproporzionata, non è stata in alcun modo considerata dal giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite involgendo una rivalutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice della convalida che ha argomentatamente escluso - a fronte della convergente versione dei cinque carabinieri - la plausibilità della versione offerta dall'arrestato in ordine alla pretesa brutale aggressione ai suoi danni da parte degli operanti e ritenuto compatibili le conseguenze fisiche subite dal ricorrente alla sua stessa reazione violenta, finalizzata a sottrarsi all'ammanettamento.2.

Invero, è orientamento consolidato che in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si tima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso oposto da ecei.v.1 CarusonelPietro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bellona in relazione ai reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 2. Avverso la ordinanza di convalida dell'arresto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Carusone deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 349 cod. proc. pen. e 11 I. n. 191/78 in relazione alla arbitrarietà dell'arresto in flagranza in quanto i fatti che hanno dato luogo al procedimento scaturiscono da una condotta palesemente pretestuosa dei militari operanti che, nonostante la pregressa conoscenza del Carusone, si sono da questi recati chiedendogli reiteratamente l'esibizione dei documenti di riconoscimento, nonostante avesse ottemperato alla richiesta di spostare il motoveicolo il cui parcheggio aveva determinato le proteste di un condomino. Alla ingiustificata richiesta di esibire i documenti seguiva l'altrettanto ingiustificata richiesta di seguire i Carabinieri in Caserma. Cosicchè l'arresto del ricorrente risulta essere stato operato con tanta violenza e imprudenza come si desume anche dalla frattura del braccio con necessità di gessatura dello stesso ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo violazione ed omessa applicazione dell'art. 393- bis cod. pen. la cui ricorrenza, in costanza dei fatti sopra rappresentati e trattandosi di una resistenza passiva a fronte di un'azione sproporzionata, non è stata in alcun modo considerata dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite involgendo una rivalutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice della convalida che ha argomentatamente escluso - a fronte della convergente versione dei cinque carabinieri - la plausibilità della versione offerta dall'arrestato in ordine alla pretesa brutale aggressione ai suoi danni da parte degli operanti e ritenuto compatibili le conseguenze fisiche subite dal ricorrente alla sua stessa reazione violenta, finalizzata a sottrarsi all'ammanettamento.2. Invero, è orientamento consolidato che in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si tima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 08117/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris