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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02795/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv. o alle ----D)-t-U udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27073/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3005/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avvinti dalla continuazione, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 7.100,00 di multa, deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. omesso di motivare circa la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv. o alle ----D)-t-U udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27073/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3005/2021 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avvinti dalla continuazione, riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 7.100,00 di multa, deducendo il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. omesso di motivare circa la sussistenza degli elementi per addivenire ad un giudizio di responsabilità; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02795/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris