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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34979/2022

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ifferenza di quanto dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e con il primo motivo di gravame in appello - L ucia Macciocu , risultata vincitrice della selezione, era in possesso dei requisiti per partecipare alla stessa, essendo stata inquadrata nella qualifica di primo ricercatore con provvedimento del 12.4.2001 dell’Ispel, datore dell’epoca.

Aggiungeva che in virtù di detto inquadramento la Macciocu aveva altresì proposto giudizio volto alla condanna del datore di lavoro al pagamento degli arretrati, giudizio conclusosi con sentenza di accoglimento (n. 20295 del 2008 del Tribunale di Roma), passata in cosa giudicata.

Sottolineava, peraltro, che il giudicato “è intervenuto all’interno del rapporto di lavoro tra l’Istituto e la Macciocu, rispetto al quale l’odierno appellante non vanta alcun diritto opposto ed autonomo, essendo invece titolare di altro e distinto rapporto di lavoro, che non può dirsi in posizione di contrapposizione con il primo”.

Nella sentenza di appello veniva altresì precisato, in risposta al secondo motivo di gravame: 1) che del tutto corretta era stata la condotta dell’amministrazione nella gestione della procedura selettiva interna, pienamente conforme ai principi di correttezza e buona fede, anche con riferimento all’adozione dei cd. sottocriteri di valutazione; 2) che non vi era stata alcuna erronea valutazione dei titoli di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Commissione applicato correttamente i parametri per la valutazione in essere.

Veniva altresì soggiunto che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] difettava di interesse ad agire riguardo detta ultima questione, essendosi collocato in graduatoria alterzo posto.

Ricorre in cassazione avverso detta pronunzia [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi.

Resistono con controricorso Inail e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2909 c.c.: si deduce l’inopponibilità al ricorrente del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 20295/2008, intervenuta tra l’Ispel e la Macciocu.

2. Con il secondo mezzo viene lamentata l’omessa e/o insufficiente e, comunque illogica motivazione circa punti decisivi della controversia, oggetto di discussione tra le parti; in particolare si deduce l’illegittimità nell’utilizzo dei cd. sub-criteri da parte della commissione, nonché l’erronea valutazione dei suoi titoli, cui era conseguita l’erroneità della collocazione in graduatoria.

3. Con la terza doglianza, infine, si rappresenta che la decisione assunta dalla Corte di appello ed oggetto di ricorso in cassazione è in contrasto con un precedente giudicato esterno, in quanto in essa non si è tenuto conto della sentenza del Tribunale di Roma n. 305176/2007, intervenuta in un giudizio che vedeva come parti convenute la Macciocue l’Ispel ed attore [OSCURATO:PERSONA], dacui emerge l’erroneità della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il giudice di legittimità ha più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 11603/2018, Rv. 648533-01).

Insomma, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’individuazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (così,ex plurimis, la recente e massimata Cass. n. 17224/2020, Rv. 658539-01) Ne consegue che,in via preliminare, va dichiarata inammissibilità del ricorsoin quanto i motivi , come innanzi illustrati, sono formulati in contrasto con il costante l’orientamento della Suprema Corte, cui innanzi si è fatto cenno e al quale il Collegio intende dare continuità, non indicando affatto il canale di accesso al giudizio di legittimità.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidate in € 2000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, conattribuzione in favore dell’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] rrone.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifferenza di quanto dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e con il primo motivo di gravame in appello - L ucia Macciocu , risultata vincitrice della selezione, era in possesso dei requisiti per partecipare alla stessa, essendo stata inquadrata nella qualifica di primo ricercatore con provvedimento del 12.4.2001 dell’Ispel, datore dell’epoca. Aggiungeva che in virtù di detto inquadramento la Macciocu aveva altresì proposto giudizio volto alla condanna del datore di lavoro al pagamento degli arretrati, giudizio conclusosi con sentenza di accoglimento (n. 20295 del 2008 del Tribunale di Roma), passata in cosa giudicata. Sottolineava, peraltro, che il giudicato “è intervenuto all’interno del rapporto di lavoro tra l’Istituto e la Macciocu, rispetto al quale l’odierno appellante non vanta alcun diritto opposto ed autonomo, essendo invece titolare di altro e distinto rapporto di lavoro, che non può dirsi in posizione di contrapposizione con il primo”. Nella sentenza di appello veniva altresì precisato, in risposta al secondo motivo di gravame: 1) che del tutto corretta era stata la condotta dell’amministrazione nella gestione della procedura selettiva interna, pienamente conforme ai principi di correttezza e buona fede, anche con riferimento all’adozione dei cd. sottocriteri di valutazione; 2) che non vi era stata alcuna erronea valutazione dei titoli di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Commissione applicato correttamente i parametri per la valutazione in essere. Veniva altresì soggiunto che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] difettava di interesse ad agire riguardo detta ultima questione, essendosi collocato in graduatoria alterzo posto. Ricorre in cassazione avverso detta pronunzia [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. Resistono con controricorso Inail e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2909 c.c.: si deduce l’inopponibilità al ricorrente del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 20295/2008, intervenuta tra l’Ispel e la Macciocu. 2. Con il secondo mezzo viene lamentata l’omessa e/o insufficiente e, comunque illogica motivazione circa punti decisivi della controversia, oggetto di discussione tra le parti; in particolare si deduce l’illegittimità nell’utilizzo dei cd. sub-criteri da parte della commissione, nonché l’erronea valutazione dei suoi titoli, cui era conseguita l’erroneità della collocazione in graduatoria. 3. Con la terza doglianza, infine, si rappresenta che la decisione assunta dalla Corte di appello ed oggetto di ricorso in cassazione è in contrasto con un precedente giudicato esterno, in quanto in essa non si è tenuto conto della sentenza del Tribunale di Roma n. 305176/2007, intervenuta in un giudizio che vedeva come parti convenute la Macciocue l’Ispel ed attore [OSCURATO:PERSONA], dacui emerge l’erroneità della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il giudice di legittimità ha più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 11603/2018, Rv. 648533-01). Insomma, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’individuazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (così,ex plurimis, la recente e massimata Cass. n. 17224/2020, Rv. 658539-01) Ne consegue che,in via preliminare, va dichiarata inammissibilità del ricorsoin quanto i motivi , come innanzi illustrati, sono formulati in contrasto con il costante l’orientamento della Suprema Corte, cui innanzi si è fatto cenno e al quale il Collegio intende dare continuità, non indicando affatto il canale di accesso al giudizio di legittimità. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidate in € 2000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, conattribuzione in favore dell’ avv.to [OSCURATO:PERSONA] rrone. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a
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