CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21726/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 16/12/2021 ha ridotto la pena a mesi quattro di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 21 ter D.L. 113/2018 conv. In L. 132/2018; Rilevato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen.; Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto dei due motivi di ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle numerose violazioni e all'assenza di elementi positivi di valutazione ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), ciò dando atto, riducendola, di avere adeguato comunque la pena all'effettiva gravità del fatto; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03j2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.