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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 14185/2023

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Ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22754/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale coerede di V assallo Pietro, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gianfranco che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ATER), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini 44 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lino; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7669/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];ANTEFATTO 1.[OSCURATO:PERSONA] era proprietaria di terreni, che venivano occupati dal Comune di Frosinone e dall’[OSCURATO:PERSONA] (ora ATER). 2.Con atto di citazione 19/05/1980 i fratelli Pietro ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della Cressati, convenivano davanti al Tribunale di Frosinone l'allora I.A.C.P. di Frosinone (ora A.T.E.R.) ed il Comune di Frosinone per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per la illegittima occupazione di terreni di loro proprietà, siti in Frosinone.

Nel giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali cessionarie da [OSCURATO:PERSONA] di tutti i diritti e crediti a costui derivanti dalla causa (nel corso della quale lo stesso cedente chiedeva al Tribunale di pronunziare direttamente a favore delle cessionarie, il che non veniva concesso per la mancata estromissione dal giudizio del cedente medesimo).

Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 291/1994 condannava gli Enti convenuti in via solidale, al pagamento della somma di vecchie lire 330.645.000 in favore di ognuno dei due attori.

Avverso detta sentenza veniva proposta impugnazione dai fratelli Vassallo.

La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3047/2000 riconosceva loro la maggior somma di vecchie lire 1.204.276.288, oltre interessi compensativi dal fatto.

3. Intervenuta la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] notificava la sentenza in forma esecutiva all’'IACP di Frosinone intimando il pagamento della quota pari al 50% della somma liquidata dalla Corte d'Appello di Roma.L'IACP con mandato di pagamento del 02/08/2001 corrispondeva a [OSCURATO:PERSONA] la somma intimata di lire 584.504.829, facendosi però previamente rilasciare da costui, il 1° agosto 2001, dichiarazione di impegno espresso a garantire, manlevare e tenere indenne l'I.A.C.P. medesimo in relazione a qualsiasi pretesa, ragione ed azione che dovessero essere avanzate nei confronti dell’I.A.

C.P. dalla Sig. ra [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA]... cessionarie del credito.

A sua volta la cessionaria finale Jacobini, munitasi anch'essa di copia esecutiva della sentenza d'appello, la notificava insieme al precetto e, non ricevendo il pagamento, iniziava l'esecuzione forzata nei confronti del Comune di Frosinone e dell'IACP con vari atti di pignoramento, seguiti da ordinanza del Giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto l’assegnazione della somma di euro 436.658,25 [OSCURATO:PERSONA] e gli Enti intimati proponevano opposizione allo scopo di sentire dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia degli atti di esecuzione proposti dalla Jacobini.

I giudizi venivano riuniti Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 724/2004 respingeva le opposizioni proposte e stabiliva, tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ... ii diritto di ottenere il pagamento da tali Enti, avendo conservato, nel giudizio indicato (quello definito con sentenza n. 3047/2000 della Corte di appello di Roma, ndr), solo la legittimazione processuale e non già il diritto sostanziale dalla sentenza derivante (pag. 16).

La sentenza del Tribunale veniva impugnata avanti la Corte di appello di Roma.

Nel corso del giudizio di appello, a seguito della intervenuta morte di [OSCURATO:PERSONA], si costituiva, in qualità di erede dello stesso, la Chiarelli, chiamata in giudizio da IACP quale soggetto tenuto, per titolo successivo, a rispondere dell’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] con la menzionata scrittura del 1° agosto 2001 La Corte di appello di Roma con sentenza n. 3507/2009 confermava la sentenza di primo grado.

4. Nel frattempo, nel 2007, la Jacobini riproponeva nei confronti dell'ATER (ex IACP) della Provincia di Frosinone vari procedimenti esecutivi mobiliari presso le altrettante Tesorerie dell'Ente in forza della sentenza n. 3047/2000 della Corte di appello di Roma (e quindi in forza dello stesso titolo esecutivo che nel 2001 era stato utilizzato anche da [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere, quale cessionaria finale del medesimo [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della quota di pertinenza del suo dante causa. [OSCURATO:PERSONA] dell'Esecuzione, riconoscendo in capo alla Jacobini la effettiva titolarità del credito azionato, con provvedimento del 26 marzo 2008 disponeva l'assegnazione in suo favore della somma pignorata di € 436.658,25 a totale soddisfo delle spese di esecuzione ed a parziale soddisfo del credilo vantato .

L'ATER era così costretta a pagare alla Jacobini le stesse somme già corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] in forza dello stesso titolo, questa volta maggiorate degli interessi e degli accessori di legge, oltre alle spese delle procedure esecutive, per un importo complessivo di euro 699.999,99.

5. L’ATER, co n ricorso depositato il 3 marzo 2010 chiedeva al Tribunale di Frosinone l’autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo ante causam i beni immobili di proprietà della Chiarelli, nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale concedeva la richiesta misura cautelare con provvedimento del 31 maggio 2010 fino a concorrenza di euro 333.333,36.

Avverso detto provvedimento la Chiarelli proponeva reclamo che veniva respinto, con condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA]

6. L'ATER, con citazione notificata il 23 luglio 2010 conveniva in giudizio la Chiarelli per sentirla dichiarare tenuta, nella sua citata qualità, a far fronte alle obbligazioni assunte e alle garanzie prestate dal suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di manleva del 1° agosto 2001 e in subordine e comunque, alla restituzione di tutte le somme indebitamente incassate dal predetto suo dante causa, oltre agli interessi ed ai maggiori danni provocati con la sua condotta illecita.

Nel giudizio si costituiva la Chiarelli proponendo varieeccezioni.

Il Tribunale con sentenza n. 260/2014 respingeva le eccezioni della Chiarelli ed accoglieva la domanda principale dell'ATER, condannando la Chiarelli al pagamento delta somma di € 699.999,99, oltre agli interessi dall'8 aprile 2010 al saldo ed oltre le spese di causa.

7. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la Chiarelli interponeva appello, proponendo tre motivi.

Con il primo motivo lamentava che ATER, incardinando il giudizio di merito nei suoi confronti, quale incontestata erede di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto una domanda diversa e nuova rispetto a quella fatta valere in precedenza nei di lei confronti quale vedova di [OSCURATO:PERSONA], successibile ab intestato in tale qualità nel contesto segnato dalla probabile esistenzadi figli del defunto.Con il secondo motivo lamentava che l’ATER aveva fondato la sua domanda su una obbligazione che, in quanto contemplata da un atto nullo per difetto di causa giustificatrice, non era azionabile.

Con il terzo ed ultimo motivo lamentava che l’ATER aveva infondatamente proposto domanda di ripetizione di indebito ex latere accipientis, essendo [OSCURATO:PERSONA] formalmente legittimato a ricevere il pagamento effettuato nei suoi confronti, salvo il carattere non liberatorio di tale pagamento.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7669/2019 respingeva l’appello e condannava la Chiarelli al rimborso delle spese processuali relative al grado.

8. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Chiarelli.

Ha resistito con controricorso l’ATER - [OSCURATO:PERSONA] delta Provincia di Frosinone, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso.

In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, si è riservata di riproporre le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento danni, avanzate in fase di merito sia davanti al Tribunale di Frosinone che davanti alla Corte di appello, ma mai fin qui esaminate.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis

1. c.p.c.

Il Procuratore generale non ha formulato conclusioni.

I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della Chiarelli è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello per violazione degli artt. 345, 669 octies, 669 novies, 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo primo motivo di appello, ha ritenuto che ATER - dopo aver c hiesto l’autorizzazione al sequestro conservativo nei suoi confronti, quale vedova di [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, coerede di quest’ultimo) e dopo aver quindi formulato istanza cautelare ragguagliata a quanto corrispondente alla sua quota di eredità, pari ad un terzo -aveva ritualmente introdotto il giudizio di merito con atto di citazione 23 luglio 2010, chiedendo la sua condanna al pagamento dell’intera somma, già pagata alla cessionaria Jacobini e già pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo lei eccepito, nel costituirsi in giudizio, i limiti entro i quali, come coerede, era tenuta al pagamento del debito ereditario.

In sintesi, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, tanto ritenendo, ha dato ingresso ad un novum inammissibile in un quadr o nel quale l’unicità del processo, così come regolato dagli artt. 689 octies e 669 novies c.p.c., esclude in limine la possibilità in capo all’attore di esercitare in sede di merito un ius novandi (e, quindi, di introdurre una autonoma domanda di merito).

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, esaminando congiuntamente il motivo secondo ed il motivo terzo del suo atto appello, li ha dichiarati inammissibili, sull’erroneo presupposto che lei aveva contraddittoriamente in essi riferito che: da un lato, nei confronti del Vassallo, l’ATER stava effettuando un pagamento privo di efficacia liberatoria (in quanto esisteva già una pronuncia definitiva circa la spettanza alla [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, alla Jacobini, del diritto di credito derivante dalla cessione in loro favore), e, dall’altro, che il pagamento era avvenuto nei confronti di un soggetto, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’appunto, formalmente titolato (in quanto destinatario degli effetti prodotti dalle sentenze nn. 291 del 1994 e 3047 del 2000).

In sintesi, secondo la ricorrente, la corte territoriale, tanto ritenendo, ha ravvisato la rilevata illogicità erroneamente, in quanto non ha considerato che, in base all’art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e, in caso di intervento da parte del successore, la sentenza pronunciata contro il dante causa produce effetti anche nei suoi confronti: l’applicabilità di tale disposizione al caso di specie, secondo la ricorrente, comporta che sia il cedente che la cessionaria del diritto di credito nei confronti dell’Istituto avevano entrambi, all’esito del processo, titolo giudiziale al pagamento della somma che di tale diritto costituiva oggetto.

1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui la corte territoriale – in contrasto con il giudicato formatosi (con riguardo alle cessioni di credito, dapprima, alla [OSCURATO:PERSONA], e, poi, alla Jacobini) in forza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 291/1994 non impugnata in parte qua – ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesseragionevolmente contratto l’obbligazione, costituente oggetto della scrittura 1° agosto 2001, avendo rilasciato tale scrittura in relazione agli atti di cessione del credito, la cui validità dalla data del pagamento effettuata dall’IACP in favore del Vassallo, era ancora sub iudice e poi dimostratas i inefficace nei confronti del Comune .

In sintesi, in tesi della ricorrente, secondo quanto affermato nella impugnata sentenza, il giudicato sulle intervenute cessioni di credito, sulla loro validità ed efficacia, nonché sulla loro opponibilità per tutto quanto concerne il dedotto ed il deducibile si era formato (non in forza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 291/1994, non impugnata in parte qua, ma) in forza delle sentenze intervenute nel successivo giudizio di merito (e cioè in forza della sentenza n. 724/2004 del Tribunale di Frosinone e della sentenza n. 3507/2009 della Corte di appello di Roma), che, invece, secondo la tesi della ricorrente, avrebbero unicamente sancito la pregressa formazione del giudicato sul punto.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 n. 2, 1322 secondo comma, 1343 e 1345 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la scrittura 1 agosto 2001 non era nulla, in quanto, all’epoca in cui veniva redatta, era funzionale all’interesse perseguito dalle parti, essendo da tenere indenne l’IACP da eventuali pretese di [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di essere avanzate con riguardo ad un titolo (cessione del credito), la cui esistenza, validità ed efficacia, erano sub iudice .

2. Giova premettere che, nella sentenza impugnata, in sintesi, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito il contenuto della sentenza di primo grado (pp. 2,3 e 4) e dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello (p. 4), -alle pp. 5-7, ha rigettato il primo motivo, in quanto ha ritenuto che l’ATER, incardinando il giudizio di merito, aveva agito ritualmente nei confronti della Chiarelli.

Ciò in quanto una volta esperito, come nel caso all’esame, un procedimento cautelare, questo termina con l’ordinanza di accoglimento o rigetto del Giudice monocratico (e del Collegio in caso di reclamo), mentre il successivo processo di cognizione richiede un’autonoma domanda di merito ; -alle pp. 7-10, ha rigettato il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente trattati, in quanto ha ritenuto illogico assumere che la garanzia prestata dal Vassallo sarebbe nulla perché priva di causa in quanto all’atto del pagamento da parte dell’ATER non vi sarebbe stato alcun titoloper la riscossione, mentre sotto altro profilo non sussisterebbero gli estremi dell’indebito pagamento in capo al Vassallo perché soggetto titolato a riceverlo .

Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto (pp. 9 e 10) che l’impugnazione non era fondata in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a manlevare l’ATER in relazione a qualsiasi pretese, ragione o azione che dovessero essere avanzate nei confronti dell’Ente da parte della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e/o Jacobini in virtù dei titoli in base ai quali le stese erano intervenute nei giudizi di primo e secondo grado, vale a dire gli atti di cessione del credito, la cui validità, alla data del pagamento effettuato dall’IACP in favore del Vassallo, era ancora sub iudice (in quanto le successive impugnazioni eran o poi state decise con la sentenza n. 724/2004 dal Tribunale di Frosinone poi confermata in appello da questa Corte con sentenza n. 3507/2009) .

A sostegno di detto assunto la Corte territoriale si è espressa affermando che è dalla sentenza n. 3507/09 della Corte territoriale che si ricava che la successione della Jacobini nella titolarità del credito … doveva ritenersi espressamente affermata , circostanza questa che l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Infondato è il primo motivo, in quanto: a) il procedimento cautelare, come si desume dall’art. 669 octies sesto comma e come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, non riveste carattere anticipatorio ma carattere strumentale rispetto alla successiva fase di merito; ragion per cui, fermo restando che sono rimasti inalterati gli elementi costitutivi delle domande introduttive dei rispettivi procedimenti, l’Ater ha legittimamente chiesto la tutela cautelare per un importo minore del credito, poi reclamato nella sua interezza in fase di merito; b) l’Ater, già in fase cautelare, ha indicato la consistenza della successiva domanda di merito (a cautela della quale richiedeva sequestro conservativo), riferendola per intero alla Chiarelli, anche se ha ritenuto opportuno limitarla in quella sede per il caso che la Chiarelli indicasse la presenza di altri eredi.

3.2. Infondato è il secondo motivo.

In punto di diritto, a norma dell’art. 111 c.p.c., nel caso in cui il diritto controverso sia trasferito per successione per atto tra vivi a titolo particolare, mentre è pendente il processo, quest’ultimo prosegue tra le parti originarie, ma il dante causa non è più titolare del diritto che egli difende nel processo, essendo invece sostituto processuale del vero interessato.

Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in causa, ma il dante causa può essere estromesso soltanto se le parti vi consentono.

In ogni caso, la sentenza pronunciata contro il dante causa spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, che è quindi legittimato ad impugnarla (ma il suo acquisto non sarà pregiudicato dalla soccombenza in giudizio del suo dante causa, se si tratta di acquisto in buona fede di bene mobile ex art. 1153 c.c. o se la trascrizione dell’atto di acquisto del bene immobile sia avvenuta prima della trascrizione della domanda giudiziale).

La ratio della disciplina che precede riposa nel fatto che, se il legislatore avesse disposto che il trasferimento inter vivos del diritto sostanziale comportasse anche la successione nel processo, si sarebbe presentato l’inconveniente di mettere ciascuna delle parti in condizione di poter costringere l’altra a subire il continuo cambiamento del suo contraddittore.

Proprio per evitare questo inconveniente, nel diritto romano era vietato il trasferimento del bene controverso durante la pendenza del giudizio.

Il nostro ordinamento non accoglie tale soluzione, in quanto contrasta con la moderna economica dei traffici, ma prevede che il dante causa non è automaticamente estromesso dal giudizio, ma anzi lo prosegue (per l’appunto come sostituto processuale del vero interessato).

In applicazione del disposto che precede – poiché, come riferisce lo stesso ricorrente (p. 20 ultimo periodo), “[OSCURATO:PERSONA] … non era più titolare del diritto ceduto nel corso del processo”, ma “poteva tuttavia conseguire il pagamento per poi rimetterne l’ammontare alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA]” – non essendo ciò accaduto l’Ater ha legittimamente agito in giudizio per sentire dichiarato l’obbligo del Vassallo a restituire, in forza della garanzia rilasciata, quanto aveva incassato perché fosse consegnato alla cessionaria Jacobini.

In definitiva, nessuna violazione di legge è ravvisabile nell’iter argomentativo svolto dalla Corte, peraltro del tutto corrispondente a quello svolto dal giudice di primo grado.

3.3. Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente.

In punto di fatto, si rammenta che: a) l’istituto, precettato dal Vassallo, ha corrisposto a quest’ultimo la somma di 584 milioni circa delle vecchie lire, ma il Vassallo, in data 1° agosto 2001, ha sottoscritto Atto di accettazione di pagamento e di manleva, in forza del quale ha assunto l’obbligazione di garantire, manlevare e tenere indenne l’IACP in relazione a qualsiasi pretesa, ragione od azione che dovessero essere avanzate nei confronti dell’IACP dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e/o Jacobini in virtù dei titoli in base ai quali le stesse sono intervenute nei giudizi di primo e di secondo grado ; b) i titoli in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] e la Jacobini sono intervenute nei giudizi di primo e di secondo grado sono costituiti dagli atti di cessione del credito; c) nelle more del giudizio il Vassallo è deceduto e con comparsa del 14 febbraio 2005 si è per l’appunto costituita, in qualità di erede, la vedova Chiarelli; d) in detta comparsa la Chiarelli, odierna ricorrente, ha chiesto, tra l’altro, la sospensione del giudizio per essere ancora pendente avanti al Tribunale di Frosinone altra causa avente ad oggetto l’azione di invalidità della cessione Vassallo/[OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, [OSCURATO:PERSONA]/Jacobini).

Orbene, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, l’obbligazione, di cui al menzionato atto del 1° agosto 2011, sarebbe stata assunta in contrasto con il giudicato espresso dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 91/1994.

Sennonché, la corte territoriale .- – anche richiama ndo (p. 10) la sentenza del giudice di primo grado, che “tale soluzione” aveva “correttamente valutato” – ha ritenuto (p.9) l’ assunto della Chiarelli smentito dalla circostanza che, alla data del pagamento effettuato dall’Istituto (2001), la validità degli atti di cessione di credito era ancora di fatto ritenuta sub judice da entrambe le parti ( in quanto le successive impugnazioni erano poi state decise con la sentenza n. 724/2004 dal Tribunale di Frosinone, poi confermata in appello da questa Corte con sentenza n.3507/2009 ).

Conseguentemente la Corte di appello ha impl icitamente ritenuto che la dichiarazione di garanzia e manleva del 1° agosto 2001 era diretta a perseguire, come legittimo scopo pratico, il recupero di un pagamento (non dovuto nella sostanza) da parte dell’ente pubblico.

In definitiva, nessuna violazione di legge è ravvisabile nell’ iter argomentativo svolto dalla Corteterritoriale, peraltro anche sul punto corrispondente a quello svolto dal giudice di primo grado.3.

Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.560 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22754/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale coerede di V assallo Pietro, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gianfranco che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (ATER), elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini 44 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lino; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7669/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];ANTEFATTO 1.[OSCURATO:PERSONA] era proprietaria di terreni, che venivano occupati dal Comune di Frosinone e dall’[OSCURATO:PERSONA] (ora ATER). 2.Con atto di citazione 19/05/1980 i fratelli Pietro ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della Cressati, convenivano davanti al Tribunale di Frosinone l'allora I.A.C.P. di Frosinone (ora A.T.E.R.) ed il Comune di Frosinone per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per la illegittima occupazione di terreni di loro proprietà, siti in Frosinone. Nel giudizio intervenivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali cessionarie da [OSCURATO:PERSONA] di tutti i diritti e crediti a costui derivanti dalla causa (nel corso della quale lo stesso cedente chiedeva al Tribunale di pronunziare direttamente a favore delle cessionarie, il che non veniva concesso per la mancata estromissione dal giudizio del cedente medesimo). Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 291/1994 condannava gli Enti convenuti in via solidale, al pagamento della somma di vecchie lire 330.645.000 in favore di ognuno dei due attori. Avverso detta sentenza veniva proposta impugnazione dai fratelli Vassallo. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3047/2000 riconosceva loro la maggior somma di vecchie lire 1.204.276.288, oltre interessi compensativi dal fatto. 3. Intervenuta la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] notificava la sentenza in forma esecutiva all’'IACP di Frosinone intimando il pagamento della quota pari al 50% della somma liquidata dalla Corte d'Appello di Roma.L'IACP con mandato di pagamento del 02/08/2001 corrispondeva a [OSCURATO:PERSONA] la somma intimata di lire 584.504.829, facendosi però previamente rilasciare da costui, il 1° agosto 2001, dichiarazione di impegno espresso a garantire, manlevare e tenere indenne l'I.A.C.P. medesimo in relazione a qualsiasi pretesa, ragione ed azione che dovessero essere avanzate nei confronti dell’I.A. C.P. dalla Sig. ra [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA]... cessionarie del credito. A sua volta la cessionaria finale Jacobini, munitasi anch'essa di copia esecutiva della sentenza d'appello, la notificava insieme al precetto e, non ricevendo il pagamento, iniziava l'esecuzione forzata nei confronti del Comune di Frosinone e dell'IACP con vari atti di pignoramento, seguiti da ordinanza del Giudice dell’esecuzione, avente ad oggetto l’assegnazione della somma di euro 436.658,25 [OSCURATO:PERSONA] e gli Enti intimati proponevano opposizione allo scopo di sentire dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia degli atti di esecuzione proposti dalla Jacobini. I giudizi venivano riuniti Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 724/2004 respingeva le opposizioni proposte e stabiliva, tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ... ii diritto di ottenere il pagamento da tali Enti, avendo conservato, nel giudizio indicato (quello definito con sentenza n. 3047/2000 della Corte di appello di Roma, ndr), solo la legittimazione processuale e non già il diritto sostanziale dalla sentenza derivante (pag. 16). La sentenza del Tribunale veniva impugnata avanti la Corte di appello di Roma. Nel corso del giudizio di appello, a seguito della intervenuta morte di [OSCURATO:PERSONA], si costituiva, in qualità di erede dello stesso, la Chiarelli, chiamata in giudizio da IACP quale soggetto tenuto, per titolo successivo, a rispondere dell’obbligazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] con la menzionata scrittura del 1° agosto 2001 La Corte di appello di Roma con sentenza n. 3507/2009 confermava la sentenza di primo grado. 4. Nel frattempo, nel 2007, la Jacobini riproponeva nei confronti dell'ATER (ex IACP) della Provincia di Frosinone vari procedimenti esecutivi mobiliari presso le altrettante Tesorerie dell'Ente in forza della sentenza n. 3047/2000 della Corte di appello di Roma (e quindi in forza dello stesso titolo esecutivo che nel 2001 era stato utilizzato anche da [OSCURATO:PERSONA]) per ottenere, quale cessionaria finale del medesimo [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della quota di pertinenza del suo dante causa. [OSCURATO:PERSONA] dell'Esecuzione, riconoscendo in capo alla Jacobini la effettiva titolarità del credito azionato, con provvedimento del 26 marzo 2008 disponeva l'assegnazione in suo favore della somma pignorata di € 436.658,25 a totale soddisfo delle spese di esecuzione ed a parziale soddisfo del credilo vantato . L'ATER era così costretta a pagare alla Jacobini le stesse somme già corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] in forza dello stesso titolo, questa volta maggiorate degli interessi e degli accessori di legge, oltre alle spese delle procedure esecutive, per un importo complessivo di euro 699.999,99. 5. L’ATER, co n ricorso depositato il 3 marzo 2010 chiedeva al Tribunale di Frosinone l’autorizzazione a sottoporre a sequestro conservativo ante causam i beni immobili di proprietà della Chiarelli, nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale concedeva la richiesta misura cautelare con provvedimento del 31 maggio 2010 fino a concorrenza di euro 333.333,36. Avverso detto provvedimento la Chiarelli proponeva reclamo che veniva respinto, con condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 6. L'ATER, con citazione notificata il 23 luglio 2010 conveniva in giudizio la Chiarelli per sentirla dichiarare tenuta, nella sua citata qualità, a far fronte alle obbligazioni assunte e alle garanzie prestate dal suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di manleva del 1° agosto 2001 e in subordine e comunque, alla restituzione di tutte le somme indebitamente incassate dal predetto suo dante causa, oltre agli interessi ed ai maggiori danni provocati con la sua condotta illecita. Nel giudizio si costituiva la Chiarelli proponendo varieeccezioni. Il Tribunale con sentenza n. 260/2014 respingeva le eccezioni della Chiarelli ed accoglieva la domanda principale dell'ATER, condannando la Chiarelli al pagamento delta somma di € 699.999,99, oltre agli interessi dall'8 aprile 2010 al saldo ed oltre le spese di causa. 7. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la Chiarelli interponeva appello, proponendo tre motivi. Con il primo motivo lamentava che ATER, incardinando il giudizio di merito nei suoi confronti, quale incontestata erede di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto una domanda diversa e nuova rispetto a quella fatta valere in precedenza nei di lei confronti quale vedova di [OSCURATO:PERSONA], successibile ab intestato in tale qualità nel contesto segnato dalla probabile esistenzadi figli del defunto.Con il secondo motivo lamentava che l’ATER aveva fondato la sua domanda su una obbligazione che, in quanto contemplata da un atto nullo per difetto di causa giustificatrice, non era azionabile. Con il terzo ed ultimo motivo lamentava che l’ATER aveva infondatamente proposto domanda di ripetizione di indebito ex latere accipientis, essendo [OSCURATO:PERSONA] formalmente legittimato a ricevere il pagamento effettuato nei suoi confronti, salvo il carattere non liberatorio di tale pagamento. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7669/2019 respingeva l’appello e condannava la Chiarelli al rimborso delle spese processuali relative al grado. 8. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Chiarelli. Ha resistito con controricorso l’ATER - [OSCURATO:PERSONA] delta Provincia di Frosinone, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso. In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, si è riservata di riproporre le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento danni, avanzate in fase di merito sia davanti al Tribunale di Frosinone che davanti alla Corte di appello, ma mai fin qui esaminate. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c. Il Procuratore generale non ha formulato conclusioni. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della Chiarelli è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello per violazione degli artt. 345, 669 octies, 669 novies, 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo primo motivo di appello, ha ritenuto che ATER - dopo aver c hiesto l’autorizzazione al sequestro conservativo nei suoi confronti, quale vedova di [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, coerede di quest’ultimo) e dopo aver quindi formulato istanza cautelare ragguagliata a quanto corrispondente alla sua quota di eredità, pari ad un terzo -aveva ritualmente introdotto il giudizio di merito con atto di citazione 23 luglio 2010, chiedendo la sua condanna al pagamento dell’intera somma, già pagata alla cessionaria Jacobini e già pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo lei eccepito, nel costituirsi in giudizio, i limiti entro i quali, come coerede, era tenuta al pagamento del debito ereditario. In sintesi, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, tanto ritenendo, ha dato ingresso ad un novum inammissibile in un quadr o nel quale l’unicità del processo, così come regolato dagli artt. 689 octies e 669 novies c.p.c., esclude in limine la possibilità in capo all’attore di esercitare in sede di merito un ius novandi (e, quindi, di introdurre una autonoma domanda di merito). 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, esaminando congiuntamente il motivo secondo ed il motivo terzo del suo atto appello, li ha dichiarati inammissibili, sull’erroneo presupposto che lei aveva contraddittoriamente in essi riferito che: da un lato, nei confronti del Vassallo, l’ATER stava effettuando un pagamento privo di efficacia liberatoria (in quanto esisteva già una pronuncia definitiva circa la spettanza alla [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, alla Jacobini, del diritto di credito derivante dalla cessione in loro favore), e, dall’altro, che il pagamento era avvenuto nei confronti di un soggetto, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] per l’appunto, formalmente titolato (in quanto destinatario degli effetti prodotti dalle sentenze nn. 291 del 1994 e 3047 del 2000). In sintesi, secondo la ricorrente, la corte territoriale, tanto ritenendo, ha ravvisato la rilevata illogicità erroneamente, in quanto non ha considerato che, in base all’art. 111 c.p.c., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e, in caso di intervento da parte del successore, la sentenza pronunciata contro il dante causa produce effetti anche nei suoi confronti: l’applicabilità di tale disposizione al caso di specie, secondo la ricorrente, comporta che sia il cedente che la cessionaria del diritto di credito nei confronti dell’Istituto avevano entrambi, all’esito del processo, titolo giudiziale al pagamento della somma che di tale diritto costituiva oggetto. 1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nella parte in cui la corte territoriale – in contrasto con il giudicato formatosi (con riguardo alle cessioni di credito, dapprima, alla [OSCURATO:PERSONA], e, poi, alla Jacobini) in forza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 291/1994 non impugnata in parte qua – ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesseragionevolmente contratto l’obbligazione, costituente oggetto della scrittura 1° agosto 2001, avendo rilasciato tale scrittura in relazione agli atti di cessione del credito, la cui validità dalla data del pagamento effettuata dall’IACP in favore del Vassallo, era ancora sub iudice e poi dimostratas i inefficace nei confronti del Comune . In sintesi, in tesi della ricorrente, secondo quanto affermato nella impugnata sentenza, il giudicato sulle intervenute cessioni di credito, sulla loro validità ed efficacia, nonché sulla loro opponibilità per tutto quanto concerne il dedotto ed il deducibile si era formato (non in forza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 291/1994, non impugnata in parte qua, ma) in forza delle sentenze intervenute nel successivo giudizio di merito (e cioè in forza della sentenza n. 724/2004 del Tribunale di Frosinone e della sentenza n. 3507/2009 della Corte di appello di Roma), che, invece, secondo la tesi della ricorrente, avrebbero unicamente sancito la pregressa formazione del giudicato sul punto. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 n. 2, 1322 secondo comma, 1343 e 1345 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la scrittura 1 agosto 2001 non era nulla, in quanto, all’epoca in cui veniva redatta, era funzionale all’interesse perseguito dalle parti, essendo da tenere indenne l’IACP da eventuali pretese di [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di essere avanzate con riguardo ad un titolo (cessione del credito), la cui esistenza, validità ed efficacia, erano sub iudice . 2. Giova premettere che, nella sentenza impugnata, in sintesi, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito il contenuto della sentenza di primo grado (pp. 2,3 e 4) e dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello (p. 4), -alle pp. 5-7, ha rigettato il primo motivo, in quanto ha ritenuto che l’ATER, incardinando il giudizio di merito, aveva agito ritualmente nei confronti della Chiarelli. Ciò in quanto una volta esperito, come nel caso all’esame, un procedimento cautelare, questo termina con l’ordinanza di accoglimento o rigetto del Giudice monocratico (e del Collegio in caso di reclamo), mentre il successivo processo di cognizione richiede un’autonoma domanda di merito ; -alle pp. 7-10, ha rigettato il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente trattati, in quanto ha ritenuto illogico assumere che la garanzia prestata dal Vassallo sarebbe nulla perché priva di causa in quanto all’atto del pagamento da parte dell’ATER non vi sarebbe stato alcun titoloper la riscossione, mentre sotto altro profilo non sussisterebbero gli estremi dell’indebito pagamento in capo al Vassallo perché soggetto titolato a riceverlo . Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto (pp. 9 e 10) che l’impugnazione non era fondata in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a manlevare l’ATER in relazione a qualsiasi pretese, ragione o azione che dovessero essere avanzate nei confronti dell’Ente da parte della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e/o Jacobini in virtù dei titoli in base ai quali le stese erano intervenute nei giudizi di primo e secondo grado, vale a dire gli atti di cessione del credito, la cui validità, alla data del pagamento effettuato dall’IACP in favore del Vassallo, era ancora sub iudice (in quanto le successive impugnazioni eran o poi state decise con la sentenza n. 724/2004 dal Tribunale di Frosinone poi confermata in appello da questa Corte con sentenza n. 3507/2009) . A sostegno di detto assunto la Corte territoriale si è espressa affermando che è dalla sentenza n. 3507/09 della Corte territoriale che si ricava che la successione della Jacobini nella titolarità del credito … doveva ritenersi espressamente affermata , circostanza questa che l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta. 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Infondato è il primo motivo, in quanto: a) il procedimento cautelare, come si desume dall’art. 669 octies sesto comma e come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, non riveste carattere anticipatorio ma carattere strumentale rispetto alla successiva fase di merito; ragion per cui, fermo restando che sono rimasti inalterati gli elementi costitutivi delle domande introduttive dei rispettivi procedimenti, l’Ater ha legittimamente chiesto la tutela cautelare per un importo minore del credito, poi reclamato nella sua interezza in fase di merito; b) l’Ater, già in fase cautelare, ha indicato la consistenza della successiva domanda di merito (a cautela della quale richiedeva sequestro conservativo), riferendola per intero alla Chiarelli, anche se ha ritenuto opportuno limitarla in quella sede per il caso che la Chiarelli indicasse la presenza di altri eredi. 3.2. Infondato è il secondo motivo. In punto di diritto, a norma dell’art. 111 c.p.c., nel caso in cui il diritto controverso sia trasferito per successione per atto tra vivi a titolo particolare, mentre è pendente il processo, quest’ultimo prosegue tra le parti originarie, ma il dante causa non è più titolare del diritto che egli difende nel processo, essendo invece sostituto processuale del vero interessato. Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato in causa, ma il dante causa può essere estromesso soltanto se le parti vi consentono. In ogni caso, la sentenza pronunciata contro il dante causa spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, che è quindi legittimato ad impugnarla (ma il suo acquisto non sarà pregiudicato dalla soccombenza in giudizio del suo dante causa, se si tratta di acquisto in buona fede di bene mobile ex art. 1153 c.c. o se la trascrizione dell’atto di acquisto del bene immobile sia avvenuta prima della trascrizione della domanda giudiziale). La ratio della disciplina che precede riposa nel fatto che, se il legislatore avesse disposto che il trasferimento inter vivos del diritto sostanziale comportasse anche la successione nel processo, si sarebbe presentato l’inconveniente di mettere ciascuna delle parti in condizione di poter costringere l’altra a subire il continuo cambiamento del suo contraddittore. Proprio per evitare questo inconveniente, nel diritto romano era vietato il trasferimento del bene controverso durante la pendenza del giudizio. Il nostro ordinamento non accoglie tale soluzione, in quanto contrasta con la moderna economica dei traffici, ma prevede che il dante causa non è automaticamente estromesso dal giudizio, ma anzi lo prosegue (per l’appunto come sostituto processuale del vero interessato). In applicazione del disposto che precede – poiché, come riferisce lo stesso ricorrente (p. 20 ultimo periodo), “[OSCURATO:PERSONA] … non era più titolare del diritto ceduto nel corso del processo”, ma “poteva tuttavia conseguire il pagamento per poi rimetterne l’ammontare alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA]” – non essendo ciò accaduto l’Ater ha legittimamente agito in giudizio per sentire dichiarato l’obbligo del Vassallo a restituire, in forza della garanzia rilasciata, quanto aveva incassato perché fosse consegnato alla cessionaria Jacobini. In definitiva, nessuna violazione di legge è ravvisabile nell’iter argomentativo svolto dalla Corte, peraltro del tutto corrispondente a quello svolto dal giudice di primo grado. 3.3. Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente. In punto di fatto, si rammenta che: a) l’istituto, precettato dal Vassallo, ha corrisposto a quest’ultimo la somma di 584 milioni circa delle vecchie lire, ma il Vassallo, in data 1° agosto 2001, ha sottoscritto Atto di accettazione di pagamento e di manleva, in forza del quale ha assunto l’obbligazione di garantire, manlevare e tenere indenne l’IACP in relazione a qualsiasi pretesa, ragione od azione che dovessero essere avanzate nei confronti dell’IACP dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e/o Jacobini in virtù dei titoli in base ai quali le stesse sono intervenute nei giudizi di primo e di secondo grado ; b) i titoli in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] e la Jacobini sono intervenute nei giudizi di primo e di secondo grado sono costituiti dagli atti di cessione del credito; c) nelle more del giudizio il Vassallo è deceduto e con comparsa del 14 febbraio 2005 si è per l’appunto costituita, in qualità di erede, la vedova Chiarelli; d) in detta comparsa la Chiarelli, odierna ricorrente, ha chiesto, tra l’altro, la sospensione del giudizio per essere ancora pendente avanti al Tribunale di Frosinone altra causa avente ad oggetto l’azione di invalidità della cessione Vassallo/[OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, [OSCURATO:PERSONA]/Jacobini). Orbene, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, l’obbligazione, di cui al menzionato atto del 1° agosto 2011, sarebbe stata assunta in contrasto con il giudicato espresso dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 91/1994. Sennonché, la corte territoriale .- – anche richiama ndo (p. 10) la sentenza del giudice di primo grado, che “tale soluzione” aveva “correttamente valutato” – ha ritenuto (p.9) l’ assunto della Chiarelli smentito dalla circostanza che, alla data del pagamento effettuato dall’Istituto (2001), la validità degli atti di cessione di credito era ancora di fatto ritenuta sub judice da entrambe le parti ( in quanto le successive impugnazioni erano poi state decise con la sentenza n. 724/2004 dal Tribunale di Frosinone, poi confermata in appello da questa Corte con sentenza n.3507/2009 ). Conseguentemente la Corte di appello ha impl icitamente ritenuto che la dichiarazione di garanzia e manleva del 1° agosto 2001 era diretta a perseguire, come legittimo scopo pratico, il recupero di un pagamento (non dovuto nella sostanza) da parte dell’ente pubblico. In definitiva, nessuna violazione di legge è ravvisabile nell’ iter argomentativo svolto dalla Corteterritoriale, peraltro anche sul punto corrispondente a quello svolto dal giudice di primo grado.3. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.560 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co
Sentenza Cassazione n. 14185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris