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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 29647/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2941/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via F. CONFALONIERI, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CASSIA n. 240, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIETI n. 802/2019 depositata il 05/11/2019.

Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/09/2022, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza n. 802 in data 5/11/2019, qui impugnata, del Tribunale di Rieti ha così esposto i fatti, per quanto ancora in questa sede rileva: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con citazione distinta, [OSCURATO:PERSONA] opponevano il precetto loro notificato da [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di oltre euro ottantanovemila (€ 89.626,08), a seguito della conferma in appello, da parte della Corte territoriale di Roma, della sentenza non definitiva di primo grado del Tribunale di Rieti, n. 526 del 2009, in materia di divisione ereditaria, recante condanna al pagamento, in favore della precettante [OSCURATO:PERSONA], di oltre sessantacinquemila euro, nonché recante distinta statuizione decisoria di estrazione a sorte dei lotti divisionali , subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Il Tribunale di Rieti, riuniti i due processi originati dalle distinte citazioni, ha qualificato le azioni proposte quali opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la sentenza di appello era stata comunque notificata personalmente agli opponenti e comunque la notificazione, come dimostrato dalla proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, aveva raggiunto il suo scopo e ha affermato che per la parte relativa alla condanna al pagamento dei sessantacinquemila euro la sentenza di primo grado era esecutiva, poiché soltanto il procedimento di estrazione a sorte dei lotti era subordinato al passaggio in giudicatodella sentenza.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rieti propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], opponenti in primo grado.

Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è stato notificato all’originario, distinto , opponente [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Nella memoria depositata per l’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il presente ricorso, recante n. 2941 del 2020, sia trattato congiuntamente a quello recante n. 1675 del 2018 (in realtà si tratta del n. 16756 del 2018, come da riscontro al sistema informatico civile di questa Corte), avente ad oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria, assegnazione quote e rendiconto vertente tra essa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (risultante a sua volta da due distinti ricorsi, proposti contro di essa l’uno dai primi cinque e il secondo dal solo [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1916 del 26/03/2018.

L’istanza di trattazione congiunta non è meritevole di favorevole seguito, non essendovi alcuna ragione di connessione oggettiva tra i due ricorsi, poiché quello pendente dinanzi questo Collegio concerne l’opposizione agli atti esecutivi e quello pendente dinanzi la Sezione Seconda di questa Corte riguarda controversia divisionale, a seguito di successione a causa di morte e risultando sussistere soltanto una fattispecie di connessione meramente soggettiva, in quanto i due procedimenti vertono tra le stesse parti, non idonea a radicare la necessità di trattazione congiunta.

Il presente procedimento, inoltre, può essere trattato pur in carenza di proposizione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che assumono veste di litisconsorti necessari, e ciò alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte , alla quale il Collegio aderisce e intende dare continuità, risultando il Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle ricorso destinato a decisione d’inammissibilità o d’infondatezza (Sez.

U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 – 01 ; Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 – 01 : « Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.».

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Rieti.

Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 615 - 617 cod. proc. civ. , omessa pronuncia.

I ricorrenti a fferma no che il Tribunale avrebbe innanzitutto errato nella qualifica della prima doglianza proposta come opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. c iv. ; ri tengo no che con l’opposizione proposta si sarebbe contestato in radice il diritto all’esecuzione per inidoneità del titolo esecutivo.

Nello specifico, con il detto mezzo è contestata l’impossibilità di mettere in esecuzione la sentenza di primo grado e la conseguente impossibilità di fondare l’esecuzione sulla sentenza di appello e si propone la questione relativa alla mancata notifica della sentenza di secondo grado alle parti personalmente e la mancata spedizione della stessa sentenza in forma esecutiva.

Il secondo mezzo deduce vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: il Tribunale ha omesso di esaminare il fatto che la notifica della sentenza di secondo grado non è stata fatta alle parti personalmente e né è stata spedita in forma esecutiva.

Infine, il terzo e ultimo motivo afferma violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. c iv. in relazione agli artt. 156, 474, 475, 479, 480, Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle 617 cod. p roc. c iv. , in quanto i l Tribunale ha erroneamente applicato il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ad una fattispecie in cui vi era inesistenza del titolo esecutivo per mancato rilascio della sentenza in forma esecutiva.

Il ricorso è infondato quanto al primo e, in parte, ove non del tutto inammissibile, al terzo motivo: il Tribunale di Rieti ha ritenuto che si trattasse di opposizione a precetto , e quindi di opposizione agli atti esecutivi per mancata notifica di atti prodromici ad esso , ed ha, quindi, rettamente affermato che la sentenza della Corte d’appello di Roma era stata notificata agli opponenti, in persona dei loro difensori, e d essi avevano proposto ricorso per cassazione avverso di essa, cosicché non risultava alcun concreto pregiudizio in loro danno(si veda sul punto l’orientamento, oramai consolidato, di questa Corte, correttamente richiamato dalla stessa sentenza gravata: Cass. n. 0 3967 del 12/02/2019 Rv. 652822 – 01 e in precedenza Cass. n. 19105 del 18/07/2018 Rv. 650240 -01).

Alcun pregiudizio è stato, peraltro e per quanto ancora possibile,indicato neppure in questa sede di legittimità .

Il terzo motivo è, almeno in parte , inammissibile, poiché esso pone anche una questione che si sarebbe dovuta fare valere con appello, in quanto la sentenza del Tribunale di Rieti assume natura ancipite, poiché essa pronuncia anche sulla questione della mancanza di titolo esecutivo, ossia in materia che sarebbe stata dovuta far valere con opposizione all’esecuzione, ed afferma, pure correttamente, che il titolo esecutivo vi era ed era costituito dalla sentenza di primo grado (o, meglio, dal capo della sente nza di primo grado), la cui efficacia esecutiva per quanto riguarda la condanna al pagamento della somma di sessantacinquemila euro non era subordinata (come, invece, il capo relativo all ’ estrazione a sorte dei lotti) al passaggio in giudicato.

La circostanza che la censura mossa con il d ett o motivo riguarda la materia dell’opposizione all’esecuzione vera e propria e Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle non quella dell’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità del relativo mezzo, poiché portato contro sentenza di primo grado c he doveva essere impugnata, relativamente al detto capo, con l’appello, come da costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 07611 del 31/03/2006 Rv. 588137 - 01) : « In tema di esecuzione forzata, qualora in sede di opposizione a precetto siano fatti valere dall’opponente sia motivi qualificati dal giudice come opposizione all’esecuzione sia motivi identificati come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.».

Il secondo motivo, al pari del primo,è infondato, p oiché non vi è alcuna omessa pronuncia su lla carenza della spedizione forma esecutiva della sentenza d ’ appello , in quanto nella sentenza impugnata vi è ampia argomenta zi o ne sull ’ intervenuta sanatoria per conseguita certezza su quale titolo era stato azionato , come risulta dall’esposizione relativa alla notifica ai difensori dei Salvini e al conseguente raggiungimento dello scopo al quale l’atto era in ogni caso destinato, evidentemente in dipendenza dell’adeguata conoscenza che di quello era stata fatta conseguire agli odierni ricorrenti.

Il ricorso èrigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Le spese possono esser compensate nei rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva alcuna in questa sede di legittimità, e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P. Q. M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della controricorrente A da Salvini, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; nulla per le spese nei rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2941/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via F. CONFALONIERI, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CASSIA n. 240, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RIETI n. 802/2019 depositata il 05/11/2019. Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/09/2022, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza n. 802 in data 5/11/2019, qui impugnata, del Tribunale di Rieti ha così esposto i fatti, per quanto ancora in questa sede rileva: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con citazione distinta, [OSCURATO:PERSONA] opponevano il precetto loro notificato da [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di oltre euro ottantanovemila (€ 89.626,08), a seguito della conferma in appello, da parte della Corte territoriale di Roma, della sentenza non definitiva di primo grado del Tribunale di Rieti, n. 526 del 2009, in materia di divisione ereditaria, recante condanna al pagamento, in favore della precettante [OSCURATO:PERSONA], di oltre sessantacinquemila euro, nonché recante distinta statuizione decisoria di estrazione a sorte dei lotti divisionali , subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza. Il Tribunale di Rieti, riuniti i due processi originati dalle distinte citazioni, ha qualificato le azioni proposte quali opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la sentenza di appello era stata comunque notificata personalmente agli opponenti e comunque la notificazione, come dimostrato dalla proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, aveva raggiunto il suo scopo e ha affermato che per la parte relativa alla condanna al pagamento dei sessantacinquemila euro la sentenza di primo grado era esecutiva, poiché soltanto il procedimento di estrazione a sorte dei lotti era subordinato al passaggio in giudicatodella sentenza. Avverso la sentenza del Tribunale di Rieti propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso non risulta notificato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], opponenti in primo grado. Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è stato notificato all’originario, distinto , opponente [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Nella memoria depositata per l’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il presente ricorso, recante n. 2941 del 2020, sia trattato congiuntamente a quello recante n. 1675 del 2018 (in realtà si tratta del n. 16756 del 2018, come da riscontro al sistema informatico civile di questa Corte), avente ad oggetto lo scioglimento di comunione ereditaria, assegnazione quote e rendiconto vertente tra essa e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (risultante a sua volta da due distinti ricorsi, proposti contro di essa l’uno dai primi cinque e il secondo dal solo [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 1916 del 26/03/2018. L’istanza di trattazione congiunta non è meritevole di favorevole seguito, non essendovi alcuna ragione di connessione oggettiva tra i due ricorsi, poiché quello pendente dinanzi questo Collegio concerne l’opposizione agli atti esecutivi e quello pendente dinanzi la Sezione Seconda di questa Corte riguarda controversia divisionale, a seguito di successione a causa di morte e risultando sussistere soltanto una fattispecie di connessione meramente soggettiva, in quanto i due procedimenti vertono tra le stesse parti, non idonea a radicare la necessità di trattazione congiunta. Il presente procedimento, inoltre, può essere trattato pur in carenza di proposizione del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che assumono veste di litisconsorti necessari, e ciò alla stregua della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte , alla quale il Collegio aderisce e intende dare continuità, risultando il Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle ricorso destinato a decisione d’inammissibilità o d’infondatezza (Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 – 01 ; Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 – 01 : « Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (nella specie, per la palese inidoneità del quesito di diritto), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio.». I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Rieti. Il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 615 - 617 cod. proc. civ. , omessa pronuncia. I ricorrenti a fferma no che il Tribunale avrebbe innanzitutto errato nella qualifica della prima doglianza proposta come opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. c iv. ; ri tengo no che con l’opposizione proposta si sarebbe contestato in radice il diritto all’esecuzione per inidoneità del titolo esecutivo. Nello specifico, con il detto mezzo è contestata l’impossibilità di mettere in esecuzione la sentenza di primo grado e la conseguente impossibilità di fondare l’esecuzione sulla sentenza di appello e si propone la questione relativa alla mancata notifica della sentenza di secondo grado alle parti personalmente e la mancata spedizione della stessa sentenza in forma esecutiva. Il secondo mezzo deduce vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: il Tribunale ha omesso di esaminare il fatto che la notifica della sentenza di secondo grado non è stata fatta alle parti personalmente e né è stata spedita in forma esecutiva. Infine, il terzo e ultimo motivo afferma violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. c iv. in relazione agli artt. 156, 474, 475, 479, 480, Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle 617 cod. p roc. c iv. , in quanto i l Tribunale ha erroneamente applicato il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ad una fattispecie in cui vi era inesistenza del titolo esecutivo per mancato rilascio della sentenza in forma esecutiva. Il ricorso è infondato quanto al primo e, in parte, ove non del tutto inammissibile, al terzo motivo: il Tribunale di Rieti ha ritenuto che si trattasse di opposizione a precetto , e quindi di opposizione agli atti esecutivi per mancata notifica di atti prodromici ad esso , ed ha, quindi, rettamente affermato che la sentenza della Corte d’appello di Roma era stata notificata agli opponenti, in persona dei loro difensori, e d essi avevano proposto ricorso per cassazione avverso di essa, cosicché non risultava alcun concreto pregiudizio in loro danno(si veda sul punto l’orientamento, oramai consolidato, di questa Corte, correttamente richiamato dalla stessa sentenza gravata: Cass. n. 0 3967 del 12/02/2019 Rv. 652822 – 01 e in precedenza Cass. n. 19105 del 18/07/2018 Rv. 650240 -01). Alcun pregiudizio è stato, peraltro e per quanto ancora possibile,indicato neppure in questa sede di legittimità . Il terzo motivo è, almeno in parte , inammissibile, poiché esso pone anche una questione che si sarebbe dovuta fare valere con appello, in quanto la sentenza del Tribunale di Rieti assume natura ancipite, poiché essa pronuncia anche sulla questione della mancanza di titolo esecutivo, ossia in materia che sarebbe stata dovuta far valere con opposizione all’esecuzione, ed afferma, pure correttamente, che il titolo esecutivo vi era ed era costituito dalla sentenza di primo grado (o, meglio, dal capo della sente nza di primo grado), la cui efficacia esecutiva per quanto riguarda la condanna al pagamento della somma di sessantacinquemila euro non era subordinata (come, invece, il capo relativo all ’ estrazione a sorte dei lotti) al passaggio in giudicato. La circostanza che la censura mossa con il d ett o motivo riguarda la materia dell’opposizione all’esecuzione vera e propria e Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle non quella dell’opposizione agli atti esecutivi comporta l’inammissibilità del relativo mezzo, poiché portato contro sentenza di primo grado c he doveva essere impugnata, relativamente al detto capo, con l’appello, come da costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 07611 del 31/03/2006 Rv. 588137 - 01) : « In tema di esecuzione forzata, qualora in sede di opposizione a precetto siano fatti valere dall’opponente sia motivi qualificati dal giudice come opposizione all’esecuzione sia motivi identificati come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza resa su tale opposizione, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.». Il secondo motivo, al pari del primo,è infondato, p oiché non vi è alcuna omessa pronuncia su lla carenza della spedizione forma esecutiva della sentenza d ’ appello , in quanto nella sentenza impugnata vi è ampia argomenta zi o ne sull ’ intervenuta sanatoria per conseguita certezza su quale titolo era stato azionato , come risulta dall’esposizione relativa alla notifica ai difensori dei Salvini e al conseguente raggiungimento dello scopo al quale l’atto era in ogni caso destinato, evidentemente in dipendenza dell’adeguata conoscenza che di quello era stata fatta conseguire agli odierni ricorrenti. Il ricorso èrigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese possono esser compensate nei rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva alcuna in questa sede di legittimità, e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ad.29/09/2022 CC; R.g. n. 02941/2020, estensore: C. Valle quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P. Q. M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della controricorrente A da Salvini, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; nulla per le spese nei rapporti processuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso ar
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