CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 10708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21919-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1239/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 21919 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 1239 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - la RDS, s.p.a., aveva proposto opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., all'intervento spiegato dalla deducente, per il pagamento di spese legali, in una procedura esecutiva instaurata da altro creditore in danno dell'opponente; - la società aveva dedotto che l'intervento non era stato preceduto dalla notifica di precetto e, al contempo, che le relative somme erano state pagate con assegno circolare; - dopo la sospensione della procedura disposta dal giudice dell'esecuzione, l'esecutata aveva riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento; - il Tribunale aveva poi respinto l'appello della deducente sul presupposto della mancata prova della notifica del precetto; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 91, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché: - aveva affermato che il Giudice di pace aveva dichiarato l'inammissibilità dell'intervento mentre, invece, aveva solo statuito la cessazione della materia del contendere, senza però esaminare se il pagamento delle somme dovute dalla deducente fosse avvenuto prima o dopo l'intervento stesso;RG n 21919 de12019 - aveva affermato che la deducente non aveva offerto prova della notifica del precetto correlato all'intervento, mentre questo non era condizionato al primo, peraltro avvenuto come incontestato, ma solo alla sussistenza del titolo esecutivo; - aveva confermato la cessione della materia del contendere dichiarata dal Giudice di prime cure senza però che fossero state elise le ragioni di contrasto; - non aveva riformato la statuizione di compensazione delle spese legali del Giudice di pace omettendo di valutare il tempo di pagamento della debitrice opponente, successivo all'intervento, e dunque violando il principio della soccombenza virtuale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione all'ulteriore e specifica rimessione alle Sezioni Unite, in corso di pubblicazione e decisa, in relazione ai procedimenti iscritti ai nn. 8140 e 20381 deI 2019 del R.G., da questa Sezione, relativamente all'applicabilità dell'indirizzo interpretativo secondo il quale la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione può soddisfare il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. in virtù della sua mera "collocazione topografica", anche nei casi in cui la stessa procura non sia redatta effettivamente a margine o in calce al ricorso ma sia redatta su foglio autonomo separato, materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., e, in particolare, all'effettiva portata dell'eventuale applicabilità del suddetto indirizzo, nel caso in cui la procura stessa non contenga un riferimento idoneo a individuare il giudizio in corso, ovvero la sentenza impugnata oltre alle parti processuali e, diversamente, in presenza o meno di un generico riferimento a un'impugnazione in sede di legittimità, contenga invece espressioni RG n 21919 del 2019 Cons. 1. orreca univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali o indicazioni esclusivamente riferibili a incombenti processuali tipici dei gradi di merito; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Roma, 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Anton rima [OSCURATO:PERSONA]