CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, recante conferma dell'affermazione di penale responsabilità e di parziale riforma della pena detentiva con pena di euro 27.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, dligs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), poiché circolava alla guida propria autovettura, in stato di ebbrezza alcolica, (nello specifico, risultato dall'accertamento alcolernico in misura pari a 2,04 g/1), con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. 2. Il ricorso consta di due motivi di censura. Con il primo, il ricorrente lamenta violazione di legge penale in ordine all'utilizzabilità dell'accertamento etilometrico effettuato mediante prelievo ematico. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata circostanza aggravante. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiché inerenti ad asseriti difetti della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato, oltre ad essere riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese congruamente dal giudice di merito. La Corte territoriale ha già argomentato le ragioni per cui ha riconosciuto la utilizzabilità dell'accertamento etilometrico espletato: innanzitutto„ ha riconosciuto che la contemporanea assunzione di un farmaco, atto ad alterare l'esito dell'esame alcolemico, non assume rilievo atteso che è indifferente la presenza di altre concause nel determinare un determinato stato di alterazione, una volta accertato che esso sia comunque stato causato dall'assunzione di sostanze alcoliche. La Corte di merito ha, poi, fornito risposta alle censure difensive in ordine al vizio metodologico impiegato per i prelievi da cui è accertato lo stato alcolernico, facendo riferimento sia all'affidabilità scientifica del laboratorio clinico ove tali prelievi sono stati effettuati /sia all'assenza di difetti di esecuzione congruamente eccepiti dal prevenuto. Infine, nemmeno il decorso del tempo tra la guida e l'accertamento - chiariscono i giudici territoriali - assume rilievo di per sé, non essendo stato assolto specificamente dal prevenuto l'onere di provare l'incidenza del lasso temporale sul tasso alcolemico accertato. La Corte territoriale,, infine, evidenzia che la grave alterazione psicofisica è peraltro avvalorata da ulteriori elementi sintomatici, quali le successive e susseguenti perdite di controllo del veicolo (cfr. p.5,6,7). 3.1 Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Quanto al diniego della prevalenza delle generiche rispetto alla contestata aggravante, la Corte di merito, riprendendo quanto già affermato dal giudice di prime cure, rileva che il comportamento processuale non abbia evidenziato una valenza positiva tale da annullare il disvalore insito nell'aggravante de quo. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22 settembre 2003, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004, n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia i giudici di primo grado che quelli della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla condotta tenuta dall'imputato e dalla mancata rivisitazione della propria condotta imprudente non possano trarsi elementi favorevoli al riconoscimento della prevalenza delle generiche (p.7). 5. Tali determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione in quanto sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero (Corte Cost., 13.6. 2000, n.186), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 novembre 2023