CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 31158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12597-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. 05870001004; - intimata - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'_ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale depositata il 24 giugno 2022; - intimato - avverso la sentenza n. 9/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 32/20, il Tribunale di Cremona respingeva le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di addebito emessi per il pagamento di contributi previdenziali [OSCURATO:PERSONA] dovuti alla Gestione commercianti per il periodo luglio 2012/dicembre 2018 e fondati sul verbale di accertamento redatto dall'ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia con il quale era stato contestato alla ricorrente, socia al 45% e amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di avere prestato a far data dal 2012 la propria attività lavorativa a tempo pieno in favore della medesima società, senza essere iscritta alla Gestione commercianti; la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 9/2021, depositata in data 2 febbraio 2021, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta sentenza ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado; la Corte territoriale ha ritenuto che: secondo la giurisprudenza più recente i requisiti di "abitualità e prevalenza" necessari per l'iscrizione fossero da riferire all'attività esercitata in seno all'impresa che costituisce oggetto della società; la Ric. 2021 n. 12597 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- prova di tale attività prevalente in riferimento alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata raggiunta sulla base delle dichiarazioni acquisite; - le attività svolte dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in concreto, erano anche di natura commerciale e non solo gestionale; le somme indicate negli avvisi erano sufficientemente spiegate in modo da poter calcolare l'esatto ammontare; - l'interrogatorio libero avrebbe avuto finalità meramente conciliative e il cap. 2, non ammesso, sarebbe stato comunque superfluo, la condanna alle spese era giustificata dalla infondatezza della domanda e dalla non complessità delle questioni; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza; risolta la difficoltà tecnica relativa alla visione dei documenti allegati in via telematica al ricorso, la ricorrente ha depositato memoria in vista della presente adunanza non partecipata; Considerato che: con il primo motivo del ricorso per cassazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento ai concetti di "abitualita' e prevalenza" di cui all' art. 1, comma 203 lettera c) 1. 662/96 ss.mm .ii., in quanto non era stato rispettato il principio secondo cui, a prescindere dal concetto di "prevalenza" assoluto oppure relativo e/o comparativo occorreva evitare che il facere gestori() tipico dell'amministratore venisse scambiato e confuso per la diversa attività posta in essere da un socio d'opera; t/ Ric. 2021 n. 12597 sez. MI - ud. 13-07-2022 -3- il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha affermato che, in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti, in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa; è stata quindi richiamata la giurisprudenza più recente (v. Cass.444/17; Cass. 19273/18) che ha chiarito che i requisiti di abitualità e prevalenza sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società (ossia, indipendentemente dal fatto che l'apporto lavorativo del socio sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa), «al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata»; su tali premesse la sentenza ha affermato che l'[OSCURATO:PERSONA] doveva dare la prova che la socia [OSCURATO:PERSONA], oltre l'attività tipica di amministratore, espletava con carattere di abitualità e prevalenza attività lavorativa che ineriva all'attività commerciale svolta dalla società e che tale prova era stata raggiunta, come emerso anche dalle stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] oltre che da quelle dei testi; era infatti risultato chiaro dal complesso degli elementi probatori che non vi erano circostanze da approfondire o chiarire, perché anche ammettendo che la ricorrente non si recasse tutti i giorni in azienda (contrariamente a quanto dichiarato agli ispettori, persino dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]), era rimasto accertato che fosse comunque l'unica socia che Ric. 2021 n. 12597 sez. MI - ud. 13-07-2022 -4- svolgeva, in azienda o fuori, quotidiana attività lavorativa strettamente inerente all'attività commerciale della società; la sentenza non è inficiata da alcun errore di diritto giacché ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di legittimità in ordine ai presupposti di iscrizione alla Gestione commercianti nell'ipotesi di socio amministratore di società di capitali, ribaditi da ultimo da Cass. n. 8945 del 2020, secondo cui per l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] presupposto essenziale è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali; per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto processuale: mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio di primo grado in riferimento al capitolo di prova sub. 2 indicato nel ricorso non ammesso dal giudicante e la mancata audizione della ricorrente in sede di interrogatorio libero attribuzione di efficacia probatoria assoluta al verbale ispettivo, anche rispetto ad altri elementi, in violazione dell'art. 116 c.p.c.; con il terzo motivo, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in riferimento tanto alla mancata presenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] durante l'ispezione senza preavviso disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Pavia, quanto alla mancata osservazione della stessa intenta in attività commerciali ed altri elementi probatori, Ric. 2021 n. 12597 sez. ML - ud. 13-07-2022 -5- nonché alla omessa valutazione delle argomentazioni della ricorrente, anche in punto di diritto; il secondo ed il terzo motivo, tendenti entrambi ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata in punto di accertamento in fatto dei predetti caratteri di abitualità e prevalenza, vanno per tale ragione trattati in maniera congiunta e sono inammissibili; la sentenza impugnata ha accertato che < quelle svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] sono le tipiche attività di impresa commerciale (reperire clienti, trattare con committenti, fornitori e banche, gestire le problematiche del personale, decidere quali contratti stipulare, assegnare i dipendenti ai vari servizi e gestire la concreta esecuzione degli appalti), cosicché nella fattispecie si realizza proprio quella situazione che costituisce l'essenza stessa dell'assicurazione obbligatoria: accomunare il commerciante ai lavoratori dipendenti e ciò in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa>; la censura riferita alla mancata ammissione di un mezzo di prova, della quale non è possibile cogliere il carattere di effettiva decisività alla luce del complesso quadro probatorio valutato dalla Corte territoriale, è inammissibile; ha osservato la giurisprudenza di questa Corte che il motivo è inammissibile qualora con essa il ricorrente si dolga della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass. n. 15409 del 2020; Cass. S.U. 17/6/2004, n. 11353 Cass. civ., 4/4/2018 n. 8204); Ric, 2021 n. 12597 sez. ML - ud. 13-07-2022 -6- inoltre, deve rammentarsi l'insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (vedi Cass. 8/8/2019 n. 21187); il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, del resto, non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10/6/2016 n. 11892);. il giudizio di cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle Ric. 2021 n. 12597 sez. ML - ud. 13-07-2022 -7- risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (vedi Cass. 6/3/2019 n. 6519); le critiche formulate dalla ricorrente tendono a pervenire ad un rinnovato scrutinio delle acquisizioni probatorie con riesame dei fatti, inammissibile nella presente sede alla stregua del ricordato insegnamento; con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dì legge processuale in riferimento alla mancata compensazione delle spese, sussistendone giusti motivi in riferimento alla complessità della controversia ed alla contraddittorietà della vicenda; il motivo è infondato; questa Corte di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26912) ha avuto modo di affermare che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito mira ad evitare che esse possano essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare; in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2021 n. 12597 sez. MI - ud. 13-07-2022 -8- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame