CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 37639/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, con ordinanza in data 10/6/2021, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod.proc.pen. pronunciata dal GIP del Tribunale di Lecce in data 18.12.2020; la decisione veniva assunta nelle forme "de plano" ex art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. trattandosi di ricorso proposto al di fuori dei casi di cui all'art. 448 comma 2bis cod.proc.pen. . 2. Con atto depositato in data 22.6.2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone ora ricorso straordinario ex art. 625bis comma 2 cod.proc.pen., avverso la detta ordinanza, rappresentando: - che il medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA], pur tentando di controllare, attraverso i sistemi telematici, la data di fissazione dell'udienza relativa al ricorso da lui proposto ex art. 448 cod.proc.pen., non ha ottenuto quell'informazione; - che solo tramite il codifensore, e in via informale, in data 7.6.2021 ha appreso che la trattazione di quel ricorso era stata fissata per il 10.6.2021; -di aver dunque depositato una memoria difensiva, nell'ambito del citato procedimento, in data 8.6.2021; - che in data 11.6.2021 l'ufficio URP di questa Corte Suprema ha comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], dietro richiesta di esito del procedimento, che egli non risultava difensore del [OSCURATO:PERSONA] e che dunque quell'istanza non poteva essere accolta; - che l'esito di inammissibilità gli veniva invece comunicato dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tutto ciò premesso, pur in presenza del solo dispositivo di ordinanza, ha chiesto di sospendere gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto ex art. 448 cod.proc.pen., accogliersi il presente ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc.pen. e "rifissare una nuovo udienza al fine di consentire il compiuto esercizio del diritto di difesa". 3. Il ricorso ex art. 625bis cod.proc.pen. è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti e comunque manifestamente infondato. Per tali ragioni può essere definito senza formalità di contraddittorio, ai sensi dell'art. 625bis comma 4 cod.proc.pen.. 3.1. In primo luogo, già dirimente appare il rilievo secondo cui, per consolidata giurisprudenza, deve giudicarsi inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza di una "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto (cfr. Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017, Rv. 270404 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, Rv. 275352 - 02). 3.2. Ma comunque, ulteriormente decisivo è il disposto delle seguenti previsioni codicistiche. Da un lato, ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., contro le dichiarazioni di inammissibilita' senza formalita' di procedura e' ammesso il solo rimedio del ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis" cod.proc.pen. . Dall'altro, quest'ultima norma, al comma 1, consente il ricorso a tale strumento straordinario solamente " ... per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione". Mentre, dal punto di vista procedurale, il comma 4 del richiamato art. -625bis cod.proc.pen., •dispone che quando detta "richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 .... ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita'". 3.3. Ed è proprio in tal senso che occorre dunque decidere, dal momento che nessun rilevante errore materiale o di fatto può profilarsi nella fattispecie. Invero, il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. è stato legittimamente trattato ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. nelle forme de plano (e dunque con esclusione di qualsiasi contraddittorio preventivo, né cartolare né in presenza) perché giudicato come proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2bis, cod.proc.pen. . In tale situazione, nessun avviso di udienza è dovuto alla parte ricorrente o al suo difensore. Irrilevante è quindi il dato, quand'anche effettivo, della mancata registrazione, nei registri informatici, del nome dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale (co)difensore del Mazzotta. Neppure è prevista, secondo il rito "de plano", l'effettuazione di alcuna attività difensiva antecedente alla decisione; attività che, peraltro, dalla motivazione della sentenza ex art. 448 cod.proc.pen. (nel frattempo -il 13.7.2021- deposita), emerge essere stata comunque svolta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. richiamo alla memoria difensiva depositata dalla parte -di cui lo stesso ricorso fa menzione-) e valutata dal Collegio. 3.4. Né può nella presente sede sindacarsi la ritualità della definizione, nelle forme "de plano", del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento in relazione al fatto che, in quel ricorso, e nella memoria difensiva del 8.6.2021, era stata (anche) contestata l'erronea qualificazione giuridica della condotta di specie. Ed infatti, fermo restando il fatto che quel Collegio ha ben percepito l'esistenza di quest'ultimo motivo di ricorso (cfr. motivazione della sentenza impugnata), pare evidente che l'apprezzamento della corretta qualificazione giuridica del fatto esula dall'ambito dell'errore materiale o di fatto (cioè dei profili contemplati dall'art. 625bis cod.proc.pen.), implicando evidentemente valutazioni in diritto. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 03 9/2021 [OSCURATO:PERSONA],r Ese