CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto dell'elevato numero di precedenti penali dell'imputato, di cui due specifici, nonché dell'assenza di circostanze fattuali idonee a giustificare una scarsa intensità del dolo e quindi della tenuità dell'offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente