CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07116/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r. pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura del 5 marzo 2015; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria , in persona del commissario straordinario pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Andrea della Valle n. 6 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – Oggetto: opp. stato passivo AC –17/12/2021 r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 649/2015, sez. 4° civile, depositatain data 10 febbraio 20 15 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l’ opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in amministrazione straordinaria , con cui lamentava la mancata ammissione del proprio credito per euro 5.404.478,08, a titolo di rimborso di prestito obbligazionario. 2. Il giudice di secondo grado ha osservato , in risposta ai motivi di gravame e per quanto ancora rileva: a) che il possesso dei titoli obbligazionari al portatore da parte dell’ odierna ricorrente doveva considerarsi necessario per ottenere l’ammissione al passivo, tanto più atteso che gli effetti di quest’ultima si estendono anche ai creditori dell’ impresa insolvente , come tali estranei al rapporto cartolare tra emittente e primo prenditore , sì da rendere viepiù indispensabilela presentazione dei titoli di legittimazione al debitore; b) che decisiva era appunto la mancanza di possesso dei titoli da parte della opponente, ai sensi dell’art. 2003, secondo comma, c.c.,e il rinvenimento degli stessi presso la [OSCURATO:SOCIETA], società del medesimo gruppo dell’opposta e anch’essa in amministrazione straordinaria, non faceva che confermare tale mancanza, mentre non poteva ricavarsi la prova del possesso dei titoli da parte della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] dalla disponibilità dalla stessa manifestata a produrre i medesimi titoli in copia o in originale, disponibilità da intendersi come possibilità dell’acquisizione r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei titoli stessi, ove richiesta dal giudice, presso la procedura di amministrazione straordinaria della predetta Cit;c) che era carente di qualsiasi prova, il cui onereincombeva sulla richiedente l’ ammissione , l’assunto di Timalina dell’inadempimento di controparte all’obbligo di consegna dei titoli obbligazionari da essa acquistati ; inoltre la opponente aveva, nel corso del giudizio di primo grado, contraddittoriamente, prima sostenuto che i titoli non le erano stati consegnati al momento della sottoscrizione del prestito, non essendo mai stati emessi, e poi che i titoli invece erano entrati nella sua disponibilità, tanto che essa li aveva depositati per partecipare all’assemblea degli azionisti ( rectius : obbli gazionisti) nel settembre 2003 e non le erano stati più restituiti. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria ha resistitocon controricorso. 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lament a quanto segue. Primo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.»deducendo l’erroneità l’erroneità della decisione di primo grado, secondo cui la contestazione dell’inadempimento all’obbligo di consegnare i certificati obbligazionari costituirebbe una nuova causa petendi per la quale l’opponente non aveva agito in sede di insinuazione, nonché l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe onerato la ricorrente, e non la procedura, di provare che la società emittente aveva adempiuto all’obbligo di emissione e successiva consegnaalla finanziatrice dei certificati obbligazionari per cui è causa.r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. » deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso l’esame del fatto storico, decisivo per il giudizio, della sottoscrizione da parte di Timalina del prestito obbligazionario emesso dalla società insolvente , con connessa consegna del corrispettivo importo monetario. Terzo motivo: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1992 e 2003 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello deciso la controversia facendo applicazione della disciplina dei titoli di credito negando la legittimazione cartolare della opponente, laddove quest’ultima aveva invece esercitato l’azione causale. In ogni caso, anche il rigetto dell’azione cartolare, sull’assunto che i titoli obbligazionari erano in possesso della [OSCURATO:SOCIETA], sarebbe infondat o, perché il possesso del titolo di credito fornisce la sola legittimazione all’esercizio del diritto, ma non anche la titolarità del medesimo, potendosi verificare ipotesi di scissione tra legittimazione e titolarità. E n ella specie , essendosi il diritto cartolare comunque prescritto per mancato esercizio decennale ( dovendosi presumere, secondo la ricorrente, che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse presentato alla debitrice, per il pagamento, i titoli, a loro volta da presumere emessi il 3 giugno 2003, data di sottoscrizione dei titoli di cui trattasi e perciò dies a quo della prescrizione), Timalina poteva esercitarlo, anche in mancanza di presentazione dei titoli, ai sensi dell’art. 2006, secondo comma, c.c., applicabile, ad avviso della ricorrente, non soltanto nei casi di smarrimento o sottrazione, ma anche in quello di omessa consegna del titolo all’avente di ritto da parte dell’emittente, comeappunto sarebbe avvenuto nella specie.r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo: «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. nonché dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.» deducendo la nullità della sentenza pe r l’apparente o contraddittoria motivazione resa sul motivo di appello inerente al possesso dei titoli da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., censura disattesa dalla Corte d’appello affermando che «tale doglianza non può essere apprezzata» posto che «il primo giudice si è limitato ad osservare che il rinvenimento dei titoli presso altro soggetto giuridico costituisce “conclusione perfettamente simmetrica al difetto di analoga legittimazione in capo all’opponente, proprio in quanto priva del possesso dei titoli”». Tale motivazione, ad avviso della ricorrente, per un verso èsolo apparente, per altro verso è contraddittoria in quanto, se è vero che i titoli erano in possesso di Cit, e che tuttavia risulta documentata l’avvenuta riscossione di alcune cedole da parte di Timalina, ciò significa che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato alla ricorrente una parte del credito cartolare senza pretendere l’esibizione dei certificati azionari; il che contrasterebbe irrimediabilmente con l’affermazione della stessa Corte d’appello secondo cui «il dato decisivo è proprio la mancata disponibilità ed il possesso attuale dei predetti titoli da parte di Timalina che non ha pertanto la legittimazione ad esercitare i diritti in essi incorporati». 2. Il controricorso svolge ar gomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento . 4. Le doglianze della ricorrente sono largamente basate sull’addebito alla Corte di appello di aver motivato il rigetto della domanda argomentando con riferimento al rapporto cartolare, in r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presenza di una domanda fondata non sul rapporto cartola re, bensì sull’obbligazione causale, inadempiuta dalla società debitrice, di consegnare alla ricorrente i titoli obbligazionari incorporanti il prestito che la stessa aveva sottoscritto ed eseguito. Sennonché tale assunto non tiene conto della circostanza che la sentenza impugnata, nel confutare il terzo motivo di appello, con cui si lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di consegna dei titoli (cioè l’azione causale su cui insiste l’opponente anche con il ricorso per cassazione), ha anche affermato che la relativa “ prospettazione dell’appellante risulta contraddittoria rispetto alle varie tesi sostenute dalla stessa nel corso del primo giudizio, atteso che dapprima Timalina ha sostenuto che i titoli, al momento della sottoscrizione del prestito, non le erano stati consegnati (in quanto mai emessi) e, quindi, ha invece affermato che i predetti titoli erano entrati nella sua disponibilità tanto che li aveva depositati per partecipare all’assemblea degli azionisti nel settembre 2003, con conseguente inadempimento della stessa procedura alla riconsegna dei titoli”. Tale ragionamento, che costituisce un’autonoma ratio decidendi di rigetto dell’azione causale, - ratio b asata appunto sul rilievo che la contraddittorietàdelle stesse versioni dei fatti addotte da Timalina ne dimostrava la mancanza di fondamento – non risulta in alcun modo censurato nel ricorso per cassazione. 5. Con tali pre messe, va rilevato che il primo motivo è inammissibileper le parti in cui critica esclusivamente la sentenza di primo grado, per manifesto difetto di attinenza delle censure al provvedimento oggetto del ricorso per cassazione, che è la sentenza di secondo grado; è del pari inammissibile nella parte in cui censura la sentenza di secondo grado, dato che la Corte d’appello , come r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] osservato dalla controricorrente, con il passaggio della motivazione sopra riportato testualmenteha evidentemente escluso la sussistenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di consegna dei certificati azionari, con statuizione costituente, come spiegato, autonoma ratio decidendinon fatta, però, oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, come esattamente rilevato anche dalla controricorrente. 6.Il secondo motivo è inammissibile alla stessa stregua del primo. Esso, infatti, inerisce come l’altro all’azione causale, esperita dalla opponente sull’assunto di avere sottoscritto il prestito obbligazionario e avere effettuato il relativo versamento, senza tuttavia avere ottenuto la consegna dei certificati obbligazionari. L’assunto della mancata consegna dei certificati, però, è stato smentito, come si è visto, dalla Corte d’appello sul rilievo della contraddittorietà delle versioni dei fatti in proposito fornite dallastessa opponente; rilievo di per sé decisivo ed assorbente ai fini del rigetto dell’azione causale, e tuttavia rimasto, come si è già visto, privo di censura nel ricorso per cassazione. 6. Il terzo motivo è inammissibile nella prima parte per difetto di interesse. Se, infatti, la tesi della ricorrente è che la Corte d’appello abbia errato nel prendere in considerazione e rigettare una domanda cartolare non proposta in giudizio, essendo stata invece esercitata l’azione causale, allora la ricorrente stessa non ha motivo di dolersi del rigetto di una domanda – quella cartolare, appunto – che essa non avevaneppure proposto (del rigetto della domanda causale , poi, si è discusso nell’esaminare i primi due motivi di ricorso). La censura articolate nella seconda parte del motivo, riguardante l’esperita azione cartolare, è poi infondata. Ai sensi dell’art. 2003, secondo comma, c.c., infatti, requisito di legittimazione all’azione r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cartolare è il possesso del titolo da parte dell’attore, in difetto del qualel’azione non può essere esercitata. Ciò che conta, dunque, per negare la legittimazione cartolare di Timalina, è che la stessa non fosse in possesso dei certificati obbligazionari, mentre è irrilevante chi ne fosse in effetti il possessore : chiunque esso fosse , comunque i titoli non erano in possesso dell’attrice, e tanto basta per escludere la sualegittimazione. Quanto, infine, alla dedotta eccezionale legittimazione del titolare del diritto anche in mancanza di presentazione del titolo, ai sensi dell’art. 2006, secondo comma, c.c., va osservato che si tratta di prospettazione inammissibile in quanto effettuata per la prima volta in grado di legittimità (la sentenza impugnata non vi fa cenno, né la ricorrente sostiene di averla dedotta nel giudizio di appello) e basata su presupposti di fatto – quelli relativi alla prescrizione del diritto cartolare e, soprattutto, quello della mancata consegna dei titoli a Timalina da parte della emittente – non risultanti dalla sentenza impugnata. 7. Il quarto motivo è inammissibile per la parte in cui a tti e n e a un profilo – quello del possesso dei titoli da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. – non decisivo. Si è già osservato come ciò che rileva, ai fini del difetto di legittimazione della opponente all’esercizio dell’azione cartolare, sia il difetto del possesso dei titoli da parte sua, piuttosto che la sussistenza del possesso da parte della Cit, come del resto ritenuto anche dalla Corte d’appello: questo , infatti, è appunto il senso dei passaggi della sua motivazione riportati testualmente nel ricorso e sopra riprodotti. Il motivo è del pari inammissibile laddove denuncia la contraddittorietà della motivazione con elementi di fatto, i quali non risultanodalla sentenza impugnata, né si precisa nel ricorso se e in quali esatti termini siano stati dedotti nel giudizio di appello. Senza r.g. n. 07116/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] considerare, infine, che non si vede quale contraddizione possa sussistere tra la allegata affermazione, in fatto, dell’avvenuta riscossione di talune cedole pur senza presentazione dei titoli alla debitrice e l’affermazione, in diritto, della necessità tuttavia di tale esibizione ai fini della legittimazione all’esercizio dell’azione cartolare nella procedura di ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria. 8. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in amministrazione straordinaria l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo