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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1974

Cassazione n. 14851/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1974 CAMENITA' [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/08/1994 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 27 gennaio 2020 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravato perché commesso da più persone e con un'arma e li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA].

Sostengono che la prova è decisiva potendo la teste, nella cui abitazione era stato commesso il reato, riferire in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma ed alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della scriminante della legittima difesa e che la Corte di appello non ha motivato in ordine alla superfluità della prova.

La prova era stata richiesta ed ammessa, ma il Pubblico ministero non aveva effettuato le ricerche della testimone che pertanto non era stata citata a cura dello stesso; all'udienza in cui la teste avrebbe dovuto essere esaminata il difensore si era opposto alla rinuncia alla prova da parte del Pubblico ministero, ma il Giudice, in accoglimento della rinuncia, aveva revocato l'ammissione della prova senza motivare in ordine alla sua superfluità.

2.2. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa.

La scarsa credibilità della persona offesa aveva condotto alla loro assoluzione per altri reati loro contestati nel medesimo processo e la sola presenza del certificato medico non valeva a riscontrare le sue dichiarazioni in relazione al reato per il quale era intervenuta condanna.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo è assolutamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la testimone si era resa irreperibile.

Ne consegue che non era materialmente possibile l'esame della testimone.

Né risulta che gli imputati abbiano fornito elementi utili al suo rintraccio.

3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto estremamente 2 //i generico e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/02/1974 CAMENITA' [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/08/1994 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 27 gennaio 2020 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravato perché commesso da più persone e con un'arma e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]. Sostengono che la prova è decisiva potendo la teste, nella cui abitazione era stato commesso il reato, riferire in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma ed alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della scriminante della legittima difesa e che la Corte di appello non ha motivato in ordine alla superfluità della prova. La prova era stata richiesta ed ammessa, ma il Pubblico ministero non aveva effettuato le ricerche della testimone che pertanto non era stata citata a cura dello stesso; all'udienza in cui la teste avrebbe dovuto essere esaminata il difensore si era opposto alla rinuncia alla prova da parte del Pubblico ministero, ma il Giudice, in accoglimento della rinuncia, aveva revocato l'ammissione della prova senza motivare in ordine alla sua superfluità. 2.2. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa. La scarsa credibilità della persona offesa aveva condotto alla loro assoluzione per altri reati loro contestati nel medesimo processo e la sola presenza del certificato medico non valeva a riscontrare le sue dichiarazioni in relazione al reato per il quale era intervenuta condanna. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è assolutamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la testimone si era resa irreperibile. Ne consegue che non era materialmente possibile l'esame della testimone. Né risulta che gli imputati abbiano fornito elementi utili al suo rintraccio. 3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto estremamente 2 //i generico e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla DE
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