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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 36546/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2194/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 462/2022 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati da un’interruzione nell’erogazione di energia elettrica, assumendo che la stessa aveva danneggiato apparecchiature e determinato l’avaria di merce congelata, che era stata conseguentemente distrutta su ordine delle competenti Autorità; con sentenza n. 153 /201 4 , il Tribunale di Palmi accolse parzialmente la domanda, per l’importo di 7.871,76 euro riferito al danno alle apparecchiature, ritenendo invece non provata l’imputabilità ad Enel dell’ulteriore danno lamentato; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado; la Corte ha affermato che «la [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . non ha provato - né, invero, ha chiesto di provare- la sussistenza di un nesso di causalità tra la merce assuntamente ritenuta danneggiata (semplicemente risultante da un generico elenco informalmente redatto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. denominato “lista gelati scongelati del 10 . 08 . 2008 […] ed il disservizio elettrico del 10 . 08 . 2008 ; e neanche è risultat a provata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la quantità di merce effettivamente presente in azienda il 10.08.2008, nonché il valore della stessa.

Inoltre la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha provato - e neanche richiesto di provare - che la merce potesse risultare a variata a causa di un disservizio elettrico di accertate tre ore e mezza circa; o vvero che il lamentato dis servizio elettrico fosse durato più a lungo»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, la e-distribuzione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) rappresentata dal suo procuratore [OSCURATO:SOCIETA].; il ricors o è stat o avviat o alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria.

Consideratoche: con il primo motivo , la ricorrente denuncia « erronea interpretazione da parte del giudicante del materiale probatorio acquisito agli atti (inesatta valutazione della prova testimoniale e della documentazione prodotta in giudizio).

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, stante il grossolano errore in cui prima il Tribunale di Palmi, e, poi la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] sono incorsi nel quantificare la durata del disservizio de quo»; assume la ricorrente che «la prova dell’ an e del quantum debeatur è stata pienamente raggiunta» , e ciò sulla base della lista allegata al proprio fascicolo di parte e delle deposizioni dei testi Romeo, Andidero, Ciccone e Cosentino; rileva, inoltre, che «le tre ore e venti minutimenzionate dal giudice e da controparte ( entro le quali è stato ricondotto per errore il disservizio) altro non sono in realtà che il lasso temporale occorso ai tecnici Enel per eseguire le riparazioni dopo l'avvenuta segnalazione di un guasto già avvenuto nelle 24/48 ore di chiusura precedenti all'intervento» (tenuto conto che il guasto era stato rilevato la domenica sera e l’azienda era rimasta chiusa dal venerdì sera); col secondo motivo, la ricorrente denuncia «omesso riferimento da parte della [Corte] di A ppello di [OSCURATO:PERSONA] ad un punto fondamentale della controversia, non avendo il collegio giudicante considerato l'esistenza e il tenore del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con Enel D istribuzione spa e la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'odierna ricorrente.

Omessa evidenziazione dell'inesistenza del caso fortuito e/o forza maggiore circa la causa del disservizio in esame, perfettamente prevedibile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. se si considera la portata tecnica e/o la natura del guasto (“fase lenta” dei morsetti di connessione tra la linea principale e la derivazione [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente abbassamento di tensione elettrica)»; la ricorrente assume che non è condivisibile la tesi di controparte del guasto improvviso ed imprevedibile alla cabina di alimentazione , non imputabile a Enel D istribuzione ; rileva , altresì , che « la sospensione della somministrazione di energia elettrica configura, a carico dell’Ente convenuto, un inadempimento ex art. 1218 c.c. », in quanto «il somministrante assume su di sé l'obbligo di prestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente, il rischio (l’alea) connesso alla mancanza di fornitura »; esclude,inoltre , che sia stata fornita la prova del caso fortuito o della forza maggiore; entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto: a prescindere dalla non più consentita deduzione del vizio motivazionale in termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, i l primo motivo ha natura squisitamente “ fattuale ” , essendo dichiaratamente volto ad una complessiva rivalutazione del materiale probatorio (che si assume erroneamente interpretato e inesattamente valutato), diretta ad apprezzare la sufficienza degli elementi offerti dall’attrice ed emersi dall’istruttoriaa comprovare sia la quantità della merce avariata sia la derivazione causale del danno dal guasto elettrico; in tal modo sollecita ndo a questa Corte un non consentito riesame del compendio probatorio; il secondo motivo postula la responsabilità dell’Enel in base alla mera circostanza che si sia verificato il guasto comportante l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, senza tuttavia confrontarsi con la necessità -evidenziata dalla Corte- di accertare che vi siastata derivazione causale fra il guasto (di incerta durata) e l’avaria degli alimenti congelati (anche in relazione all’effettiva quantità di merce presente in azienda al momento del guasto); anche in questo caso, dunque, le censure refluiscono sul piano fattuale e non riescono ad intaccare la ratiodi rigetto, basata sulla insufficienza della prova (del danno e della sua derivazione causale); all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento dele spese processuali; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2194/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 462/2022 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati da un’interruzione nell’erogazione di energia elettrica, assumendo che la stessa aveva danneggiato apparecchiature e determinato l’avaria di merce congelata, che era stata conseguentemente distrutta su ordine delle competenti Autorità; con sentenza n. 153 /201 4 , il Tribunale di Palmi accolse parzialmente la domanda, per l’importo di 7.871,76 euro riferito al danno alle apparecchiature, ritenendo invece non provata l’imputabilità ad Enel dell’ulteriore danno lamentato; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado; la Corte ha affermato che «la [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . non ha provato - né, invero, ha chiesto di provare- la sussistenza di un nesso di causalità tra la merce assuntamente ritenuta danneggiata (semplicemente risultante da un generico elenco informalmente redatto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. denominato “lista gelati scongelati del 10 . 08 . 2008 […] ed il disservizio elettrico del 10 . 08 . 2008 ; e neanche è risultat a provata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la quantità di merce effettivamente presente in azienda il 10.08.2008, nonché il valore della stessa. Inoltre la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha provato - e neanche richiesto di provare - che la merce potesse risultare a variata a causa di un disservizio elettrico di accertate tre ore e mezza circa; o vvero che il lamentato dis servizio elettrico fosse durato più a lungo»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, la e-distribuzione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) rappresentata dal suo procuratore [OSCURATO:SOCIETA].; il ricors o è stat o avviat o alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: con il primo motivo , la ricorrente denuncia « erronea interpretazione da parte del giudicante del materiale probatorio acquisito agli atti (inesatta valutazione della prova testimoniale e della documentazione prodotta in giudizio). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, stante il grossolano errore in cui prima il Tribunale di Palmi, e, poi la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] sono incorsi nel quantificare la durata del disservizio de quo»; assume la ricorrente che «la prova dell’ an e del quantum debeatur è stata pienamente raggiunta» , e ciò sulla base della lista allegata al proprio fascicolo di parte e delle deposizioni dei testi Romeo, Andidero, Ciccone e Cosentino; rileva, inoltre, che «le tre ore e venti minutimenzionate dal giudice e da controparte ( entro le quali è stato ricondotto per errore il disservizio) altro non sono in realtà che il lasso temporale occorso ai tecnici Enel per eseguire le riparazioni dopo l'avvenuta segnalazione di un guasto già avvenuto nelle 24/48 ore di chiusura precedenti all'intervento» (tenuto conto che il guasto era stato rilevato la domenica sera e l’azienda era rimasta chiusa dal venerdì sera); col secondo motivo, la ricorrente denuncia «omesso riferimento da parte della [Corte] di A ppello di [OSCURATO:PERSONA] ad un punto fondamentale della controversia, non avendo il collegio giudicante considerato l'esistenza e il tenore del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con Enel D istribuzione spa e la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'odierna ricorrente. Omessa evidenziazione dell'inesistenza del caso fortuito e/o forza maggiore circa la causa del disservizio in esame, perfettamente prevedibile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. se si considera la portata tecnica e/o la natura del guasto (“fase lenta” dei morsetti di connessione tra la linea principale e la derivazione [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente abbassamento di tensione elettrica)»; la ricorrente assume che non è condivisibile la tesi di controparte del guasto improvviso ed imprevedibile alla cabina di alimentazione , non imputabile a Enel D istribuzione ; rileva , altresì , che « la sospensione della somministrazione di energia elettrica configura, a carico dell’Ente convenuto, un inadempimento ex art. 1218 c.c. », in quanto «il somministrante assume su di sé l'obbligo di prestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente, il rischio (l’alea) connesso alla mancanza di fornitura »; esclude,inoltre , che sia stata fornita la prova del caso fortuito o della forza maggiore; entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto: a prescindere dalla non più consentita deduzione del vizio motivazionale in termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, i l primo motivo ha natura squisitamente “ fattuale ” , essendo dichiaratamente volto ad una complessiva rivalutazione del materiale probatorio (che si assume erroneamente interpretato e inesattamente valutato), diretta ad apprezzare la sufficienza degli elementi offerti dall’attrice ed emersi dall’istruttoriaa comprovare sia la quantità della merce avariata sia la derivazione causale del danno dal guasto elettrico; in tal modo sollecita ndo a questa Corte un non consentito riesame del compendio probatorio; il secondo motivo postula la responsabilità dell’Enel in base alla mera circostanza che si sia verificato il guasto comportante l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, senza tuttavia confrontarsi con la necessità -evidenziata dalla Corte- di accertare che vi siastata derivazione causale fra il guasto (di incerta durata) e l’avaria degli alimenti congelati (anche in relazione all’effettiva quantità di merce presente in azienda al momento del guasto); anche in questo caso, dunque, le censure refluiscono sul piano fattuale e non riescono ad intaccare la ratiodi rigetto, basata sulla insufficienza della prova (del danno e della sua derivazione causale); all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento dele spese processuali; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
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