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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 08006/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Sesta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 15 febbraio 2022 in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'articolo 599 bis cod. proc. pen. 2.

Con il ricorso si censura l'errore di fatto contenuto nel provvedimento laddove stabilisce, contrariamente al dato storico acquisito, che l'accordo oggetto del concordato derivasse dalla errata verbalizzazione dell'istanza formulata all'udienza del 12 gennaio 2021, benché il verbale risultasse corretto.

3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con lo stesso mezzo il difensore inviava memoria di replica con documenti allegati, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato.

2. L'errore dedotto, relativo al contenuto di una proposta di patteggiamento ed alla relativa accettazione, non può essere considerato di natura percettiva, così come richiesto dalla legge.

Infatti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; allo stesso modo sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluris, Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263686 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 - 01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 - 01).

3. Nel caso specifico, nessuna delle ipotesi sopradescritte si è verificata poiché con dettagliata analisi circostanziale la Corte di legittimità, a pg. 6-8, ha ricostruito puntualmente la vicenda sul piano fattuale, esprimendo apprezzamenti in ordine alle successive fasi di formazione della volontà 'negoziale' delle parti che non possono essere in questa sede censurate.

4. All'inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] siglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Sesta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 15 febbraio 2022 in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'articolo 599 bis cod. proc. pen. 2. Con il ricorso si censura l'errore di fatto contenuto nel provvedimento laddove stabilisce, contrariamente al dato storico acquisito, che l'accordo oggetto del concordato derivasse dalla errata verbalizzazione dell'istanza formulata all'udienza del 12 gennaio 2021, benché il verbale risultasse corretto. 3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. Con lo stesso mezzo il difensore inviava memoria di replica con documenti allegati, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato. 2. L'errore dedotto, relativo al contenuto di una proposta di patteggiamento ed alla relativa accettazione, non può essere considerato di natura percettiva, così come richiesto dalla legge. Infatti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; allo stesso modo sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluris, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 263686 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 - 01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 - 01). 3. Nel caso specifico, nessuna delle ipotesi sopradescritte si è verificata poiché con dettagliata analisi circostanziale la Corte di legittimità, a pg. 6-8, ha ricostruito puntualmente la vicenda sul piano fattuale, esprimendo apprezzamenti in ordine alle successive fasi di formazione della volontà 'negoziale' delle parti che non possono essere in questa sede censurate. 4. All'inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] siglier
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