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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17959/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca del 21.12.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, oltre a 600 euro di multa, per il reato di furto in abitazione commesso in concorso con altri due complici.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura.

2.1. La prima ragione difensiva eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta dell'imputato di applicazione delle pene sostitutive brevi (nella specie, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la detenzione domiciliare sostitutiva), avanzata con i motivi aggiunti all'atto di appello.

Il rigetto è stato motivato dalla Corte territoriale con riferimento alla negativa personalità dell'imputato, emersa dai precedenti penali e dalla gravità del reato in esame, elementi ritenuti ostativi ad una prognosi favorevole circa il fatto che egli si sarebbe attenuto alle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive richieste.

La difesa evidenzia l'erroneità di tale prospettiva di prognosi, in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 58

I. n. 689 del 1981, che invece abbina la possibilità per il giudice di negare il beneficio della sostituzione della pena detentiva soltanto all'ipotesi in cui vi siano "fondati motivi" che portino a ritenere il mancato rispetto delle prescrizioni collegate alle sanzioni sostitutive.

La tesi del ricorrente è che la sentenza abbia abbinato il diniego ad eccessiva discrezionalità, mentre solo l'esistenza di motivi dotati del carattere di "fondatezza" sorregge l'ostatività, pena la disapplicazione di fatto della disposizione normativa; secondo la difesa, non possono configurare tali "fondati motivi" i precedenti penali a carico del ricorrente e la gravità del reato commesso, non richiamati dalle disposizioni degli artt. 58 e 58 legge n. 689 del 1981 e connessi soltanto alla graduazione della pena.

2.2. La seconda censura del ricorrente attiene ancora al diniego della concessione di pena sostitutiva, questa volta nell'ottica del vizio di motivazione: le argomentazioni spese dalla Corte d'appello, già riassunte nel primo motivo, sarebbero inadeguate e incoerenti rispetto al dato normativo di riferimento e finanche alla stessa motivazione del provvedimento impugnato, laddove ha inteso riconoscere le attenuanti dell'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen. prevalenti sulla recidiva riconosciuta.

2. [OSCURATO:PERSONA] Ceniccola ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

2.1. La difesa del ricorrente ha depositato memorie con le quali contesta le ragioni del PG comunicate nella requisitoria scritta.man [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. I motivi possono essere trattati unitariamente poiché diretti entrambi a sostenere vizi della sentenza impugnata riguardo al diniego del beneficio della pena sostitutiva.

2.1. La difesa erra nel ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato sia incongrua rispetto al dettato normativo ed insufficiente in sè.

E' infondato, infatti, l'unico profilo di censura dedicato, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione illustrati nei due motivi di ricorso, a contestare il criterio ermeneutico utilizzato per la verifica della prognosi sfavorevole al ricorrente in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive richieste.

Il giudice d'appello ha utilizzato legittimamente i parametri di orientamento decisionale previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che la sua valutazione possa ascriversi a pura discrezionalità priva di indicatori normativi di riferimento.

Come noto, l'art. 58 della

I. n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, intervenuto a ristrutturare in modo significativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

A sua volta, l'art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

Con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, la Cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01).

Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al 3 QPIA cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., sicchè la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853).

2.2. Quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I.n. 689 del 1981, nell'ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione, così come sollecita il motivo di ricorso.

Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti.

In altre parole, ci si tova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinchè bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione.

Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e, nella specie, in particolare, ai precedenti penali ed alla gravità del reato commesso, quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste.

Valga soltanto aggiungere a quanto sinora esposto che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).

2.3. In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali.a dì I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte,

I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca del 21.12.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, oltre a 600 euro di multa, per il reato di furto in abitazione commesso in concorso con altri due complici. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. La prima ragione difensiva eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta dell'imputato di applicazione delle pene sostitutive brevi (nella specie, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la detenzione domiciliare sostitutiva), avanzata con i motivi aggiunti all'atto di appello. Il rigetto è stato motivato dalla Corte territoriale con riferimento alla negativa personalità dell'imputato, emersa dai precedenti penali e dalla gravità del reato in esame, elementi ritenuti ostativi ad una prognosi favorevole circa il fatto che egli si sarebbe attenuto alle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive richieste. La difesa evidenzia l'erroneità di tale prospettiva di prognosi, in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 58 I. n. 689 del 1981, che invece abbina la possibilità per il giudice di negare il beneficio della sostituzione della pena detentiva soltanto all'ipotesi in cui vi siano "fondati motivi" che portino a ritenere il mancato rispetto delle prescrizioni collegate alle sanzioni sostitutive. La tesi del ricorrente è che la sentenza abbia abbinato il diniego ad eccessiva discrezionalità, mentre solo l'esistenza di motivi dotati del carattere di "fondatezza" sorregge l'ostatività, pena la disapplicazione di fatto della disposizione normativa; secondo la difesa, non possono configurare tali "fondati motivi" i precedenti penali a carico del ricorrente e la gravità del reato commesso, non richiamati dalle disposizioni degli artt. 58 e 58 legge n. 689 del 1981 e connessi soltanto alla graduazione della pena. 2.2. La seconda censura del ricorrente attiene ancora al diniego della concessione di pena sostitutiva, questa volta nell'ottica del vizio di motivazione: le argomentazioni spese dalla Corte d'appello, già riassunte nel primo motivo, sarebbero inadeguate e incoerenti rispetto al dato normativo di riferimento e finanche alla stessa motivazione del provvedimento impugnato, laddove ha inteso riconoscere le attenuanti dell'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen. prevalenti sulla recidiva riconosciuta. 2. [OSCURATO:PERSONA] Ceniccola ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 2.1. La difesa del ricorrente ha depositato memorie con le quali contesta le ragioni del PG comunicate nella requisitoria scritta.man [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. I motivi possono essere trattati unitariamente poiché diretti entrambi a sostenere vizi della sentenza impugnata riguardo al diniego del beneficio della pena sostitutiva. 2.1. La difesa erra nel ritenere che la motivazione del provvedimento impugnato sia incongrua rispetto al dettato normativo ed insufficiente in sè. E' infondato, infatti, l'unico profilo di censura dedicato, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione illustrati nei due motivi di ricorso, a contestare il criterio ermeneutico utilizzato per la verifica della prognosi sfavorevole al ricorrente in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive richieste. Il giudice d'appello ha utilizzato legittimamente i parametri di orientamento decisionale previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che la sua valutazione possa ascriversi a pura discrezionalità priva di indicatori normativi di riferimento. Come noto, l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, intervenuto a ristrutturare in modo significativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l'art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. Con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, la Cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01). Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al 3 QPIA cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., sicchè la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853). 2.2. Quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I.n. 689 del 1981, nell'ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione, così come sollecita il motivo di ricorso. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti. In altre parole, ci si tova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinchè bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e, nella specie, in particolare, ai precedenti penali ed alla gravità del reato commesso, quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste. Valga soltanto aggiungere a quanto sinora esposto che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). 2.3. In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali.a dì I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta i
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