CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31862/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3494/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 225, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.8227/2023 depositata i l 12/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 8227/2023 depositata in data 12/10/2023 – previa riunione dei procedimenti di impugnazione relativi alla medesima sentenza - ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci di [OSCURATO:SOCIETA]. (hinc: i contribuenti), contro la sentenza n. 9999/2017, con la quale laCommissione [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accolto, parzialmente, i ricorsi proposti contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2009, erano state eseguite riprese relative all’IVA in ragione del ricorso a fatture per operazioni inesistenti. In particolare,il giudice di prime cure aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA sugli acquisti nella misura del 50%. 2. La CGT2 ha ritenuto preliminarmente fondata la censura dei contribuenti incentrata sulla violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., ritenendo che non fosse stata mai contestata dall’amministrazione finanziaria la sovrafatturazione (né in sede di avviso di accertamento, né in sede di controdeduzioni). In conseguenza, dell’accoglimento di tale motivo il giudice d’appello ha, poi, esaminato le ulteriori censure dei contribuenti e - una volta esclusa la violazione degli artt. 42 d.P.R. 600 del 1973, 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché ivizi di motivazione dell’avviso di accertamento –ha ritenuto fondate le loro doglianze (e, al contempo, infondate quelle prospettate dall’Agenzia delle Entrate), sia in ordine all’effettiva esistenza delle operazioni (essendo provata l’esecuzione delle opere relative alla costruzione di un albergo), sia in merito all’asserita compiacenza della società (di cui sono soci i contribuenti) con le imprese fornitrici, dichiarate, poi fallite, essendo da escludere la presenza di un disegno criminoso in capo alla prima. 3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. I contribuenti hanno resistito con controricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., esponendo che l’avviso di accertamento n. TYS02Z602788/2015 ai fini IVA per l'anno 2009,oggetto della presente controversia, è stato separatamente impugnato dallasocietà I [OSCURATO:SOCIETA]. Il relativo giudizio di appello è stato definito con sentenza n. 3555/15/23, oggetto di ricorso in cassazione da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato, accolto da questa Corte, con ordinanza n. 17319del 20 24. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l’eccezione di ultrapetizione con riferimento alla sovrafatturazione dei costi sostenuti per la realizzazione della struttura alberghiera in Palagonia, per poi procedere, una volta annullata la sentenza di primo grado, all’esame delle censure proposte contro l’avviso di accertamento impugnato. A tal fine richiama quanto riportato a pag. 3 dell’avviso di accertamento impugnato, evidenziando di aver specificamente contestato alla società la sovrafatturazione dei costi sostenuti perla realizzazione della struttura recettizia sita in Palagonia, così come la contabilizzazione, da parte della società I [OSCURATO:SOCIETA]., nei libri e registricontabili di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società G.A.R. [OSCURATO:PERSONA]. (v. pag. 19 ricorso in cassazione). Parimenti, anche nell’atto d’appello era stato evidenziato come la sovrafatturazione fosse riconducibile alle operazioni oggettivamente inesistenti. 1.2. Di conseguenza, contrariamente a quanto opinato dai secondi giudici, la sentenza di primo gradonon era affetta dal vizio di extra o ultrapetizione, atteso che il recupero IVA trasfuso nell’avviso di accertamento trovava la propria origine (ed il proprio fondamento) nell’utilizzo, da parte della società I [OSCURATO:SOCIETA], di fatture (gonfiate) per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indebita detrazionedell’IVA. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata, quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione di legge (art. 111, comma 6, Cost., art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2,n. 4 cod. proc. civ. , art. 118 disp. att. cod. proc. civ. - nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. 2.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, nella parte in cui –una volta annullata la sentenza di primo grado – ha accolto i motivi d’appello prospettati dai contribuenti. La sentenza impugnata è , infatti,acriticamente motivata per relationem a quanto dedotto dalla società nel proprio atto di appello nel giudizioconnesso, definito dalla CGT2 con la sentenza indicata in motivazione. Si tratta, in particolare, della sentenza n. 3555/15/23, con cui la CGT2 ha definito il ricorso proposto dalla società contribuente contro il medesimo avviso di accertamento oggetto del presente giudizio. Tale sentenza è stata oggetto del ricorso in cassazione ad opera dell’Avvocatura dello Stato, accolto da questa Corte, con ordinanza n. 17319 del 2024 La ricorrente rileva che, in linea di principio, il “copia e incolla” nelle sentenze non è vietato in assoluto,a condizione che vengano spiegati i motivi per cui quelle pronunce richiamate sono ritenute attinenti al caso oggetto di decisione.Tale tecnica motivazionale è, invece, censurabile, quando diventa strumento per eludere la motivazione e il confronto con le argomentazioni prospettate dalle parti. A pag. 25-26 la parte ricorrente fa, quindi, il confronto tra alcuni stralci della sentenza impugnata ele correlative parti dell’atto di appello dei contribuenti. 3. Passando all’esame dei motivi, il primo motivo deve ritenersi fondato, con il conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. Anche recentemente questa Corte ha precisato che il potere- dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori(Cass., 10/01/2025, n. 644). Nel caso di specie la contestazione relativa alla cd. sovrafatturazione –oltre a essere riportata nell’atto impositivo impugnato (trascritto in parte a pag. 3-5 del ricorso in cassazione, in ossequio al principio di specificità) e nell’atto di appello – è ampiamente inquadrabile nell’ambito della categoria delle operazioni oggettivamente inesistenti, dal momento cheil riferimento a « operazioni del tutto o in parte inesistenti emesse da aziende compiacenti » comprende (anche) la realizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti in parte qua. La sentenza impugnata, ritenendo, evidentemente, che la sovrafatturazione fosse qualche cosa di distinto rispetto all’operazione oggettivamente inesistente ha ritenuto che il giudice di prime cure, nel riconoscere la detraibilità del 50% dei costi, avesse confermato, in parte, l’avviso di accertamento impugnato, sulla base di una contestazione che non era stata fatta dall’amministrazione finanziaria. Tale conclusione comporta, tuttavia, la palese violazione dell’art.112 cod. proc. civ., dal momento che il giudice di prime cure non aveva, in realtà, esondato dalle contestazioni mosse dall’amministrazione finanziaria con l’atto impositivo impugnato. Si legge, infatti, nell’avviso di accertamento trascritto a pag. 3 ss.del ricorso in cassazione: «I militari della Guardia di Finanza hanno rilevato che il soggettobeneficiario del finanziamento ha presentato come giustificativi dispesa fatture per operazioni del tutto o in parte inesistenti emesse da aziende compiacenti, in particolare nel 2009 dalla società G.A.R. [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che tutte le fatture riportano una dicitura generica “quota per lavori eseguiti presso il complesso turistico della società IPortici come da computo metrico”, senza la possibilità di poter accertare l’entità dei lavori; inoltre, non è stata esibita nessuna documentazione commerciale a corredo: contratti, accordi scritti,capitolati, computi metrici, ecc.». Secondo questa Corte, infatti, non sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito esamina la questione della sovrafatturazione dei costi qualora la stessa sia stata contestata nell'atto impositivo come fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In tal caso, la valutazione del giudice non costituisce un ampliamento del "thema decidendum" ma rientra nei limiti delle contestazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate(Cass., 25/06/2024, n. 17319). 4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere, quindi, accolto il primo motivo con il conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributar